CAPO
I
ARTICOLO 1
FINALITA’
1. La Regione
Calabria, perseguendo
le sue finalità istituzionali
in materia di
crescita economica
ed occupazionale,
riconosce e sostiene
lo sviluppo dell'attività riconducibile
alla formula
internazionale
del Bed and Breakfast
(camera e colazione,
di seguito denominato
B&B) come
servizio di accoglienza
ricettiva non
convenzionale
a conduzione
familiare di
alloggio e prima
colazione.
2.
La Regione
Calabria favorisce
l'accoglienza
turistica a carattere
familiare, denominata
B&B, al fine
di promuovere
la diffusione
sul territorio
di un turismo
sostenibile volto
alla realizzazione
di benefici per
le comunità locali,
in termini di
reddito e di
qualità della
vita.
3.
La Regione
mira, altresì,
a valorizzare
e migliorare
l'utilizzazione
del patrimonio
immobiliare esistente,
nonché attraverso
l'accoglienza
turistica familiare
l'operosità e
l'ospitalità delle
donne e degli
uomini calabresi
e la conoscenza
diretta ed il
rispetto di abitudini,
costumi, tradizioni
culturali ed
enogastronomiche
locali.
ARTICOLO 2
DEFINIZIONE E
SERVIZI
1. Le attività di
accoglienza ricettiva
esercitate da
privati che,
in via occasionale
o saltuario,
senza carattere
di imprenditorialità e
avvalendosi della
organizzazione
familiare utilizzano
parte della propria
abitazione fino
ad un massimo
di quattro camere
e otto posti
letto, fornendo
ai turisti alloggio
e prima colazione
sono classificate
come "B&B".
2. Il servizio
alloggio deve
comprendere i
seguenti elementi
minimi:
a)
la superficie
delle camere
adibite alla
ricezione non
può essere
inferiore a mq
8 per la camera
singola e mq
12 per la doppia;
b) fornitura
e cambio della
biancheria compresa
quella da bagno
due volte la
settimana e al
cambio del cliente;
c) un servizio
bagno autonomo
rispetto alle
esigenze della
famiglia, con
un rapporto non
inferiore a quattro
posti letto per
ogni bagno;
d) la pulizia
quotidiana dei
locali;
e) la fornitura
di energia elettrica,
acqua calda e
da e riscaldamento.
3.
Il servizio
di prima colazione è assicurato
prevalentemente
con cibi e bevande
provenienti da
produzioni calabresi.
4. La permanenza
degli ospiti
non può protrarsi
oltre i 60 giorni
consecutivi.
ARTICOLO 3
DISPOSIZIONI
URBANISTICO
- EDILIZIE
1. L'esercizio
dell'attività di
B&B non costituisce
cambio di destinazione
d'uso dell'immobile.
2.
I locali destinati
all'esercizio
dell'attività di
cui all'articolo
2 devono possedere
le caratteristiche
strutturali ed
igenico-sanitarie
previste dallo
strumento urbanistico-edilizio
del Comune per
i locali di civile
abitazione.
ARTICOLO 4
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – IDONEITA’ – INIZIO
ATTIVITA’
1. I privati
che intendano
esercitare l'attività di
cui all'articolo
2 devono presentare
richieste di
autorizzazione
al Comune ed
all’APT.
(Parole soppresse)
Detta richiesta
deve contenere:
a) le generalità complete
del titolare
dell’attività e
l’ubicazione
esatta dell’immobile
in cui si intende
svolgere la stessa
attività;
b) l’indicazione
del diritto esercitato
dall’esercente
sull’immobile
(proprietario,
locatario, usufruttuario,
ecc.);
c) il periodo
di svolgimento
dell'attività nell'arco
dell'anno;
d) le tariffe
minime e quelle
massime che si
intendono praticare;
e) la planimetria
dell'immobile
con l'indicazione
dell'uso cui
sono destinati
i vari locali
evidenziando
le parti messe
a disposizione
degli ospiti;
f) il titolo
di possesso dell'immobile;
g) il numero
delle camere,
dei posti letto
e dei servizi
igienici;
h) l'eventuale
atto di approvazione
dell'assemblea
condominiale
nel caso di immobile
facente parte
di edificio composto
da più appartamenti;
i) la dichiarazione
di sussistenza
dei requisiti
soggettivi del
titolare e degli
eventuali rappresentanti
previsti dagli
artt. 11 e 12
T.U.P.S, approvato
con R.D.L. del
18 giugno 1931
n.773.
2. Alla richiesta
dovranno essere
allegati i seguenti
documenti:
a) planimetria
dell’unità immobiliare,
con indicazione
della superficie
utile e dei vani
e servizi, delle
aree di pertinenza,
evidenziando
le parti messe
a disposizione
degli ospiti;
b) atto in copia
conforme all’originale
comprovante la
disponibilità dell’immobile
(compravendita,
locazione o altro);
c) atto di assenso
a firma di proprietari
o comproprietari
nel caso di istanza
presentata da
altri.
3.
Il Comune,
entro sessanta
giorni, provvede
ad effettuare
un sopralluogo
per la verifica
dell’idoneità della
struttura all’esercizio
dell’attività,
il cui esito
sarà comunicato
alla Regione – Assessorato
al turismo -,
alla Provincia
e all’APT
oltre che all’interessato.
4.
Non è consentito
adottare la stessa
denominazione
all’interno
del territorio
comunale.
5.
Presso i Comuni è istituito
l’albo
degli operatori
del "Bed
and Breakfast".
6.
L'esercizio
dell'attività di
B&B non necessita
di iscrizione
alla sezione
speciale del
registro degli
esercenti il
commercio.
7.
L'esercizio
dell'attività di
B&B non comporta
l'obbligo di
aprire la Partita
Iva, secondo
quanto stabilito
dal Ministero
delle Finanze
nella risoluzione
ministeriale
n. 180 del 14.12.1998.
8.
Chi esercita
l'attività ricettiva
di cui alla presente
legge è tenuto,
altresì,
a comunicare,
su apposito modello
ISTAT, al Comune
e all'APT almeno
semestralmente
il movimento
degli ospiti
ai fini della
rilevazione statistica
ed entro il 30
settembre di
ogni anno, per
il periodo di
apertura dell'attività,
i prezzi minimi
e massimi con
validità dal
1° gennaio
dell'anno successivo.
Copia delle tariffe
deve essere esposta
all'interno della
struttura ricettiva.
La mancata comunicazione
delle tariffe
entro il termine
indicato comporta
l'automatica
conferma di quelle
in vigore.
9.
Il Comune e
l'APT in conformità alle
comunicazioni
di cui ai precedenti
comma redigono
annualmente,
ai fini dell'informazione
turistica, l'elenco
delle attività ricettive
B&B, comprensivo
dei prezzi praticati,
dandone comunicazione
alla Regione
ed "all'APT
provinciale" entro
il 31 dicembre
di ogni anno.
10.
Nessuna attività di
Bed and Breakfast
può essere
esercitata da
titolare non
iscritto nell’elenco
previsto dal
comma precedente.
11.
Il gestore
fornisce all’Autorità di
pubblica sicurezza
ogni comunicazione
relativa alle
presenze, secondo
la normativa
vigente.
12.
L'esercente
non può gestire
altra attività di
B&B ed è tenuto
a comunicare
al Comune ed
all'APT l'eventuale
cessazione dell'attività ai
fini della cancellazione
dall'elenco di
cui al comma
9.
CAPO II
ARTICOLO 5
FINANZIAMENTI
1. La Regione,
per perseguire
le finalità di
cui alla presente
legge, può concedere
contributi in
conto capitale,
fino al 50% delle
spese ammesse
con un tetto
massimo di 5.000,00
Euro per posto
letto e comunque
nell’importo
massimo complessivo
di 25.000,00
Euro.
2.
La Regione
può altresì concedere
contributi alle
APT per la realizzazione
di materiali
informativi e
promozionali
delle attività di
B&B iscritte
nell'elenco,
nonché per
favorire l'associazionismo
e la qualificazione
dei gestori al
fine di realizzare
il sistema calabrese
delle strutture
di B&B.
3.
La Regione
adotta un marchio
tipo, identificativo
del sistema calabrese
di B&B che
certifica il
livello complessivo
della qualità dei
servizi rapportati
al prezzo di
1^ e 2^ categoria.
Il marchio deve
essere, obbligatoriamente
esposto nelle
abitazioni destinate
ad esercizio
dell'attività all’esterno
degli immobili.
4.
La Giunta regionale,
entro
60 giorni dall'entrata
in vigore della
presente legge,
adotta un regolamento
che definisce
le condizioni,
i termini, le
modalità e
le priorità a
favore dei piccoli
centri delle
aree interne,
per la concessione
e la liquidazione
dei contributi
, nonché per
l'attribuzione
del marchio,
di cui ai commi
precedenti.
5.
Il regolamento
di cui al comma
quattro stabilisce
altresì le
procedure per
la riserva dei
finanziamenti
alle singole
Province, tenendo
conto dell'ampiezza
dei territori,
del numero dei
piccoli comuni
ubicati in aree
interne e, in
misura inversamente
proporzionale,
del numero di
esercizi di B&B
iscritti nell'elenco
di cui all'articolo
successivo.
6. A seguito
dell'attuazione
del conferimento
agli Enti locali
delle funzioni
e dei compiti
in materia di
turismo in applicazione
della L.R. 12
agosto 2002,
n. 34, i provvedimenti
di concessione
dei contributi
di cui al primo
comma sono assunti
dalle Amministrazioni
provinciali.
ARTICOLO 6
ELENCO REGIONALE
E PROMOZIONALE
DEL SISTEMA
CALABRESE DI
B&B.
1. La Regione
istituisce l'elenco
regionale dei
soggetti esercenti
in Calabria l'attività del
B&B. L'elenco è articolato
per sezioni provinciali
ed è gestito
dalle APT per
il territorio
di competenza.
L'iscrizione
nell'elenco è obbligatoria.
ARTICOLO 7
REVOCA DI CONTRIBUTI
E SOSPENSIONE
DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Il Comune
controlla periodicamente
il rispetto dell'obbligo
al mantenimento
dell'attività.
La regione, accertata
la violazione
dell'obbligo,
provvede a revocare
i contributi
concessi proporzionalmente
al residuo periodo
di inadempienza.
2.
Il Comune,
anche su segnalazione
dell'APT o dell'ASL
competenti per
territorio, può adottare
provvedimenti
di sospensione
o chiusura dell'esercizio,
mediate revoca
dell'autorizzazione
e conseguente
cancellazione
dagli elenchi
delle attività ricettive
di B&B, nei
seguenti casi:
a) perdita, da
parte del titolare,
del possesso
dei requisiti
soggettivi di
cui al T.U. P.S.
approvato con
R.D.L. 18/6/1931
n. 773 e successive
modificazioni;
b) attività difforme
dagli scopi per
i quali è stata
rilasciata l'idoneità;
c) reiterate
segnalazioni
da parte degli
ospiti di carenze
e disservizi;
d) persistente
inosservanza
delle normative
di tutela del
turista.
3.
In caso di
accertamenti
di irregolarità,
il Comune diffida
a rimuovere le
stesse entro
un termine non
superiore a 10
giorni e, in
caso di inadempienza,
procede alla
sospensione dell'attività,
per un periodo
non superiore
a 6 mesi, decorso
inutilmente il
quale procede
alla chiusura
dell'attività.
4. I provvedimenti
di sospensione
e di chiusura
sono comunicati
all'APT per l'annotazione
sull'elenco.
ARTICOLO 8
SANZIONI
1. Il comune
per le inadempienze
accertate può comminare
le sanzioni di
seguito elencate:
a) per omessa
esposizione delle
tabelle delle
tariffe praticate:
sanzione pecunaria
da euro 105.00
a euro 420.00.
b) per applicazioni
di prezzi difformi
rispetto a quelli
esposti: da euro
210.00 a euro
840.00
c) per accoglimento
degli ospiti
in numero eccedente
rispetto alla
capienza massima
di posti letto
autorizzata:
da euro 155.00
a euro 775.00;
d) per apertura
abusiva e/o omessa
denuncia inizio
attività da
Euro 260,00 a
Euro 1.000,00.
2.
L’introito
delle somme derivanti
dal pagamento
delle sanzioni
pecuniarie avviene
a favore del
Comune dove ha
sede l’attività.
3. Le sanzioni
di cui al comma
1, in caso di
persistente inosservanza,
sono raddoppiate.
ARTICOLO 9
VIGILANZA E CONTROLLI
1. Fatte salve
le specifiche
competenze delle
autorità sanitarie
e di pubblica
sicurezza, le
funzioni di vigilanza
e di controllo
sull'osservanza
delle disposizioni
della presente
legge sono esercitate
dal Comune e
dall'APT territorialmente
competenti. I
Comuni svolgono
le funzioni amministrative
concernenti l'applicazione
delle sanzioni
di cui all'art.
8.
ARTICOLO 10
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
1. Il titolare
dell'attività di
B&B che intende
sospendere temporaneamente
l'esercizio deve
darne, preventivamente,
comunicazione
al Comune e all'APT.
2.
La sospensione
temporanea non
può essere
superiore a 6
mesi, prorogabili
per ulteriori
6 mesi, per comprovati
motivi di forza
maggiore. Decorso
tale termine
l'attività si
considera definitivamente
cessata ed il
comune procede
alla revoca dell'autorizzazione.
ARTICOLO 11
NORMA FINANZIARIA
1. Alla copertura
dell'onere finanziario
derivante dalla
presente legge
si provvede in
sede di approvazione
del bilancio
di previsione
2003.