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- Napoli: I Vicoletti Bed and Breakfast
- Catania: Villa Martoglio
- Napoli: Bed & Breakfast I colori di Napoli
- Alessandria: La Corte dei Samidagi
- Napoli: B&B NapoliBed
- Verbano-Cusio-Ossola: Residence Casa e Vela
- Foggia: Albergo PensioneBeatrice B&B
- Frosinone: Al Settimo Cielo bed and breakfast
- Taranto: Casabella B&B
- Oristano: Bed and Breakfast Andrea e Valentina
Legge B&B Abruzzo
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione
Bed & Breakfast - BURA n. 16 del 9 giugno 2001
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ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
ARTICOLO 1 - Finalità
1. La Regione
Abruzzo favorisce
lo sviluppo della
ricettività extralberghiera
a carattere familiare
al fine di promuovere
il turismo sociale
e giovanile e
di migliorare
l'utilizzazione
del patrimonio
immobiliare esistente.
ARTICOLO 2 - Definizione
1. Coloro i quali
intendono offrire
ospitalità saltuaria
o per ricorrenti
periodi stagionali,
utilizzando parte
dell'abitazione
- in costruzioni
unifamiliari
o in edifici
con più unità immobiliari
- nella quale
dimorano o di
cui abbiano la
disponibilità,
fornendo alloggio
e prima colazione,
in non più di
quattro camere
e con un massimo
di dieci posti
letto, sono tenuti
a richiedere
al Comune di
residenza l’autorizzazione
amministrativa
secondo le modalità previste
dalla presente
legge.
2.
L'attività deve
essere gestita
avvalendosi della
normale organizzazione
familiare, con
somministrazione
per la prima
colazione di
cibi e bevande
confezionati,
fermo restando
che queste ultime
possono essere
servite riscaldate.
3.
Lo svolgimento
dell'attività disciplinata
dalla presente
legge non costituisce
esercizio di
attività imprenditoriale
e non comporta
mutamento di
destinazione
d'uso dell'immobile.
4.
Al fine di
agevolare lo
sviluppo di tale
forma di ricettività complementare
la Regione predispone
la modulistica
necessaria da
mettere a disposizione
dei comuni.
ARTICOLO 3
DOTAZIONI, REQUISITI,
PRESTAZIONI
E SERVIZI
1. I locali
destinati all'esercizio
dell'attività di
soggiorno devono
rispondere ai
requisiti igienico-sanitari
ed edilizi previsti
per i locali
di abitazione
dal regolamento
igienico-edilizio
comunale.
2. A meno che
le camere non
siano dotate
di servizi propri,
deve esserci
a disposizione
dei soli ospiti
almeno un bagno
completo di:
- water;
- lavabo;
- doccia o vasca;
- presa di corrente;
- specchio;
- chiamata d'allarme.
3.
L'abitazione
destinata all'esercizio
dovrà assicurare
i seguenti servizi
minimi:
- servizio cucina,
o di altro apposito
vano, per la
somministrazione
della prima colazione,
di superficie
non inferiore
a mq. 6;
- telefono ad
uso comune;
- fornitura di
energia elettrica
e riscaldamento;
- fornitura di
acqua calda e
fredda nei lavandini
e nelle docce
o bagni;
- pulizia e riassetto
dei locali, comunque,
ad ogni cambio
cliente;
- pulizia quotidiana
dei locali, fornitura
e cambio biancheria,
compresa quella
del bagno, almeno
due volte alla
settimana.
4.
L'obbligo dell'impianto
di riscaldamento
non sussiste
per gli esercizi
con autorizzazione
stagionale situati
nelle località marine.
ARTICOLO 4
REQUISITI MINIMI
DELLE CAMERE
1. Le camere
da letto devono
avere:
- una superficie
minima per la
camera singola
di almeno 8 mq.
e di 14 mq. per
le camere doppie,
al netto di ogni
locale accessorio;
- un incremento
di superficie
di mq. 4 per
ogni letto in
più;
- alle camere
destinate agli
ospiti si deve
poter accedere
senza dover attraversare
altre camere
da letto o servizi;
2. Le camere
da letto devono
essere inoltre
dotate di:
- letto, comodino,
lampada e sedia
per ogni ospite;
- armadio;
- specchio e
presa di corrente;
- cestino per
i rifiuti.
ARTICOLO 5
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
1. Il servizio
saltuario di
alloggio e prima
colazione offerto,
riconducibile
alla formula
internazionale
del "Bed & Breakfast",
dovrà essere
autorizzato come
tale.
2.
L'inizio dell'attività è subordinato
alla preventiva
comunicazione
al Comune competente
per territorio
sulla base di
idonea dichiarazione
di atto di notorietà di
cui all'art.
4 della legge
4 gennaio 1968,
n. 15 ed ai sensi
degli artt. 2
e 3 del D.P.R.
20 ottobre 1998,
n. 403, indicando:
- le generalità del
titolare;
- la denominazione
dell'esercizio;
- l'ubicazione;
- il numero delle
camere e quello
dei posti letto;
- il numero dei
servizi igienici;
- l'eventuale
periodo di chiusura
annuale, a scelta,
nell'arco dell'anno;
- le tariffe
minime e quelle
massime che si
intendono praticare;
- il possesso
dei requisiti
soggettivi del
titolare previsto
dagli artt. 11
e 12 del T.U.L.P.S.
approvato con
R.D.L. 18 giugno
1931, n. 773.
3. Alla comunicazione
devono essere
allegati i seguenti
documenti:
- planimetria
dell'unità immobiliare,
con indicazione
della superficie
utile e dei vani
e servizi, delle
aree di pertinenza,
evidenziando
le parti messe
a disposizione
degli ospiti;
- atto in copia
conforme all'originale
comprovante la
disponibilità dell'immobile
(compravendita,
locazione o altro);
- atto di assenso
a firma autenticata
dei proprietari
o comproprietari,
nel caso di istanza
presentata da
uno dei comproprietari,
dall'affittuario
o da altri;
- atto di approvazione
dell'assemblea
condominiale,
nel caso di ospitalità in
edifici composti
da più unità immobiliari;
- dichiarazione
circa il possesso
da parte dell'immobile
dei requisiti
igienico-sanitari
ed edilizi previsti
dai regolamenti
comunali e dalla
presente legge.
4.
Il Comune entro
60 giorni
provvede ad effettuare
il sopralluogo
per verificare
l'idoneità dell'appartamento
all'esercizio
dell'attività,
il cui esito
sarà comunicato
alla Provincia,
alla Regione
e all'Azienda
di Promozione
Turistica regionale,
oltre che all'interessato.
5.
I titolari
o i gestori
delle
attività di
cui alla presente
legge non sono
tenuti all'iscrizione
nel registro
delle imprese
turistiche, di
cui all'art.
5 della legge
n. 217/1983.
6.
Non è possibile
adottare la stessa
denominazione
all'interno del
territorio comunale.
7.
Il Comune tiene
l'elenco
degli operatori
del "Bed & Breakfast" ed
individua le
azioni per favorire
la segnalazione
e la conoscenza
di dette unità ricettive
complementari.
L'elenco aggiornato è comunicato
entro il mese
di gennaio di
ogni anno agli
enti indicati
nel quarto comma.
ARTICOLO 6
OBBLIGHI DEL
TITOLARE
1. Fermo restando
quanto previsto
dal TULPS, gli
esercenti sono
tenuti a comunicare:
- all'Azienda
di Promozione
Turistica regionale
i dati relativi
agli arrivi e
alle presenze
degli ospiti,
utilizzando l’apposita
modulistica ISTAT;
- alla Provincia
competente -
entro il 1° ottobre
di ogni anno
- i prezzi minimi
e massimi e il
periodo di apertura
di attività,
ai sensi degli
artt. 2, 3 e
6 della L.R.
11/1993.
2.
E' fatto obbligo
di esporre
all'esterno il
marchio identificativo
del "Bed & Breakfast" secondo
la tipologia
fornita dal Settore
Turismo della
Regione Abruzzo
e, nei locali
destinati agli
ospiti, la tabella
dei prezzi.
3.
E' fatto obbligo
di esporre
all'esterno il
marchio identificativo
del "Bed & Breakfast" secondo
la tipologia
fornita dal competente
Servizio della
Giunta regionale
e, nei locali
destinati agli
ospiti, la tabella
dei prezzi.
4.
L'esercente
non può in
ogni caso gestire
altro "Bed & Breakfast",
ed è tenuto
a comunicare
al Comune - entro
30 giorni - l'eventuale
cessazione dell'attività,
ai fini della
cancellazione
dall'elenco di
cui all'art.
5, settimo comma.
ARTICOLO 7
FUNZIONI DI VIGILANZA
E CONTROLLO
1. Fatte salve
le specifiche
competenze delle
autorità sanitarie
e di pubblica
sicurezza, le
funzioni di vigilanza
e controllo sull'osservanza
delle disposizioni
della presente
legge sono esercitate
dal comune territorialmente
competente.
2.
Le funzioni
amministrative
concernenti l'applicazione
delle sanzioni
pecuniarie previste
dalla presente
legge sono altresì delegate
ai comuni.
ARTICOLO 8
SANZIONI
1. Il titolare
o gestore del
Bed & Breakfast è assoggettato
alla sanzione
amministrativa
pecuniaria del
pagamento di
una somma da £.
300.000 a £.
2.000.000 nel
caso che:
- accolga nella
struttura ospiti
per una durata
continuativa
superiore a giorni
30 o in numero
eccedente rispetto
alla capienza
massima consentita;
- non esponga
la tabella dei
prezzi o pratichi
prezzi difformi
da quelli comunicati
e vistati dalla
Provincia.
2.
In caso di
recidiva le
sanzioni
previste sono
raddoppiate,
con sospensione
dell'attività per
un periodo da
sei mesi ad un
anno.
3.
L'esercizio
di ospitalità "Bed & Breakfast" in
mancanza di autorizzazione
o della comunicazione
di cui all'art.
5, quinto comma, è sanzionato
con una sanzione
amministrativa
pecuniaria di £.
1.000.000, da
applicarsi in
misura doppia
in caso di impiego
del marchio di
cui al successivo
art. 9.
ARTICOLO 9
PROMOZIONE DI
UN MARCHIO
REGIONALE
1. La Giunta
regionale adotta
un marchio tipo,
identificativo
dei "Bed & Breakfast" in
Abruzzo, da mettere
a disposizione
dei comuni affinché possa
essere affisso
dagli operatori,
a loro spese,
all'esterno delle
sedi di esercizio
dell'attività.
ARTICOLO 10
NORMA DI RINVIO
1. Per tutto
quanto non previsto
dalla presente
legge, ed in
particolare relativamente
alla segnalazione
dei prezzi e
del movimento
turistico, ai
controlli e alle
relative sanzioni
amministrative
si applicano
le disposizioni
contenute nella
L.R. 11/1993
e successive
modificazioni
e integrazioni,
in quanto compatibili.
2.
Nel programma
di promozione
turistica di
cui all'art.
3 della L.R.
54/1997 sono
previste iniziative
per l'informazione,
promozione e
divulgazione
della formula
del Bed & Breakfast.
ARTICOLO 11
URGENZA
1. La presente
legge è dichiarata
urgente ed entra
in vigore il
giorno successivo
a quello della
sua pubblicazione
sul Bollettino
Ufficiale della
Regione Abruzzo.
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