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Legge B&B Campania
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
“Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast” (BURC n. 26 del 14 maggio 2001)
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ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
ARTICOLO 1
DEFINIZIONE E
CARATTERISTICHE
Costituisce
attività ricettiva
di “Bed
and Breakfast” l’offerta
di alloggio e
prima colazione
esercitata, con
carattere saltuario
e non professionale,
da un nucleo
familiare che,
ad integrazione
del proprio reddito,
utilizza parte
della propria
abitazione, fino
ad un massimo
di tre camere
e per un massimo
di sei ospiti.
L’attività di
cui al comma
1 deve assicurare
i seguenti servizi
minimi:
a) fino a due
ospiti un servizio
bagno anche coincidente
con quello dell’abitazione;
oltre i due ospiti
un ulteriore
servizio bagno;
b) requisiti
dimensionali
minimi per camera,
come segue:
- 9,00 mq per
un posto letto;
- 12,00 mq per
due posti letto;
- 18,00 mq per
tre posti letto;
- 24,00 mq per
quattro posti
letto;
c) pulizia quotidiana
dei locali;
d) cambio della
biancheria, compresa
quella da bagno,
due volte a settimana
o a cambio del
cliente;
e) fornitura
di energia elettrica,
acqua calda e
fredda, riscaldamento;
f) cibi e bevande
confezionate
per la prima
colazione.
I locali destinati
all’attività di “Bed
and Breakfast” devono
possedere le
caratteristiche
strutturali ed
igienico-edilizie,
previste per
i locali di abitazione
dal regolamento
igienico-edilizio
comunale, nonchè l’adeguamento
alle normative
di sicurezza
vigente.
Il soggiorno
massimo consentito
non può superare
i trenta giorni
consecutivi.
L’esercizio
dell’attività di
cui al comma
1 non costituisce
cambio di destinazione
d’uso dell’immobile
e comporta, per
i proprietari
o i possessori
dell’abitazione,
l’obbligo
di residenza
e stabile domicilio
nella stessa.
ARTICOLO 2
ACCERTAMENTO
DEI REQUISITI
L’attività di
cui all’art.
1 può essere
intrapresa previa
domanda, presentata
almeno 30 giorni
prima dell’inizio
dell’attività,
da inviare al
Comune per richiedere
l’autorizzazione
dell’inizio
dell’attività e
da cui risulta:
a) le generalità complete
dell’interessato
e l’ubicazione
dell’immobile;
b) planimetria
dell’immobile
con l’indicazione
dell’uso
cui sono destinati
i vari locali,
firmata da un
tecnico iscritto
all’albo
e accompagnata
dal certificato
di abitabilità o
da autodichiarazione
sostitutiva;
c) certificazione
sullo stato di
famiglia e sulla
residenza, nonché autodichiarazione
dell’interessato
che nei propri
confronti non
sussistono cause
di divieto, di
decadenza o di
sospensione previste
dall’articolo
10 della Legge
31 maggio 1965,
n. 575, e indicate
nell’allegato
1 al Decreto
Legislativo 8
agosto 1994,
n. 490;
Il Comune provvede,
entro 30 giorni
dalla data di
ricezione della
comunicazione,
ad effettuare
apposito sopralluogo
ai fini della
conferma dell’idoneità all’esercizio
dell’attività,
tenendo conto
che:
a) sussistano
i requisiti soggettivi
del titolare
e degli eventuali
rappresentanti,
previsti dagli
articoli 11 e
12 del T.U.L.P.S.
approvato con
R.D.L. 18 giugno
1931, n. 773;
b) sussistano
i requisiti ingienico-sanitari,
antinfortunistici
ed antincendio
previsti dalle
norme vigenti.
ARTICOLO 3
RINNOVI E DICHIARAZIONI
ANNUALI
L’esercizio
dell’attività di
cui all’articolo
1 si rinnova
annualmente su
comunicazione
dell’interessato,
con la quale
dichiara la persistenza
dei requisiti
di cui all’articolo
2.
ARTICOLO 4
DIFFIDA, SOSPENSIONE,
INTERIDIZONE
E RINUNZIA
L’esercizio
dell’attività di
cui all’articolo
1 può essere
interdetto dal
Comune in ogni
tempo, venendo
meno alcuno dei
requisiti per
il rilascio di
cui all’articolo
2, o per motivi
di pubblica sicurezza.
Il Comune, previa
diffida, può sospendere
temporaneamente
l’attività di
cui all’articolo
1, quando, con
adeguata motivazione,
non ritiene necessaria
l’irrogazione
dell’interdizione
di cui al comma
1.
Il titolare dell’attività di
cui all’articolo
1 che intende
procedere alla
sospensione temporanea
o alla cessazione
della stessa
deve darne preventivo
e, qualora ciò non
fosse possibile,
contestuale avviso
al Comune.
Il periodo di
sospensione volontaria
dell’attività non
può essere
superiore a sei
mesi, decorso
tale termine,
si presume la
rinuncia dell’interessato
a svolgere l’attività di
cui all’articolo
1.
ARTICOLO 5
COMUNICAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI
Il Comune dà immediata
comunicazione
dell’inizio
dell’attività di
cui all’articolo
1 all’Assessorato
regionale competente.
L’Assessorato
regionale competente,
sulla scorta
delle comunicazioni
di cui al comma
precedente, provvede
periodicamente
ad elaborare
ed aggiornare
l’albo
delle attività di “Bed
and Breakfast”.
ARTICOLO 6
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’
E’ fatto
obbligo ai titolari
dell’attività di
cui all’articolo
1 di esporre,
nei locali adibiti
all’esercizio “Bed
and Breakfast”,
in luogo ben
visibile, l’autorizzazione
di inizio dell’attività e
la tabella indicante
le tariffe praticate.
ARTICOLO 7
FUNZIONI DI VIGILANZA
E CONTROLLO
Fermo restando
le competenze
dell’Autorità di
pubblica sicurezza,
le funzioni di
vigilanza e di
controllo sull’osservanza
delle disposizioni
delle presente
legge sono esercitate
dal Comune.
ARTICOLO 8
CLASSIFICAZIONE
Gli esercizi
dell’attività di
cui all’articolo
1 sono classificati
in un’unica
categoria.
ARTICOLO 9
OSSERVANZA DI
NORME STATALI
E REGIONALI
I titolari
dell’attività di
cui all’articolo
1 sono tenuti
ad attenersi
alle disposizioni
di pubblica sicurezza,
relative alla
denuncia delle
persone alloggiate.
I titolari dell’attività di
cui all’articolo
1 sono tenuti
a comunicare,
ogni quattro
mesi, all’Ente
Provinciale per
il turismo i
dati ricettivi
e del movimento
ai fini statistici.
I Comuni provvedono
a stilare ogni
anno un elenco
nominativo e
di consistenza
ricettiva degli
esercizi di “Bed
and Breakfast”,
di cui all’articolo
1, e ne danno
comunicazione
all’Assessorato
regionale competente,
alla Provincia
ed all’Ente
Provinciale per
il Turismo.
ARTICOLO 10
SANZIONI
Chiunque fa funzionare
uno degli esercizi
di “Bed
and Breakfast”,
di cui all’articolo
1, senza gli
adempimenti di
cui all’articolo
2 é soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
della somma da
lire 3.000.000
a lire 8.000.000.
L’omessa
esposizione della
tabella indicante
le tariffe praticate,
di cui all’articolo
6, comporta la
sanzione amministrativa
del pagamento
della somma da
lire 300.000
a lire 900.000.
L’applicazione
di prezzi superiori
a quelli esposti
comporta la sanzione
amministrativa
del pagamento
della somma da
lire 500.000
a lire 2.000.000.
Il superamento
della capacità ricettiva
consentita comporta
la sanzione amministrativa
del pagamento
della somma da
lire 500.000
a lire 2.000.000.
In ogni caso
di recidiva le
sanzioni previste
ai commi precedenti
sono raddoppiate
e nei casi più gravi
può procedersi
alla sospensione
dell’attività o
all’interdizione
della stessa.
ARTICOLO 11
ACCERTAMENTO
DELLE VIOLAZIONI
ED IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI
L’accertamento
delle violazioni
e la irrogazione
delle sanzioni,
di cui alla presente
legge, sono effettuati
secondo le procedure
di cui alla legge
regionale 10
gennaio 1983,
n. 13.
I proventi delle
sanzioni, previste
dall’articolo
10, sono devolute
al Comune nel
cui territorio é stata
accertata la
violazione. L’Amministrazione
Comunale li incamera
quale provvista
di mezzi finanziari
per far fronte
alle attribuzioni
ad essa conferite
con la presente
legge.
ARTICOLO 12
NORMA FINALE
La presente legge é dichiarata
urgente ai sensi
del II comma
dell’articolo
127 della Costituzione
ed entra in vigore
il giorno successivo
a quello della
sua pubblicazione
nel Bollettino
Ufficiale della
Regione Campania.
La
presente Legge
regionale
sarà pubblicata
nel Bollettino
Ufficiale della
Regione Campania.
E’ fatto
obbligo a chiunque
spetti, di osservarla
e di farla osservare
come legge della
Regione Campania.
10 maggio 2001
Bassolino
NOTE
Avvertenza:
Il testo della
legge viene pubblicato
con le note redatte
dal Servizio
02 del Settore
Legislativo,
al solo scopo
di facilitarne
la lettura (D.P.G.R.C.
n. 10328 del
21 giugno 1996)
Note all’art.
2
Il testo dell’art.
10 della Legge
31 maggio 1965,
n. 575, recante
norma in materia
di “Pubblica
Sicurezza”, è il
seguente.
« ...omissis...
Le persone alle
quali sono state
applicate con
provvedimento
definitivo una
misura di prevenzione,
non possono ottenere:
a) licenze o
autorizzazioni
di polizia e
di commercio;» .....omissis
L’allegato
1 al Decreto
Legislativo 8
agosto 1994,
n. 490, recante
norme in materia
di “Associazioni
vietate”, è il
seguente:
All. 1.
Entrata in vigore.
ALLEGATO 1
CAUSE DI DIVIETO,
DI SOSPENSIONE
E DI DECADENZA
PREVISTE DALL’ART.
10 DELLA LEGGE
31 MAGGIO 1965,
N. 575, IN RIFERIMENTO
AGLI ARTICOLI
2, COMMA 1; 3,
COMMA 1; 4, COMMI
4 E 6, DEL PRESENTE
DECRETO LEGISLATIVO
1) Cause di divieto
ad ottenere le
licenze, le concessioni,
le iscrizioni,
le erogazioni
e gli altri provvedimenti
ed atti, nonché a
concludere i
contratti e subcontratti
indicati nell’art.
10, commi 1 e
2, della legge
31 maggio 1965,
n. 575:
a) provvedimento
definitivo di
applicazione
di una misura
di prevenzione
(art. 10, comma
2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva
di condanna,
o sentenza di
primo grado confermata
in grado di appello,
per uno dei delitti
di cui all’art.
51, comma 3-bis,
del codice di
procedura penale
(art. 10, comma
5-ter, legge
n. 575/1965);
c) provvedimento
del tribunale
che dispone in
via provvisoria
i divieti nel
corso del procedimento
di prevenzione,
se sussistono
- motivi di particolare
gravità (art.
10, commi 3 e
5-bis, legge
n. 575/1965);
d) provvedimento
del tribunale
che dispone che
i divieti operino
anche nei confronti
di chiunque conviva
con la persona
sottoposta a
misura di prevenzione,
nonché nei
confronti di
imprese, associazioni,
società e
consorzi di cui
la persona sottoposta
a misura di prevenzione
sia amministratore
o determini in
qualsiasi modo
scelte e indirizzi
(art. 10, comma
4, legge n. 575/1965).
II) Causa di
sospensione dell’efficacia
delle iscrizioni,
delle erogazioni
e degli altri
provvedimenti
ed atti di cui
all’art.
10, commi 1 e
2, della legge
31 maggio 1965,
n. 575:
a) provvedimento
del tribunale
che in via provvisoria
sospende l’efficacia
delle iscrizioni,
delle erogazioni
e degli altri
provvedimenti
ed atti di cui
all’art.
10, commi 1 e
2, della legge
n. 575/1965 (art.
10, commi 3 e
5-bis, legge
n. 575/1965).
III) Cause di
decadenza di
diritto dalle
licenze, autorizzazioni,
concessioni,
iscrizioni, abilitazioni
ed erogazioni
di cui all’art.
10, comma 1,
della legge 31
maggio 1965,
n. 575:
a) provvedimento
definitivo di
applicazione
di una misura
di prevenzione
(art. 10, comma
2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva
di condanna,
o sentenza di
primo grado confermata
in grado di appello,
per uno dei delitti
di cui all’art.
51, comma 3-bis,
del codice di
procedura penale
(art. 10, comma
5-ter, legge
n. 575/1965);
c) provvedimento
del tribunale
che dispone che
le decadenze
operino anche
nei confronti
di chiunque conviva
con la persona
sottoposta a
misura di prevenzione,
nonché nei
confronti di
imprese, associazioni,
società e
consorzi di cui
la persona sottoposta
a misura di prevenzione
sia amministratore
o determini in
qualsiasi modo
scelte e indirizzi
(art. 10, comma
4, legge n. 575/1965).
IV) Causa di
sospensione del
procedimento
amministrativo
concernente i
provvedimenti,
gli atti, i contratti
e subcontratti
di cui all’art.
10, commi 1 e
2, della legge
31 maggio 1965,
n. 575:
a) procedimento
di prevenzione
in corso e preventiva
comunicazione
al giudice competente
da parte della
pubblica amministrazione
interessata (art.
10, comma 5-bis,
seconda parte,
legge n. 575/1965).
Gli articoli
11 e 12 del T.U.L.P.S.,
approvato con
R.D.L. 18 giugno
1931, n. 775,
recante norme
in materia di “Sicurezza
Pubblica”,
sono i seguenti:
11. (art. 10
T.U. l926) -
Salve le condizioni
particolari stabilite
dalla legge nei
singoli casi,
le autorizzazioni
di polizia debbono
essere negate:
1° a chi
ha riportato
una condanna
a pena restrittiva
della libertà personale
superiore a tre
anni per delitto
non colposo e
non ha ottenuto
la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto
all’ammonizione
o a misura di
sicurezza personale
o è stato
dichiarato delinquente
abituale, professionale
o per tendenza.
Le autorizzazioni
di polizia possono
essere negate
a chi ha riportato
condanna per
delitti contro
la personalità dello
Stato e contro
l’ordine
pubblico, ovvero
per delitti contro
le persone commessi
con violenza,
e per furto,
rapina, estorsione,
sequestro di
persona a scopo
di rapina o di
estorsione, o
per violenza
o resistenza
all’autorità,
e a chi non può provare
la sua buona
condotta.
Le autorizzazioni
devono essere
revocate quando
nella persona
autorizzata vengono
a mancare, in
tutto o in parte,
le condizioni
alle quali sono
subordinate,
e possono essere
revocate quando
sopraggiungono
o vengono a risultare
circostanze che
avrebbero imposto
o consentito
il diniego della
autorizzazione.
12. (art. 11
T.U. 1926). -
Le persone che
hanno l’obbligo
di provvedere
all’istruzione
elementare dei
fanciulli ai
termini delle
leggi vigenti
(7), non possono
ottenere autorizzazioni
di polizia se
non dimostrano
di avere ottemperato
all’obbligo
predetto.
Per le persone
che sono nate
posteriormente
al 1885, quando
la legge non
disponga altrimenti,
il rilascio delle
autorizzazioni
di polizia è sottoposto
alla condizione
che il richiedente
stenda domanda
e apponga di
suo pugno, in
calce alla domanda,
la propria firma
e le indicazioni
del proprio stato
e domicilio.
Di ciò il
pubblico ufficiale
farà attestazione.
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