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Legge B&B Emilia Romagna
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ B.U. n. 102 del 28 luglio 2004
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Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ARTICOLO 1
PRINCIPI ED AMBITO
DI APPLICAZIONE
1. La presente
legge disciplina
l'apertura, la
classificazione
e gli obblighi
connessi alla
gestione delle
strutture ricettive
dirette all'ospitalità a
fini turistici
nell'ambito dei
principi dell'articolo
118, comma primo,
della Costituzione
e dei principi
di semplificazione
normativa ed
amministrativa.
ARTICOLO 2
FUNZIONI DEI
COMUNI E DELLE
PROVINCE
1. Il Comune
esercita tutte
le funzioni amministrative
connesse all'apertura,
all'esercizio
e alla classificazione
delle strutture
ricettive dirette
all'ospitalità,
salvo quanto
diversamente
stabilito dalla
presente legge.
2. L'apertura
e la gestione
delle strutture
ricettive alberghiere
e all'aria aperta
sono soggette
ad autorizzazione
rilasciata dal
Comune in cui
le strutture
sono ubicate.
3. Per le strutture
ricettive extralberghiere
l'autorizzazione è sostituita
dalla denuncia
d'inizio attività.
4. Le Province
esercitano le
funzioni amministrative
relative alla
denuncia dei
prezzi e delle
attrezzature
delle strutture
ricettive e alle
rilevazioni statistiche
riguardanti la
consistenza ricettiva
e il movimento
turistico e possono
avvalersi, previa
convenzione,
dei Comuni singoli
o associati nelle
forme di cui
alla legge regionale
26 aprile 2001,
n. 11 (Disciplina
delle forme associative
e altre disposizioni
in materia di
enti locali).
5. Le Province
ed i Comuni esercitano
le attività di
vigilanza relative
alle funzioni
di competenza.
Il procedimento
per l'applicazione
delle sanzioni è regolato
dalla legge regionale
28 aprile 1984,
n. 21 (Disciplina
dell'applicazione
delle sanzioni
amministrative
di competenza
regionale) e
dalla legge regionale
24 marzo 2004
n. 6 (Riforma
del sistema amministrativo
regionale e locale.
Unione europea
e relazioni internazionali.
Innovazione e
semplificazione.
Rapporti con
l'Università).
ARTICOLO 3
FUNZIONI DELLA
REGIONE
1. La Regione,
assicurando il
coinvolgimento
degli enti locali,
esercita funzioni
di indirizzo,
coordinamento
e controllo relativamente
alle materie
di cui alla presente
legge.
2. La Giunta
regionale, sentiti
gli enti locali,
le associazioni
imprenditoriali
del settore turismo
e le associazioni
dei consumatori,
più rappresentative
a livello regionale,
con appositi
atti riguardanti
le strutture
ricettive alberghiere,
all'aria aperta
ed extralberghiere
e le tipologie
ricettive di
cui all'articolo
4, comma 9, lettere
a), b), c) e
d), specifica,
sentita la competente
Commissione consiliare,
le caratteristiche,
i requisiti minimi
e le modalità di
esercizio che
devono possedere
le strutture
ricettive ai
fini della loro
apertura, autorizzazione
e classificazione.
In tali atti
sono, inoltre,
definiti i criteri
per poter utilizzare
specificazioni
aggiuntive alle
tipologie ricettive
e la loro definizione
e gli standard,
ivi compresi
requisiti tecnici,
parametri, superfici
e cubature, capacità ricettiva.
3. La Giunta
regionale, sentita
la Conferenza
Regione-Autonomie
locali (CRAL),
definisce modalità e
standard dei
controlli da
svolgersi, da
parte delle amministrazioni
comunali, sull'applicazione
e sul rispetto
delle norme della
presente legge.
4. La Giunta
regionale prevede,
altresì,
meccanismi di
revisione e aggiornamento
degli atti di
cui al comma
2 con cadenza
periodica.
5. L'amministrazione
regionale, inoltre,
cura la raccolta
e diffusione
delle informazioni,
realizza ed aggiorna
la banca dati
regionale sulle
strutture ricettive
con il coinvolgimento
ed il supporto
dei Comuni e
delle Province,
in coerenza con
quanto previsto
della normativa
regionale in
materia.
TITOLO II
DEFINIZIONI
ARTICOLO 4
DEFINIZIONI GENERALI
E DEFINIZIONE
DI STRUTTURE
E TIPOLOGIE
RICETTIVE
1. Le strutture
ricettive sono
distinte in strutture
ricettive alberghiere,
strutture ricettive
all'aria aperta
e strutture ricettive
extralberghiere.
2. I periodi
di apertura delle
strutture ricettive
sono distinti
in annuali e
stagionali: per
apertura annuale
si intende un
periodo di apertura
di almeno nove
mesi complessivi
nell'arco dell'anno
solare; per apertura
stagionale si
intende un periodo
di apertura non
inferiore a tre
mesi consecutivi
e non superiore
complessivamente
a nove mesi nell'arco
dell'anno solare.
3. Le strutture
ricettive alberghiere
ed extralberghiere
ubicate in immobili
assoggettati
ai vincoli previsti
dal decreto legislativo
22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice
dei beni culturali
e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo
10 della L. 6
luglio 2002,
n. 137 ), che
siano ammobiliati
con arredi d'epoca,
possono assumere
la specificazione
aggiuntiva di "residenza
d'epoca".
4. Le strutture
ricettive alberghiere
e all'aria aperta
possono essere
composte anche
da più strutture.
Fatto salvo quanto
previsto per
i villaggi albergo,
le caratteristiche
delle strutture
non principali,
cioè le
dipendenze, sono
definite dall'articolo
28.
5. Per gestione
unitaria di una
struttura ricettiva
si intende la
gestione che
fa capo ad un
unico soggetto
per la fornitura
sia dei servizi
principali, quelli
relativi all'alloggio,
sia degli ulteriori
servizi forniti.
La gestione si
considera unitaria
anche qualora
la fornitura
dei servizi diversi
da quello di
alloggio sia
affidata ad altro
gestore, purché lo
stesso sia in
possesso della
regolare autorizzazione,
ove prevista,
e sia stipulata
un'apposita convenzione
che regoli i
rapporti con
il fornitore
del servizio
di alloggio,
in capo al quale
resta la responsabilità di
garantire la
coerenza della
gestione dell'attività complessiva
e dei servizi
al livello di
classificazione
ottenuto dalla
struttura ricettiva.
6. Sono strutture
ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) le residenze
turistico-alberghiere.
7. Sono strutture
ricettive all'aria
aperta:
a) i campeggi;
b) i villaggi
turistici.
8. Sono strutture
ricettive extralberghiere:
a) le case per
ferie;
b) gli ostelli;
c) i rifugi alpini;
d) i rifugi escursionistici;
e) gli affittacamere;
f) le case e
appartamenti
per vacanza.
9. Altre tipologie
ricettive:
a) appartamenti
ammobiliati per
uso turistico;
b) strutture
ricettive all'aria
aperta non aperte
al pubblico;
c) aree attrezzate
di sosta temporanea;
d) attività saltuaria
di alloggio e
prima colazione;
e) strutture
agrituristiche
e strutture per
il turismo rurale;
tale tipologia
ricettiva è regolata
dalla legge regionale
28 giugno 1994,
n. 26 (Norme
per l'esercizio
dell'agriturismo
e del turismo
rurale ed interventi
per la loro promozione
- Abrogazione
della L.R. 11
marzo 1987, n.
8).
ARTICOLO 5
STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE
1. Sono "alberghi" le
strutture ricettive,
a gestione unitaria,
aperte al pubblico
che, ubicate
in uno o più stabili
o parti di stabili,
forniscono alloggio,
servizi accessori
ed eventualmente
ristorazione,
in camere, suite
o unità abitative
fornite di servizio
autonomo di cucina,
destinate alla
ricettività.
Negli alberghi
la capacità ricettiva
può riguardare
le unità abitative
in misura non
superiore al
40 per cento
del totale.
2. Sono "residenze
turistico-alberghiere" e
possono utilizzare
la specificazione "residence",
le strutture
che forniscono
alloggio, servizi
accessori ed
eventualmente
ristorazione,
in unità abitative
costituite da
uno o più locali,
fornite di servizio
autonomo di cucina,
camere o suite
e che posseggono
i requisiti indicati
nell'atto di
giunta regionale
di attuazione.
Nelle residenze
turistico alberghiere
la capacità ricettiva
può riguardare
camere o suite
in misura non
superiore al
40 per cento
del totale. 3.
Possono assumere
la specificazione
di "motel" gli
alberghi particolarmente
attrezzati per
l'alloggiamento
e l'assistenza
delle autovetture
o delle imbarcazioni.
I motel, qualunque
sia il numero
di stelle assegnato,
assicurano uno
standard minimo
di servizi di
autorimessa nonché servizi
di primo intervento,
di assistenza
meccanica, rifornimento
di carburante,
ristorante o
tavola calda
e fredda, bar.
4. Di norma assumono
la specificazione
di "meublé" o "garni" gli
alberghi che
forniscono il
solo servizio
di alloggio e
normalmente di
prima colazione,
senza ristorante.
5. Possono assumere
la specificazione
di "centro
benessere" gli
alberghi dotati
di impianti e
attrezzature
per fornire servizi
specializzati
per il relax
ed il benessere
psicofisico.
6. Possono assumere
la specificazione
di "beauty
farm" gli
alberghi che
forniscono servizi
specializzati
finalizzati a
cicli di trattamenti
dietetici ed
estetici.
7. Possono assumere
la specificazione
di "villaggio-albergo" le
aziende alberghiere
caratterizzate
dalla centralizzazione
dei servizi in
funzione di più stabili
facenti parte
di uno stesso
complesso ed
inseriti in area
attrezzata per
il soggiorno
e lo svago della
clientela.
8. Possono assumere
la specificazione
aggiuntiva di "centri
congressi" le
strutture alberghiere
dotate di strutture,
attrezzature
e servizi specializzati
per l'organizzazione
di manifestazioni
congressuali
e convegni.
9. Nello specifico
atto di Giunta
regionale previsto
all'articolo
3, comma 2 è definito
il numero minimo
di camere, suite
o unità abitative
per gli alberghi
e le residenze
turistico alberghiere;
nello stesso
atto sono definite
le caratteristiche
che devono possedere
le strutture
ricettive alberghiere
per utilizzare
le specificazioni
aggiuntive citate
ai commi precedenti
e possono essere
individuate ulteriori
specificazioni
aggiuntive.
ARTICOLO 6
STRUTTURE RICETTIVE
ALL’ARIA
APERTA
1. Sono campeggi
i complessi ricettivi
aperti al pubblico,
a gestione unitaria,
attrezzati per
la sosta e il
soggiorno di
turisti prevalentemente
provvisti di
tenda o di altri
mezzi autonomi
di pernottamento.
2. I campeggi,
per dare alloggio
a turisti sprovvisti
di mezzi autonomi
di pernottamento,
possono mettere
a disposizione,
in un numero
di piazzole non
superiore al
35 per cento
del numero complessivo
delle piazzole
autorizzate,
tende o unità abitative
mobili quali
roulotte, caravan,
case mobili,
maxicaravan,
autocaravan o
camper e unità abitative
fisse.
3. Sono villaggi
turistici i complessi
ricettivi aperti
al pubblico,
a gestione unitaria,
prevalentemente
attrezzati per
il soggiorno
di turisti sprovvisti
di tenda o di
altri mezzi autonomi
di pernottamento,
che forniscono
alloggio in tende,
unità abitative
mobili o fisse.
Nei villaggi
turistici almeno
il 35 per cento
delle piazzole
autorizzate è attrezzato
con unità abitative
fisse o mobili
messe a disposizione
dal gestore.
Tale percentuale
può riguardare
anche la totalità delle
piazzole.
4. Possono assumere
la specificazione
aggiuntiva di "centro
vacanza" i
campeggi ed i
villaggi turistici
dotati di rilevanti
impianti e servizi
sportivi, di
svago e commerciali,
così come
stabilito dallo
specifico atto
di Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2.
5. Nelle strutture
ricettive all'aria
aperta è vietata
la vendita frazionata
delle piazzole
e delle unità abitative
fisse, la cessione
sulla base di
altro diritto
reale di godimento
e l'affitto per
periodi di tempo
superiori all'anno.
Nei Comuni appartenenti
alle Comunità montane
fino al 70 per
cento delle piazzole
o delle unità abitative
può essere
locato con contratto
annuale. Tale
percentuale è ridotta
al 50 per cento
nelle altre aree.
6. Non sono soggetti
a permesso di
costruire o a
denuncia di inizio
attività gli
allestimenti
mobili di pernottamento
quali roulotte
o caravan, case
mobili o maxicaravan.
A tal fine i
predetti allestimenti:
a) conservano
i meccanismi
di rotazione
in funzione;
b) non possiedono
alcun collegamento
permanente al
terreno e gli
allacciamenti
alle reti tecnologiche
sono rimovibili
in ogni momento.
7. Non è,
inoltre, soggetta
a permesso di
costruire nè a
denuncia d'inizio
attività l'installazione
del preingresso
inteso come struttura
coperta chiusa
realizzata in
materiali rigidi,
comunque smontabili
e trasportabili,
da accostare
agli allestimenti
mobili di pernottamento,
con funzioni
di protezione
e soggiorno diurno
delle persone.
ARTICOLO 7
CASE PER FERIE
1. Sono case
per ferie le
strutture attrezzate
per il soggiorno
a fini turistici
di persone singole
o di gruppi,
organizzate e
gestite, al di
fuori dei normali
canali commerciali,
da enti pubblici,
da associazioni
o da enti privati
operanti, senza
scopo di lucro,
per il conseguimento
di finalità sociali,
culturali, assistenziali,
religiose o sportive
nonché da
enti o aziende
per il soggiorno
di propri dipendenti
e loro familiari.
2. Nelle case
per ferie possono
essere altresì ospitati
dipendenti e
familiari di
altre aziende
o assistiti di
altri enti con
cui venga stipulata
apposita convenzione.
3. Nelle case
per ferie oltre
alla prestazione
di servizi ricettivi
essenziali sono
assicurati, di
norma, i servizi
e l'uso di attrezzature
che consentano
il perseguimento
delle finalità di
cui al comma
1. La presenza
nelle case per
ferie di servizi
e attrezzature
che consentano
il soggiorno
di gruppi autogestiti,
quali cucine
o punti di cottura
autonomi, non
ne muta la natura.
4. La casa per
ferie può assumere
specificazioni
tipologiche aggiuntive,
purché concordate
con il Comune
e connesse alla
categoria di
utenza ospitata
o alla finalità specifica.
ARTICOLO 8
OSTELLI
1. Sono ostelli
per la gioventù le
strutture ricettive
attrezzate prevalentemente
per il soggiorno
e il pernottamento
per periodi limitati
dei giovani e
degli accompagnatori
di gruppi di
giovani.
2. Gli ostelli
sono gestiti,
di norma, da
enti pubblici,
enti di carattere
morale o religioso,
associazioni
operanti, senza
scopo di lucro,
ai fini del turismo
sociale e giovanile.
Gli ostelli possono
essere gestiti
anche da altri
operatori privati,
previa convenzione
con il Comune,
che regolamenti
le tariffe e
le condizioni
di esercizio
dell'attività.
ARTICOLO 9
RIFUGI ALPINI
ED ESCURISIONISTICI
1. Sono rifugi
alpini le strutture
idonee ad offrire
ospitalità e
ristoro ad alpinisti
in zone isolate
di montagna,
raggiungibili
attraverso mulattiere,
sentieri e strade
forestali ed
ubicati in luoghi
favorevoli ad
escursioni.
2. Sono rifugi
escursionistici
le strutture
ricettive, di
proprietà di
enti pubblici
o associazioni
senza scopo di
lucro operanti
nel settore alpinistico
o escursionistico,
aperte al pubblico
idonee ad offrire
ospitalità e
ristoro ad escursionisti
in zone ubicate
in luoghi favorevoli
ad escursioni,
anche in prossimità di
centri abitati.
3. Lo specifico
atto di Giunta
regionale di
cui all'articolo
3, comma 2, definisce
i requisiti e
le condizioni
di esercizio
dei rifugi alpini
ed escursionistici
4. I rifugi sono
gestiti, di norma,
da enti pubblici,
enti di carattere
morale o religioso,
associazioni
operanti senza
scopo di lucro.
I rifugi possono
essere gestiti
anche da altri
operatori privati,
previa convenzione
con il Comune,
che regolamenti
le tariffe e
le condizioni
di esercizio
dell'attività.
ARTICOLO 10
AFFITTACAMERE
1. Sono esercizi
di affittacamere
le strutture,
gestite in forma
imprenditoriale,
composte da non
più di
sei camere destinate
a clienti, ubicate
in non più di
due appartamenti
ammobiliati in
uno stesso stabile,
nelle quali sono
forniti alloggio
ed eventualmente
servizi complementari.
Le caratteristiche
strutturali ed
igienico-edilizie
dei locali adibiti
ad attività di
affittacamere
sono quelle previste
per i locali
di civile abitazione
dai regolamenti
comunali edilizi
e di igiene.
2. L'attività di
affittacamere
può essere
esercitata in
modo complementare
rispetto ad un
esercizio di
ristorazione
qualora sia svolta
da uno stesso
titolare e gestore
in una struttura
immobiliare unitaria.
In tal caso l'esercizio
può assumere
la specificazione
tipologica di "locanda".
ARTICOLO 11
CASE E APPARTAMENTI
PER VACANZE
1. Sono case
e appartamenti
per vacanza gli
immobili composti
da uno o più locali,
arredati e dotati
di servizi igienici
e cucine autonome,
gestiti in forma
imprenditoriale,
per l'affitto
ai turisti, senza
offerta di servizi
centralizzati
ad eccezione
del servizio
di ricevimento
e di recapito,
nel corso di
una o più stagioni
turistiche con
contratti aventi
validità non
superiore a cinque
mesi consecutivi.
2. Ai fini di
cui al comma
1 è considerata
gestione in forma
imprenditoriale
quella che viene
esercitata da
chi ha la proprietà o
l'usufrutto di
oltre tre case
o appartamenti
e li concede
in locazione
con le modalità e
nei limiti di
cui al comma
1. È,
inoltre, considerata
gestione in forma
imprenditoriale
quella esercitata
anche su di un
numero inferiore
di unità abitative
da imprese, comprese
le agenzie immobiliari
che operano nel
campo del turismo,
che hanno in
gestione a qualsiasi
titolo case o
appartamenti
per la locazione
a turisti con
le modalità di
cui al comma
1.
ARTICOLO 12
APPARTAMENTI
AMMOBILIATI
PER USO TURISTICO
1. Non sono
soggetti alla
disciplina
dell'esercizio
di case e appartamenti
per vacanze i
proprietari o
usufruttuari
che danno in
locazione a turisti
case e appartamenti,
in numero non
superiore a tre,
nel corso di
una o più stagioni
turistiche, con
contratti aventi
validità non
superiore a sei
mesi consecutivi,
senza la fornitura
di servizi aggiuntivi
e sempre che
l'attività non
sia organizzata
in forma di impresa.
2. Coloro che
intendono dare
alloggio a turisti
in appartamenti
o case ne danno
comunicazione
al Comune, di
norma, entro
il 31 marzo nelle
località a
turismo estivo,
entro il 31 ottobre
nelle località a
turismo invernale
ed entro il 31
gennaio nelle
restanti località.
In ogni caso
tale comunicazione è inviata
almeno cinque
giorni prima
della data di
inizio della
prima locazione.
3. Gli stessi
soggetti comunicano
alla Provincia
i dati sulla
consistenza ricettiva
e sul movimento
dei clienti secondo
le modalità indicate
dall'Istituto
nazionale di
statistica (ISTAT)
e sono soggetti
alla normativa
in materia di
pubblica sicurezza.
ARTICOLO 13
ATTIVITA’ SALTUARIA
DI ALLOGGIO E
PRIMA COLAZIONE
1. Si intende
per esercizio
saltuario di
alloggio e prima
colazione e può assumere
l'identificazione
di bed & breakfast
l'attività di
ospitalità e
somministrazione
della prima colazione
nell'abitazione
di residenza
e dimora, avvalendosi
della normale
conduzione familiare,
senza la fornitura
di servizi aggiuntivi
e in ogni caso
senza organizzazione
in forma d'impresa,
in non più di
tre stanze e
con un massimo
di sei posti
letto, più un
eventuale letto
aggiunto per
stanza in caso
di minori di
dodici anni.
L'ospitalità può essere
fornita per un
massimo di centoventi
giorni nell'arco
del periodo di
disponibilità all'accoglienza
o, in alternativa,
per un massimo
di cinquecento
pernottamenti
nell'arco dell'anno
solare. Il marchio
d'identificazione
B&B, sulla
base del modello
approvato dalla
Regione, può essere
affisso all'esterno
dell'abitazione.
2. Le caratteristiche
strutturali ed
igienico-edilizie
dei locali adibiti
all'ospitalità di
cui al comma
1 sono quelle
previste per
i locali di civile
abitazione dai
regolamenti comunali
edilizi e di
igiene.
3. Ulteriori
eventuali caratteristiche
vincolanti sono
indicate nell'atto
di Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2.
4. L'attività di
cui al comma
1 è intrapresa
previa denuncia
d'inizio attività al
Comune in cui
l'abitazione è ubicata
ed è esercitata
nel rispetto
delle vigenti
norme e prescrizioni
in materia edilizia,
urbanistica,
di pubblica sicurezza,
igienico-sanitaria
e di destinazione
d'uso dei locali.
L'attività di
cui al comma
1 è soggetta
ai controlli
previsti per
le strutture
extralberghiere
specificati all'articolo
18, comma 2 nei
periodi di disponibilità all'accoglienza
ed alle sanzioni
previste all'articolo
36, comma 2 in
caso di omessa
denuncia d'inizio
attività,
nonché alle
disposizioni
previste in caso
di attività irregolare
all'articolo
36, comma 9 e
agli articoli
25 e 26.
5. Coloro che
svolgono l'attività di
cui al comma
1 sono tenuti
a comunicare
al Comune e alla
Provincia, entro
la data d'inizio
dell'attività e,
comunque, entro
il 1 ottobre
di ogni anno,
i periodi di
disponibilità all'accoglienza
nell'arco dell'anno
e i prezzi massimi
applicati con
validità dal
1 gennaio dell'anno
successivo. Nella
stanza ove si
effettua l'ospitalità è esposto
il cartellino
prezzi. Gli stessi
soggetti comunicano,
inoltre, alla
Provincia i dati
sul movimento
dei clienti secondo
le modalità indicate
dall'ISTAT.
ARTICOLO 14
STRUTTURE RICETTIVE
ALL’ARIA
APERTA NON
APERTE AL PUBBLICO
1. Sono strutture
ricettive all'aria
aperta non aperte
al pubblico le
strutture organizzate
e gestite da
enti, associazioni
e cooperative,
che ospitano
unicamente soci
o dipendenti
dei suddetti
organismi e loro
familiari. Le
caratteristiche
di tali strutture
sono definite
dall'atto di
Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2 riguardante
le strutture
ricettive all'aria
aperta. L'apertura
e la gestione
di tali complessi è soggetta
ad autorizzazione
comunale. Le
strutture ricettive
non aperte al
pubblico sono
realizzabili
nelle aree definite
dagli strumenti
urbanistici comunali
vigenti.
ARTICOLO 15
AREE ATTREZZATE
DI SOSTA TEMPORANEA
1. I Comuni,
per consentire
la sosta di caravan,
autocaravan,
camper e simili
mezzi mobili
di pernottamento
al di fuori delle
strutture ricettive
all'aperto di
cui alla presente
legge, possono
istituire aree
attrezzate, riservate
esclusivamente
alla sosta temporanea
e al parcheggio
di tali mezzi,
compatibilmente
con i loro strumenti
urbanistici,
o autorizzare
privati alla
realizzazione
e alla gestione
di tali aree.
Le aree attrezzate
sono realizzate
nel rispetto
dell'atto di
Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2 riguardante
le strutture
ricettive all'aria
aperta nonché delle
disposizioni
di cui all'articolo
185, comma 7,
del decreto legislativo
30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo
codice della
strada) e del
relativo regolamento
di esecuzione.
2. I Comuni,
quando istituiscono
direttamente
le aree di sosta,
possono provvedere
alla loro gestione
anche mediante
apposite convenzioni
con terzi soggetti.
3. Nelle aree
di cui al comma
1 la permanenza è permessa
per un periodo
massimo di settantadue
ore consecutive.
TITOLO III
AUTORIZZAZIONI
ARTICOLO 16
AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA
E ALL’ARIA
APERTA
1. L'apertura
delle strutture
ricettive alberghiere
e delle strutture
ricettive all'aria
aperta e delle
loro dipendenze è subordinata
alla preventiva
autorizzazione
del Comune nel
cui territorio è ubicato
l'esercizio.
2. In caso di
subentro nella
titolarità o
nella gestione
dell'esercizio,
qualora non siano
apportate modifiche
strutturali e
il nuovo titolare
o gestore sia
in possesso dei
