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Legge B&B Basilicata
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' EXTRALBERGHIERA A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATA B&B
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ARTICOLO
1
Generalità
1. La Regione favorisce lo
sviluppo della ricettività extralberghiera
a carattere familiare denominata
Bed & Breakfast.
ARTICOLO 2
DEFINIZIONI E
CARATTERISTICHE
1. Si definiscono
esercizi di"Bed & Breakfast" le
strutture ricettive
che utilizzano
parte dell'abitazione
dell'operatore,
fino ad un massimo
di quattro camere,
fornendo alloggio
e prima colazione.
2.
L'esercizio
di B & B
non costituisce
cambio di destinazione
d'uso dell'immobile.
3.
Gli esercizi
di cui al comma
1 devono essere
funzionanti per
almeno tre mesi
all'anno e devono
assicurare, in
conformità all'allegata
carta della qualità,
i seguenti servizi
minimi:
a) Un servizio
bagno non coincidente
con quello dell'abitazione;
b) Pulizia quotidiana
dei locali;
c) Cambio della
biancheria, compresa
quella del bagno,
due volte a settimana
ed a cambio dell'ospite;
d) Fornitura
di energia elettrica,
acqua calda e
fredda, riscaldamento;
e) Somministrazione,
esclusivamente
a chi è alloggiato,
della prima colazione,
a base di alimenti,
bevande e prodotti
tipici dell'area
non manipolati.
4. I locali destinati
all'esercizio
di B & B
devono possedere
le caratteristiche
strutturali,
igienico-sanitarie
ed urbanistico-edilizie
previste per
i locali di civile
abitazione dallo
strumento urbanistico
comunale vigente.
ARTICOLO 3
CONTRIBUTI
1. Per le finalità di
cui all'articolo
1 sono concessi
contributi per
l'adattamento,
l'ammodernamento,
l'ampliamento
e l'arredamento
dei locali destinati
o da destinarsi
all'attività di
cui all'art.2,
nonché,
nei limiti del
5% dell'importo
massimo concedibile,
per spese di
adesione a reti
e circuiti regionali,
nazionali ed
internazionali
dell'offerta
Bed & Breakfast.
2. I contributi
sono concessi
in conto capitale
fino ad un massimo
del 40% delle
spese ritenute
ammissibili e
comunque per
un importo non
superiore a 30
milioni. Sono
escluse dal contributo
le opere riguardanti
le manutenzioni
ordinarie.
ARTICOLO 4
PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI
1. La presente
legge si attua
per programmi.
La Giunta Regionale,
entro il 30 giugno
di ogni anno,
approva un programma
di interventi
previo parere
della competente
Commissione Consiliare,
parere che si
intende reso
favorevolmente
se
non espresso
entro il termine
perentorio di
10 giorni dalla
ricezione; col
medesimo atto
sono emanate
direttive concernenti
modalità di
presentazione
delle istanze,
criteri e metodi
di lavoro per
la realizzazione
delle iniziative,
inoltre sentita
l'APT, il programma
individua le
aree territoriali
cui riconoscere
priorità di
finanziamento.
2. In fase di
prima applicazione
il programma
previsto nel
precedente comma è approvato
entro 60 giorni
dalla entrata
in vigore della
presente legge.
3. Ai fini dell'attuazione
della presente
Legge la Giunta
Regionale istituisce
apposito nucleo
di valutazione,
insediato presso
il Dipartimento
AA.PP. della
Regione, composto
da due rappresentanti
della Regione,
di cui uno con
funzioni di coordinatore,
e da uno dell'APT.
4. Il nucleo
di valutazione,
sulla scorta
delle indicazioni
contenute nel
programma regionale:
a) Valuta le
proposte progettuali;
b) Formula la
graduatoria delle
istanze presentate.
5. La Giunta
Regionale approva
le graduatorie
e individua le
iniziative finanziabili
in considerazione
degli stanziamenti.
6. Le istanze
relative alle
iniziative rimaste
prive di contributo
vengono restituite
ai titolari che
possono ricandidarle
ai programmi
successivi se
coerenti con
le priorità individuate.
ARTICOLO 5
MODALITA’ DI
EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI
1. Il beneficiario
del contributo,
pena la decadenza,
deve dar inizio
ai lavori entro
30 giorni dalla
notifica del
provvedimento
di concessione.
2. La Giunta
Regionale, su
preventiva richiesta
dell'interessato,
nei casi di oggettiva
e documentata
impossibilità di
completare l'iniziativa
ammessa a contributo
entro i termini
prefissati, ha
facoltà,
e per una sola
volta, di accordare
un limitato periodo
di proroga.
3. Il beneficiario
della sovvenzione
ad avvenuta ultimazione
dei lavori, comunicherà all'Ufficio
regionale competente
l'ultimazione
degli stessi
lavori corredata
da dichiarazione
giurata del Direttore
dei Lavori che
attesti la conformità dei
lavori eseguiti
a quelli previsti,
allegando le
fatture dimostrative
della spesa sostenuta.
4. La Regione
entro 60 giorni
dalla trasmissione
della documentazione
sopra
richiamata, provvede,
attraverso l'A.P.T.,
all'accertamento
della regolarità di
dette operazioni
ed alla conseguente
liquidazione
del contributo.
5. Eventuali
varianti non
sostanziali potranno
essere accettate,
solo se preventivamente
autorizzate,
se necessario,
dagli organi
comunali.
ARTICOLO 6
AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO
1. E' istituito
presso l'A.P.T.
l'elenco regionale
degli operatori
di B & B.
Possono
svolgere attività di
B & B tutti
i soggetti iscritti
nell'elenco regionale
di B & B.
L'iscrizione
all'elenco avviene
su richiesta
inoltrata all'A.P.T.
corredata da:
a) Generalità complete
del richiedente
e denominazione
dell'esercizio,
compreso la sua
ubicazione;
b) Planimetria
dell'immobile
con l'indicazione
dell'uso cui
sono destinati
i locali, firmata
dal tecnico abilitato;
c) Dichiarazione
del progettista
- direttore dei
lavori attestante
la sussistenza
dei requisiti
di idoneità relativi
agli standard
previsti nella
carta della qualità allegata
alla presente
legge;
d) Certificazione
attestante la
sussistenza dei
requisiti soggettivi
del titolare
e degli eventuali
rappresentanti
previsti dagli
artt. 11 e 12
del Testo Unico
delle Leggi di
Pubblica Sicurezza
vigenti.
2. Le attività ricettive
devono essere
esercitate nel
rispetto delle
vigenti norme,
prescrizioni
e autorizzazioni
in materia edilizia,
urbanistica,
igienico-sanitaria
e di pubblica
sicurezza, nonché di
quelle sulla
destinazione
d'uso dei locali
e degli
edifici.
3. L'A.P.T.,
ai fini dell'iscrizione
del richiedente
nell'elenco regionale,
accerta entro
60 giorni dalla
richiesta, la
sussistenza di
detti requisiti.
Trascorso inutilmente
il suddetto termine,
il richiedente
può avanzare
istanza al competente
Ufficio del
Dipartimento
AA.PP. e Politiche
dell'Impresa
affinché provveda
in merito nei
successivi 30
giorni.
4. L'avvenuta
iscrizione nell'elenco
regionale degli
operatori di
B & B è condizione
inderogabile
per il rilascio
da parte dei
Comuni della
relativa autorizzazione
amministrativa.
5. L'autorizzazione
amministrativa è disciplinata
dall'art.26 del
D.Lgs. 31 marzo
1998 n.114 e
si intende rinnovata
di anno in anno,
alle condizioni
originarie, previo
pagamento delle
tasse di concessione
previste dalle
norme vigenti.
6. E' fatto obbligo
al titolare dell'autorizzazione,
nei 30 giorni
successivi al
rinnovo della
stessa, di comunicare
all'A.P.T. l'avvenuto
rinnovo.
7. Il titolare
dell'attività di
B & B è tenuto
altresì,
a comunicare
mensilmente,
su apposito modello
ISTAT, al Comune
ed all'A.P.T.,
il movimento
degli ospiti
ai fini della
rilevazione statistica,
ed entro il 30
Novembre di ogni
anno, i prezzi
minimi e
massimi da praticarsi
dal 1° Gennaio
dell'anno successivo,
nonché i
periodi di apertura
e chiusura; copia
di tale comunicazione
deve essere esposta
all'interno della
struttura ricettiva.
8. L'A.P.T.,
in conformità a
tale comunicazione,
redige annualmente,
ai fini
dell'informazione
turistica, l'elenco
delle attività ricettive
di B & B,
comprensivo dei
prezzi praticati
e dei periodi
di attività,
dandone notizia
alla Regione.
ARTICOLO 7
DIFFIDA, SOSPENSIONE
E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L'autorizzazione
amministrativa
all'esercizio
di B & B è revocata
dal Comune, anche
su segnalazione
dell'A.P.T. o
dell'A.S.L. competente
per territorio
per i seguenti
motivi:
a) Perdita del
possesso dei
requisiti di
cui all'art.11
del Testo Unico
delle Leggi di
Pubblica Sicurezza
vigenti e/o dei
requisiti previsti
dalla carta della
qualità di
cui al precedente
art. 6;
b) Attività difforme
dagli scopi per
i quali è stata
rilasciata l'autorizzazione;
c) Reiterate
segnalazioni
da parte degli
ospiti di gravi
carenze e disservizi.
2. Il periodo
di sospensione
temporanea e/o
di revoca dell'autorizzazione
amministrativa
sono comunicati
all'A.P.T. ed
alla Regione
Basilicata per
le annotazioni
del caso o la
eventuale cancellazione
dall'elenco regionale
delle attività di
B& B.
ARTICOLO 8
SOSPENSIONE E
CESSAZIONE
DALL’ESERCIZIO
1. Il titolare
dell'autorizzazione
amministrativa
che intende sospendere
temporaneamente
l'esercizio,
deve darne preventiva
comunicazione
al Comune, all'A.P.T.
ed alla Regione
per consentire
l'iscrizione
del provvedimento
sull'albo regionale
dei B & B.
2. La sospensione
temporanea non
può essere
normalmente superiore
ad 1 mese. Se
la richiesta
di sospensione
avviene per motivi
di forza maggiore
la durata
della sospensione
non può essere
superiore a 6
mesi, prorogabili
dal Comune, per
comprovati motivi,
per ulteriori
6 mesi.
3. Decorso tale
termine l'attività si
intende definitivamente
sospesa. La cessazione
dell'attività prima
dei 10 anni dal
suo inizio comporta
la restituzione
del contributo
percepito maggiorato
degli interessi
legali.
4. Nel caso di
cessazione definitiva
dell'attività il
titolare dell'autorizzazione
deve darne comunicazione
al Comune, all'A.P.T.
ed alla Regione
per consentire
la cancellazione
dall'elenco regionale
dei B & B.
ARTICOLO 9
SANZIONI
1. La Commissione
delle condotte
irregolari appresso
descritte comporta
l'applicazione
delle seguenti
sanzioni amministrative:
a) Per apertura
abusiva di un
esercizio di
B & B: da£.500.000
(Euro 258) a £.
2.000.000 (Euro
1.032);
b) Per omessa
esposizione delle
tariffe praticate:
da £. 200.000
(Euro 103) a £.
800.000 (Euro
412);
c) Per applicazione
di prezzi difformi
rispetto a quelli
esposti: da £.
400.000 (Euro
206) a £.
1.600.000 (Euro
824);
d) Per superamento
della capacità ricettiva:
da £. 300.000
(euro 155) a £.
1.200.000 (Euro
620).
ARTICOLO 10
NORMA FINANZIARIA
1. Agli oneri
derivanti dall'applicazione
della presente
Legge per il
periodo 2000/2006,
si fa fronte,
per un importo
annuo di £.600.000.000
con i fondi statali
e
regionali, nonché con
i fondi rinvenienti
da programmi
comunitari, che
abbiano l'obiettivo
di incentivare
ed adeguare l'offerta
turistica ricettiva.
ARTICOLO 11
NORMA TRANSITORIA
1.
Le istanze
prodotte ai
sensi
della L.R. 10
aprile 2000,
n.38 vengono
istruite da apposita
Commissione che
redigerà la
relativa graduatoria,
tenendo considerazione
della qualità della
proposta progettuale
e delle priorità territoriali
come individuate
ai sensi dell'art.5
punto 2 della
citata Legge
Regionale.
ARTICOLO 12
ABROGAZIONE
1. La Legge Regionale
10 aprile 2000
n.38"Sviluppo
della ricettività extralberghiera
a carattere familiare
denominata Bed & Breakfast" è abrogata.
ARTICOLO 13
PUBBLICAZIONE
1. La presente
Legge è pubblicata
sul Bollettino
Ufficiale della
Regione. E' fatto
obbligo a chiunque
spetti di osservarla
e di farla osservare
come Legge della
Regione Basilicata.
Potenza, 6 settembre
2001.
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