- Tarquinia: Tarchon
- Siracusa: B&B Globetrotter Siracusa
- Viareggio: Viareggio appartamento vacanze Casetta in Versilia
- Mazara Del Vallo: Antico Cortile Sant'Agostino
- Napoli: PM3
- Firenze: Celle dei Frati al Castello di Montalbano
- Palermo: Baglio Busalacchi
- Venezia: Villa Luigina Venice
- Verona: B&B Alla Fontana del Ferro
- Virgilio: Corte Virgiliana dimora storica
Legge B&B Emilia Romagna
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ B.U. n. 102 del 28 luglio 2004
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Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ARTICOLO 1
PRINCIPI ED AMBITO
DI APPLICAZIONE
1. La presente
legge disciplina
l'apertura, la
classificazione
e gli obblighi
connessi alla
gestione delle
strutture ricettive
dirette all'ospitalità a
fini turistici
nell'ambito dei
principi dell'articolo
118, comma primo,
della Costituzione
e dei principi
di semplificazione
normativa ed
amministrativa.
ARTICOLO 2
FUNZIONI DEI
COMUNI E DELLE
PROVINCE
1. Il Comune
esercita tutte
le funzioni amministrative
connesse all'apertura,
all'esercizio
e alla classificazione
delle strutture
ricettive dirette
all'ospitalità,
salvo quanto
diversamente
stabilito dalla
presente legge.
2. L'apertura
e la gestione
delle strutture
ricettive alberghiere
e all'aria aperta
sono soggette
ad autorizzazione
rilasciata dal
Comune in cui
le strutture
sono ubicate.
3. Per le strutture
ricettive extralberghiere
l'autorizzazione è sostituita
dalla denuncia
d'inizio attività.
4. Le Province
esercitano le
funzioni amministrative
relative alla
denuncia dei
prezzi e delle
attrezzature
delle strutture
ricettive e alle
rilevazioni statistiche
riguardanti la
consistenza ricettiva
e il movimento
turistico e possono
avvalersi, previa
convenzione,
dei Comuni singoli
o associati nelle
forme di cui
alla legge regionale
26 aprile 2001,
n. 11 (Disciplina
delle forme associative
e altre disposizioni
in materia di
enti locali).
5. Le Province
ed i Comuni esercitano
le attività di
vigilanza relative
alle funzioni
di competenza.
Il procedimento
per l'applicazione
delle sanzioni è regolato
dalla legge regionale
28 aprile 1984,
n. 21 (Disciplina
dell'applicazione
delle sanzioni
amministrative
di competenza
regionale) e
dalla legge regionale
24 marzo 2004
n. 6 (Riforma
del sistema amministrativo
regionale e locale.
Unione europea
e relazioni internazionali.
Innovazione e
semplificazione.
Rapporti con
l'Università).
ARTICOLO 3
FUNZIONI DELLA
REGIONE
1. La Regione,
assicurando il
coinvolgimento
degli enti locali,
esercita funzioni
di indirizzo,
coordinamento
e controllo relativamente
alle materie
di cui alla presente
legge.
2. La Giunta
regionale, sentiti
gli enti locali,
le associazioni
imprenditoriali
del settore turismo
e le associazioni
dei consumatori,
più rappresentative
a livello regionale,
con appositi
atti riguardanti
le strutture
ricettive alberghiere,
all'aria aperta
ed extralberghiere
e le tipologie
ricettive di
cui all'articolo
4, comma 9, lettere
a), b), c) e
d), specifica,
sentita la competente
Commissione consiliare,
le caratteristiche,
i requisiti minimi
e le modalità di
esercizio che
devono possedere
le strutture
ricettive ai
fini della loro
apertura, autorizzazione
e classificazione.
In tali atti
sono, inoltre,
definiti i criteri
per poter utilizzare
specificazioni
aggiuntive alle
tipologie ricettive
e la loro definizione
e gli standard,
ivi compresi
requisiti tecnici,
parametri, superfici
e cubature, capacità ricettiva.
3. La Giunta
regionale, sentita
la Conferenza
Regione-Autonomie
locali (CRAL),
definisce modalità e
standard dei
controlli da
svolgersi, da
parte delle amministrazioni
comunali, sull'applicazione
e sul rispetto
delle norme della
presente legge.
4. La Giunta
regionale prevede,
altresì,
meccanismi di
revisione e aggiornamento
degli atti di
cui al comma
2 con cadenza
periodica.
5. L'amministrazione
regionale, inoltre,
cura la raccolta
e diffusione
delle informazioni,
realizza ed aggiorna
la banca dati
regionale sulle
strutture ricettive
con il coinvolgimento
ed il supporto
dei Comuni e
delle Province,
in coerenza con
quanto previsto
della normativa
regionale in
materia.
TITOLO II
DEFINIZIONI
ARTICOLO 4
DEFINIZIONI GENERALI
E DEFINIZIONE
DI STRUTTURE
E TIPOLOGIE
RICETTIVE
1. Le strutture
ricettive sono
distinte in strutture
ricettive alberghiere,
strutture ricettive
all'aria aperta
e strutture ricettive
extralberghiere.
2. I periodi
di apertura delle
strutture ricettive
sono distinti
in annuali e
stagionali: per
apertura annuale
si intende un
periodo di apertura
di almeno nove
mesi complessivi
nell'arco dell'anno
solare; per apertura
stagionale si
intende un periodo
di apertura non
inferiore a tre
mesi consecutivi
e non superiore
complessivamente
a nove mesi nell'arco
dell'anno solare.
3. Le strutture
ricettive alberghiere
ed extralberghiere
ubicate in immobili
assoggettati
ai vincoli previsti
dal decreto legislativo
22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice
dei beni culturali
e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo
10 della L. 6
luglio 2002,
n. 137 ), che
siano ammobiliati
con arredi d'epoca,
possono assumere
la specificazione
aggiuntiva di "residenza
d'epoca".
4. Le strutture
ricettive alberghiere
e all'aria aperta
possono essere
composte anche
da più strutture.
Fatto salvo quanto
previsto per
i villaggi albergo,
le caratteristiche
delle strutture
non principali,
cioè le
dipendenze, sono
definite dall'articolo
28.
5. Per gestione
unitaria di una
struttura ricettiva
si intende la
gestione che
fa capo ad un
unico soggetto
per la fornitura
sia dei servizi
principali, quelli
relativi all'alloggio,
sia degli ulteriori
servizi forniti.
La gestione si
considera unitaria
anche qualora
la fornitura
dei servizi diversi
da quello di
alloggio sia
affidata ad altro
gestore, purché lo
stesso sia in
possesso della
regolare autorizzazione,
ove prevista,
e sia stipulata
un'apposita convenzione
che regoli i
rapporti con
il fornitore
del servizio
di alloggio,
in capo al quale
resta la responsabilità di
garantire la
coerenza della
gestione dell'attività complessiva
e dei servizi
al livello di
classificazione
ottenuto dalla
struttura ricettiva.
6. Sono strutture
ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) le residenze
turistico-alberghiere.
7. Sono strutture
ricettive all'aria
aperta:
a) i campeggi;
b) i villaggi
turistici.
8. Sono strutture
ricettive extralberghiere:
a) le case per
ferie;
b) gli ostelli;
c) i rifugi alpini;
d) i rifugi escursionistici;
e) gli affittacamere;
f) le case e
appartamenti
per vacanza.
9. Altre tipologie
ricettive:
a) appartamenti
ammobiliati per
uso turistico;
b) strutture
ricettive all'aria
aperta non aperte
al pubblico;
c) aree attrezzate
di sosta temporanea;
d) attività saltuaria
di alloggio e
prima colazione;
e) strutture
agrituristiche
e strutture per
il turismo rurale;
tale tipologia
ricettiva è regolata
dalla legge regionale
28 giugno 1994,
n. 26 (Norme
per l'esercizio
dell'agriturismo
e del turismo
rurale ed interventi
per la loro promozione
- Abrogazione
della L.R. 11
marzo 1987, n.
8).
ARTICOLO 5
STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE
1. Sono "alberghi" le
strutture ricettive,
a gestione unitaria,
aperte al pubblico
che, ubicate
in uno o più stabili
o parti di stabili,
forniscono alloggio,
servizi accessori
ed eventualmente
ristorazione,
in camere, suite
o unità abitative
fornite di servizio
autonomo di cucina,
destinate alla
ricettività.
Negli alberghi
la capacità ricettiva
può riguardare
le unità abitative
in misura non
superiore al
40 per cento
del totale.
2. Sono "residenze
turistico-alberghiere" e
possono utilizzare
la specificazione "residence",
le strutture
che forniscono
alloggio, servizi
accessori ed
eventualmente
ristorazione,
in unità abitative
costituite da
uno o più locali,
fornite di servizio
autonomo di cucina,
camere o suite
e che posseggono
i requisiti indicati
nell'atto di
giunta regionale
di attuazione.
Nelle residenze
turistico alberghiere
la capacità ricettiva
può riguardare
camere o suite
in misura non
superiore al
40 per cento
del totale. 3.
Possono assumere
la specificazione
di "motel" gli
alberghi particolarmente
attrezzati per
l'alloggiamento
e l'assistenza
delle autovetture
o delle imbarcazioni.
I motel, qualunque
sia il numero
di stelle assegnato,
assicurano uno
standard minimo
di servizi di
autorimessa nonché servizi
di primo intervento,
di assistenza
meccanica, rifornimento
di carburante,
ristorante o
tavola calda
e fredda, bar.
4. Di norma assumono
la specificazione
di "meublé" o "garni" gli
alberghi che
forniscono il
solo servizio
di alloggio e
normalmente di
prima colazione,
senza ristorante.
5. Possono assumere
la specificazione
di "centro
benessere" gli
alberghi dotati
di impianti e
attrezzature
per fornire servizi
specializzati
per il relax
ed il benessere
psicofisico.
6. Possono assumere
la specificazione
di "beauty
farm" gli
alberghi che
forniscono servizi
specializzati
finalizzati a
cicli di trattamenti
dietetici ed
estetici.
7. Possono assumere
la specificazione
di "villaggio-albergo" le
aziende alberghiere
caratterizzate
dalla centralizzazione
dei servizi in
funzione di più stabili
facenti parte
di uno stesso
complesso ed
inseriti in area
attrezzata per
il soggiorno
e lo svago della
clientela.
8. Possono assumere
la specificazione
aggiuntiva di "centri
congressi" le
strutture alberghiere
dotate di strutture,
attrezzature
e servizi specializzati
per l'organizzazione
di manifestazioni
congressuali
e convegni.
9. Nello specifico
atto di Giunta
regionale previsto
all'articolo
3, comma 2 è definito
il numero minimo
di camere, suite
o unità abitative
per gli alberghi
e le residenze
turistico alberghiere;
nello stesso
atto sono definite
le caratteristiche
che devono possedere
le strutture
ricettive alberghiere
per utilizzare
le specificazioni
aggiuntive citate
ai commi precedenti
e possono essere
individuate ulteriori
specificazioni
aggiuntive.
ARTICOLO 6
STRUTTURE RICETTIVE
ALL’ARIA
APERTA
1. Sono campeggi
i complessi ricettivi
aperti al pubblico,
a gestione unitaria,
attrezzati per
la sosta e il
soggiorno di
turisti prevalentemente
provvisti di
tenda o di altri
mezzi autonomi
di pernottamento.
2. I campeggi,
per dare alloggio
a turisti sprovvisti
di mezzi autonomi
di pernottamento,
possono mettere
a disposizione,
in un numero
di piazzole non
superiore al
35 per cento
del numero complessivo
delle piazzole
autorizzate,
tende o unità abitative
mobili quali
roulotte, caravan,
case mobili,
maxicaravan,
autocaravan o
camper e unità abitative
fisse.
3. Sono villaggi
turistici i complessi
ricettivi aperti
al pubblico,
a gestione unitaria,
prevalentemente
attrezzati per
il soggiorno
di turisti sprovvisti
di tenda o di
altri mezzi autonomi
di pernottamento,
che forniscono
alloggio in tende,
unità abitative
mobili o fisse.
Nei villaggi
turistici almeno
il 35 per cento
delle piazzole
autorizzate è attrezzato
con unità abitative
fisse o mobili
messe a disposizione
dal gestore.
Tale percentuale
può riguardare
anche la totalità delle
piazzole.
4. Possono assumere
la specificazione
aggiuntiva di "centro
vacanza" i
campeggi ed i
villaggi turistici
dotati di rilevanti
impianti e servizi
sportivi, di
svago e commerciali,
così come
stabilito dallo
specifico atto
di Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2.
5. Nelle strutture
ricettive all'aria
aperta è vietata
la vendita frazionata
delle piazzole
e delle unità abitative
fisse, la cessione
sulla base di
altro diritto
reale di godimento
e l'affitto per
periodi di tempo
superiori all'anno.
Nei Comuni appartenenti
alle Comunità montane
fino al 70 per
cento delle piazzole
o delle unità abitative
può essere
locato con contratto
annuale. Tale
percentuale è ridotta
al 50 per cento
nelle altre aree.
6. Non sono soggetti
a permesso di
costruire o a
denuncia di inizio
attività gli
allestimenti
mobili di pernottamento
quali roulotte
o caravan, case
mobili o maxicaravan.
A tal fine i
predetti allestimenti:
a) conservano
i meccanismi
di rotazione
in funzione;
b) non possiedono
alcun collegamento
permanente al
terreno e gli
allacciamenti
alle reti tecnologiche
sono rimovibili
in ogni momento.
7. Non è,
inoltre, soggetta
a permesso di
costruire nè a
denuncia d'inizio
attività l'installazione
del preingresso
inteso come struttura
coperta chiusa
realizzata in
materiali rigidi,
comunque smontabili
e trasportabili,
da accostare
agli allestimenti
mobili di pernottamento,
con funzioni
di protezione
e soggiorno diurno
delle persone.
ARTICOLO 7
CASE PER FERIE
1. Sono case
per ferie le
strutture attrezzate
per il soggiorno
a fini turistici
di persone singole
o di gruppi,
organizzate e
gestite, al di
fuori dei normali
canali commerciali,
da enti pubblici,
da associazioni
o da enti privati
operanti, senza
scopo di lucro,
per il conseguimento
di finalità sociali,
culturali, assistenziali,
religiose o sportive
nonché da
enti o aziende
per il soggiorno
di propri dipendenti
e loro familiari.
2. Nelle case
per ferie possono
essere altresì ospitati
dipendenti e
familiari di
altre aziende
o assistiti di
altri enti con
cui venga stipulata
apposita convenzione.
3. Nelle case
per ferie oltre
alla prestazione
di servizi ricettivi
essenziali sono
assicurati, di
norma, i servizi
e l'uso di attrezzature
che consentano
il perseguimento
delle finalità di
cui al comma
1. La presenza
nelle case per
ferie di servizi
e attrezzature
che consentano
il soggiorno
di gruppi autogestiti,
quali cucine
o punti di cottura
autonomi, non
ne muta la natura.
4. La casa per
ferie può assumere
specificazioni
tipologiche aggiuntive,
purché concordate
con il Comune
e connesse alla
categoria di
utenza ospitata
o alla finalità specifica.
ARTICOLO 8
OSTELLI
1. Sono ostelli
per la gioventù le
strutture ricettive
attrezzate prevalentemente
per il soggiorno
e il pernottamento
per periodi limitati
dei giovani e
degli accompagnatori
di gruppi di
giovani.
2. Gli ostelli
sono gestiti,
di norma, da
enti pubblici,
enti di carattere
morale o religioso,
associazioni
operanti, senza
scopo di lucro,
ai fini del turismo
sociale e giovanile.
Gli ostelli possono
essere gestiti
anche da altri
operatori privati,
previa convenzione
con il Comune,
che regolamenti
le tariffe e
le condizioni
di esercizio
dell'attività.
ARTICOLO 9
RIFUGI ALPINI
ED ESCURISIONISTICI
1. Sono rifugi
alpini le strutture
idonee ad offrire
ospitalità e
ristoro ad alpinisti
in zone isolate
di montagna,
raggiungibili
attraverso mulattiere,
sentieri e strade
forestali ed
ubicati in luoghi
favorevoli ad
escursioni.
2. Sono rifugi
escursionistici
le strutture
ricettive, di
proprietà di
enti pubblici
o associazioni
senza scopo di
lucro operanti
nel settore alpinistico
o escursionistico,
aperte al pubblico
idonee ad offrire
ospitalità e
ristoro ad escursionisti
in zone ubicate
in luoghi favorevoli
ad escursioni,
anche in prossimità di
centri abitati.
3. Lo specifico
atto di Giunta
regionale di
cui all'articolo
3, comma 2, definisce
i requisiti e
le condizioni
di esercizio
dei rifugi alpini
ed escursionistici
4. I rifugi sono
gestiti, di norma,
da enti pubblici,
enti di carattere
morale o religioso,
associazioni
operanti senza
scopo di lucro.
I rifugi possono
essere gestiti
anche da altri
operatori privati,
previa convenzione
con il Comune,
che regolamenti
le tariffe e
le condizioni
di esercizio
dell'attività.
ARTICOLO 10
AFFITTACAMERE
1. Sono esercizi
di affittacamere
le strutture,
gestite in forma
imprenditoriale,
composte da non
più di
sei camere destinate
a clienti, ubicate
in non più di
due appartamenti
ammobiliati in
uno stesso stabile,
nelle quali sono
forniti alloggio
ed eventualmente
servizi complementari.
Le caratteristiche
strutturali ed
igienico-edilizie
dei locali adibiti
ad attività di
affittacamere
sono quelle previste
per i locali
di civile abitazione
dai regolamenti
comunali edilizi
e di igiene.
2. L'attività di
affittacamere
può essere
esercitata in
modo complementare
rispetto ad un
esercizio di
ristorazione
qualora sia svolta
da uno stesso
titolare e gestore
in una struttura
immobiliare unitaria.
In tal caso l'esercizio
può assumere
la specificazione
tipologica di "locanda".
ARTICOLO 11
CASE E APPARTAMENTI
PER VACANZE
1. Sono case
e appartamenti
per vacanza gli
immobili composti
da uno o più locali,
arredati e dotati
di servizi igienici
e cucine autonome,
gestiti in forma
imprenditoriale,
per l'affitto
ai turisti, senza
offerta di servizi
centralizzati
ad eccezione
del servizio
di ricevimento
e di recapito,
nel corso di
una o più stagioni
turistiche con
contratti aventi
validità non
superiore a cinque
mesi consecutivi.
2. Ai fini di
cui al comma
1 è considerata
gestione in forma
imprenditoriale
quella che viene
esercitata da
chi ha la proprietà o
l'usufrutto di
oltre tre case
o appartamenti
e li concede
in locazione
con le modalità e
nei limiti di
cui al comma
1. È,
inoltre, considerata
gestione in forma
imprenditoriale
quella esercitata
anche su di un
numero inferiore
di unità abitative
da imprese, comprese
le agenzie immobiliari
che operano nel
campo del turismo,
che hanno in
gestione a qualsiasi
titolo case o
appartamenti
per la locazione
a turisti con
le modalità di
cui al comma
1.
ARTICOLO 12
APPARTAMENTI
AMMOBILIATI
PER USO TURISTICO
1. Non sono
soggetti alla
disciplina
dell'esercizio
di case e appartamenti
per vacanze i
proprietari o
usufruttuari
che danno in
locazione a turisti
case e appartamenti,
in numero non
superiore a tre,
nel corso di
una o più stagioni
turistiche, con
contratti aventi
validità non
superiore a sei
mesi consecutivi,
senza la fornitura
di servizi aggiuntivi
e sempre che
l'attività non
sia organizzata
in forma di impresa.
2. Coloro che
intendono dare
alloggio a turisti
in appartamenti
o case ne danno
comunicazione
al Comune, di
norma, entro
il 31 marzo nelle
località a
turismo estivo,
entro il 31 ottobre
nelle località a
turismo invernale
ed entro il 31
gennaio nelle
restanti località.
In ogni caso
tale comunicazione è inviata
almeno cinque
giorni prima
della data di
inizio della
prima locazione.
3. Gli stessi
soggetti comunicano
alla Provincia
i dati sulla
consistenza ricettiva
e sul movimento
dei clienti secondo
le modalità indicate
dall'Istituto
nazionale di
statistica (ISTAT)
e sono soggetti
alla normativa
in materia di
pubblica sicurezza.
ARTICOLO 13
ATTIVITA’ SALTUARIA
DI ALLOGGIO E
PRIMA COLAZIONE
1. Si intende
per esercizio
saltuario di
alloggio e prima
colazione e può assumere
l'identificazione
di bed & breakfast
l'attività di
ospitalità e
somministrazione
della prima colazione
nell'abitazione
di residenza
e dimora, avvalendosi
della normale
conduzione familiare,
senza la fornitura
di servizi aggiuntivi
e in ogni caso
senza organizzazione
in forma d'impresa,
in non più di
tre stanze e
con un massimo
di sei posti
letto, più un
eventuale letto
aggiunto per
stanza in caso
di minori di
dodici anni.
L'ospitalità può essere
fornita per un
massimo di centoventi
giorni nell'arco
del periodo di
disponibilità all'accoglienza
o, in alternativa,
per un massimo
di cinquecento
pernottamenti
nell'arco dell'anno
solare. Il marchio
d'identificazione
B&B, sulla
base del modello
approvato dalla
Regione, può essere
affisso all'esterno
dell'abitazione.
2. Le caratteristiche
strutturali ed
igienico-edilizie
dei locali adibiti
all'ospitalità di
cui al comma
1 sono quelle
previste per
i locali di civile
abitazione dai
regolamenti comunali
edilizi e di
igiene.
3. Ulteriori
eventuali caratteristiche
vincolanti sono
indicate nell'atto
di Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2.
4. L'attività di
cui al comma
1 è intrapresa
previa denuncia
d'inizio attività al
Comune in cui
l'abitazione è ubicata
ed è esercitata
nel rispetto
delle vigenti
norme e prescrizioni
in materia edilizia,
urbanistica,
di pubblica sicurezza,
igienico-sanitaria
e di destinazione
d'uso dei locali.
L'attività di
cui al comma
1 è soggetta
ai controlli
previsti per
le strutture
extralberghiere
specificati all'articolo
18, comma 2 nei
periodi di disponibilità all'accoglienza
ed alle sanzioni
previste all'articolo
36, comma 2 in
caso di omessa
denuncia d'inizio
attività,
nonché alle
disposizioni
previste in caso
di attività irregolare
all'articolo
36, comma 9 e
agli articoli
25 e 26.
5. Coloro che
svolgono l'attività di
cui al comma
1 sono tenuti
a comunicare
al Comune e alla
Provincia, entro
la data d'inizio
dell'attività e,
comunque, entro
il 1 ottobre
di ogni anno,
i periodi di
disponibilità all'accoglienza
nell'arco dell'anno
e i prezzi massimi
applicati con
validità dal
1 gennaio dell'anno
successivo. Nella
stanza ove si
effettua l'ospitalità è esposto
il cartellino
prezzi. Gli stessi
soggetti comunicano,
inoltre, alla
Provincia i dati
sul movimento
dei clienti secondo
le modalità indicate
dall'ISTAT.
ARTICOLO 14
STRUTTURE RICETTIVE
ALL’ARIA
APERTA NON
APERTE AL PUBBLICO
1. Sono strutture
ricettive all'aria
aperta non aperte
al pubblico le
strutture organizzate
e gestite da
enti, associazioni
e cooperative,
che ospitano
unicamente soci
o dipendenti
dei suddetti
organismi e loro
familiari. Le
caratteristiche
di tali strutture
sono definite
dall'atto di
Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2 riguardante
le strutture
ricettive all'aria
aperta. L'apertura
e la gestione
di tali complessi è soggetta
ad autorizzazione
comunale. Le
strutture ricettive
non aperte al
pubblico sono
realizzabili
nelle aree definite
dagli strumenti
urbanistici comunali
vigenti.
ARTICOLO 15
AREE ATTREZZATE
DI SOSTA TEMPORANEA
1. I Comuni,
per consentire
la sosta di caravan,
autocaravan,
camper e simili
mezzi mobili
di pernottamento
al di fuori delle
strutture ricettive
all'aperto di
cui alla presente
legge, possono
istituire aree
attrezzate, riservate
esclusivamente
alla sosta temporanea
e al parcheggio
di tali mezzi,
compatibilmente
con i loro strumenti
urbanistici,
o autorizzare
privati alla
realizzazione
e alla gestione
di tali aree.
Le aree attrezzate
sono realizzate
nel rispetto
dell'atto di
Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2 riguardante
le strutture
ricettive all'aria
aperta nonché delle
disposizioni
di cui all'articolo
185, comma 7,
del decreto legislativo
30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo
codice della
strada) e del
relativo regolamento
di esecuzione.
2. I Comuni,
quando istituiscono
direttamente
le aree di sosta,
possono provvedere
alla loro gestione
anche mediante
apposite convenzioni
con terzi soggetti.
3. Nelle aree
di cui al comma
1 la permanenza è permessa
per un periodo
massimo di settantadue
ore consecutive.
TITOLO III
AUTORIZZAZIONI
ARTICOLO 16
AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA
E ALL’ARIA
APERTA
1. L'apertura
delle strutture
ricettive alberghiere
e delle strutture
ricettive all'aria
aperta e delle
loro dipendenze è subordinata
alla preventiva
autorizzazione
del Comune nel
cui territorio è ubicato
l'esercizio.
2. In caso di
subentro nella
titolarità o
nella gestione
dell'esercizio,
qualora non siano
apportate modifiche
strutturali e
il nuovo titolare
o gestore sia
in possesso dei
requisiti soggettivi
per lo svolgimento
dell'attività e
confermi la classifica
assegnata, l'autorizzazione è sostituita
dalla denuncia
d'inizio attività.
3. L'autorizzazione è subordinata
alla preventiva
assegnazione
della classifica
sia per la struttura
principale che
per le dipendenze
e indica, inoltre,
la denominazione,
la capacità ricettiva,
il periodo di
apertura stagionale
o annuale, l'ubicazione.
ARTICOLO 17
VALIDITA’
1. L'autorizzazione
ha carattere
permanente e
conserva la sua
validità fino
a quando non
si verifichi
una causa di
sospensione,
revoca o decadenza.
ARTICOLO 18
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
PER L’APERTURA
DI STRUTURE
RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
1. L'attività delle
strutture ricettive
extralberghiere è intrapresa
a seguito di
denuncia d'inizio
attività inviata
al Comune nel
cui territorio è ubicata
la struttura,
redatta su modulo
predisposto dal
Comune sulla
base del modello
regionale approvato
con determinazione
del dirigente
competente, indicante
il nome del titolare,
la capacità ricettiva,
il periodo di
apertura e l'ubicazione
della struttura;
per le case per
ferie e gli ostelli
sono, inoltre,
indicati i soggetti
che possono utilizzare
la struttura.
La denuncia d'inizio
attività è inviata
per conoscenza
anche al Comune
dove ha sede
l'impresa che
gestisce case
e appartamenti
per vacanza.
2. Il Comune
può in
ogni momento
verificare la
sussistenza dei
requisiti dichiarati,
la veridicità delle
certificazioni
e delle dichiarazioni
prodotte e le
condizioni di
esercizio delle
strutture.
ARTICOLO 19
SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI
E BEVANDE
1. L'autorizzazione
all'esercizio
di attività ricettiva
alberghiera e
di attività ricettiva
all'aria aperta
abilita ad effettuare,
unitamente al
servizio ricettivo,
la somministrazione
di alimenti e
bevande alle
persone alloggiate,
ai loro ospiti
e a coloro che
sono ospitati
nella struttura
ricettiva in
occasione di
manifestazioni
e convegni organizzati.
L'autorizzazione
abilita, altresì,
alla fornitura
di giornali,
riviste, pellicole
per uso fotografico
e di registrazione
audiovisiva,
cartoline e francobolli,
gadget e souvenir
alle persone
alloggiate, nonché ad
installare, ad
uso esclusivo
di dette persone,
attrezzature
e strutture a
carattere ricreativo,
per le quali è fatta
salva la vigente
disciplina in
materia di sicurezza
e di igiene e
sanità.
2. L'eventuale
somministrazione
di alimenti e
bevande nelle
strutture extralberghiere,
ad eccezione
di quelle di
cui all'articolo
11, è limitata
alle persone
alloggiate, ai
loro ospiti e
a coloro che
sono ospitati
nella struttura
ricettiva in
occasione di
manifestazioni
e convegni organizzati.
Agli stessi soggetti
può essere
effettuata la
fornitura di
giornali, riviste,
pellicole per
uso fotografico
e di registrazione
audiovisiva,
cartoline e francobolli,
gadget e souvenir. È possibile,
altresì,
installare ad
uso esclusivo
di dette persone
attrezzature
e strutture a
carattere ricreativo,
per le quali è fatta
salva la vigente
disciplina in
materia di sicurezza
e di igiene e
sanità.
3. La somministrazione
di alimenti e
bevande al pubblico
nelle strutture
ricettive è soggetta
ad apposita autorizzazione
rilasciata ai
sensi della legge
regionale 26
luglio 2003,
n. 14 (Disciplina
dell'esercizio
delle attività di
somministrazione
di alimenti e
bevande) ed è rilasciabile
anche ad un soggetto
diverso dal gestore
del servizio
di alloggio,
purché ricorrano
tutte le condizioni
e i requisiti
previsti all'articolo
4, comma 5, della
presente legge
ai fini del riconoscimento
della gestione
unitaria.
ARTICOLO 20
RAPPRESENTANZA
1. La gestione
dell'attività e
di singoli servizi è effettuata
anche tramite
rappresentanti,
purché gli
stessi siano
in possesso dei
requisiti soggettivi
per lo svolgimento
dell'attività.
2. L'autorizzazione
ad enti, associazioni,
società e
organizzazioni è rilasciata
solo quando sia
stato dagli stessi
designato un
rappresentante
con funzioni
di gestore. Per
le strutture
ricettive extralberghiere
la nomina del
gestore è indicata
nella denuncia
d'inizio attività.
ARTICOLO 21
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA.
REQUISITI, CONDIZIONI
ED OBBLIGHI DEL
GESTORE
1. L'esercizio
dell'attività ricettiva
alberghiera,
extralberghiera
e all'aria aperta è subordinato
all'iscrizione
da parte del
titolare o del
gestore al Registro
delle imprese
ed al possesso,
da parte degli
stessi soggetti,
dei requisiti
previsti dalla
normativa in
materia di pubblica
sicurezza e alla
non sussistenza
di cause di divieto,
di decadenza
o di sospensione
stabilite dalla
legge dello Stato.
2. L'esercizio
delle attività ricettive è soggetto
alle vigenti
norme, prescrizioni
e autorizzazioni
in materia edilizia,
urbanistica,
igienico-sanitaria
e di pubblica
sicurezza nonché a
quelle sulla
destinazione
d'uso dei locali
e degli edifici.
3. Il titolare
o il gestore
di strutture
ricettive:
a) comunica preventivamente
al Comune ogni
variazione degli
elementi contenuti
nell'autorizzazione
o dichiarati
in sede di denuncia
d'inizio attività;
b) dà alloggio
esclusivamente
nel rispetto
delle disposizioni
statali in materia
di pubblica sicurezza;
c) comunica i
dati sulla consistenza
ricettiva e sul
movimento dei
clienti alle
Province secondo
le modalità indicate
dall'ISTAT, nel
rispetto della
normativa vigente
in materia;
d) presenta,
altresì,
la dichiarazione
prezzi alla Provincia
con le modalità specificate
all'articolo
32.
4. Il titolare
o il gestore
di strutture
ricettive comunica
i periodi di
apertura e chiusura
delle strutture
ricettive al
Comune, entro
i termini previsti
per l'invio della
comunicazione
dei prezzi e
delle caratteristiche
delle strutture
ricettive alle
Province. Eventuali
aperture straordinarie
nei limiti stabiliti
dall'articolo
4, comma 2 sono
preventivamente
comunicate al
Comune. Eventuali
chiusure della
struttura, nei
periodi di apertura
comunicati, sono
preventivamente
comunicate al
Comune e non
possono superare
complessivamente
trenta giorni
in caso di apertura
annuale e venti
giorni in caso
di apertura stagionale
nell'arco dell'anno
solare. Il Comune
può, inoltre,
autorizzare chiusure
per periodi superiori
per fondate ragioni
o in caso di
ristrutturazione
degli edifici.
5. Le imprese
che gestiscono
case e appartamenti
per vacanze,
comprese le agenzie
immobiliari che
operano nel campo
del turismo,
comunicano, anche
attraverso le
loro sedi locali,
nel momento della
presentazione
della denuncia
d'inizio attività e
comunque entro
il 1 ottobre
di ogni anno,
l'elenco delle
case e appartamenti
gestiti al Comune
e alla Provincia
ove gli stessi
sono ubicati,
redatto su apposita
modulistica.
Tali comunicazioni,
qualora riportino
i prezzi e le
caratteristiche
delle strutture
ricettive, sostituiscono
le comunicazioni
di cui al comma
3, lettera d)
e al comma 4
e, qualora intervengano
modifiche o si
acquisisca la
gestione di ulteriori
unità abitative,
sono aggiornate
trimestralmente
e comunque prima
della locazione
delle unità abitative
stesse.
6. L'autorizzazione
all'apertura
e alla gestione
di strutture
ricettive all'aria
aperta e delle
strutture ricettive
alberghiere è subordinata
alla stipula,
da parte del
titolare o gestore,
di un'assicurazione
per rischi di
responsabilità civile
nei confronti
dei clienti e
al suo periodico
rinnovo. In caso
di inottemperanza
a quest'obbligo
il Comune sospende
l'autorizzazione
all'esercizio
della struttura
fino a che si
sia ottemperato
all'obbligo.
7. I titolari,
i gestori e i
loro rappresentanti
sono responsabili
dell'osservanza
della presente
legge e rispondono
in solido del
pagamento delle
sanzioni amministrative.
ARTICOLO 22
DENOMINAZIONE
1. Ciascuna azienda
ricettiva assume
una propria specifica
denominazione
all'interno del
territorio comunale
diversa da quelle
già esistenti.
In caso si intenda
utilizzare la
medesima denominazione
per strutture
di diversa tipologia, è necessario
l'assenso scritto
del titolare
dell'azienda
che per prima
ha ottenuto la
denominazione.
In caso di azienda
cessata è necessario
l'assenso scritto
del titolare
dell'azienda
cessata, fatta
salva l'applicazione
delle norme del
codice civile
vigenti in materia.
ARTICOLO 23
SOSPENSIONE
1. Fatte salve
le sanzioni pecuniarie
previste all'articolo
36, l'autorizzazione
può essere
sospesa per un
periodo da cinque
a trenta giorni
quando non siano
rispettate in
tutto o in parte
le condizioni
previste nell'autorizzazione
medesima o vengano
accertate gravi
irregolarità nella
conduzione dell'attività.
2. Qualora sia
accertato il
venir meno della
rispondenza dello
stato dei locali
ai criteri stabiliti
per l'esercizio
dell'attività dalle
vigenti norme,
prescrizioni
e autorizzazioni
in materia edilizia,
urbanistica e
igienico-sanitaria
nonché da
quelle sulla
destinazione
d'uso dei locali
e degli edifici,
il titolare è sospeso
dall'attività nel
rispetto dell'articolo
17ter del regio
decreto 18 giugno
1931, n. 773
(Approvazione
del testo unico
delle leggi di
pubblica sicurezza).
3. In caso di
recidiva l'autorizzazione
può essere
revocata.
ARTICOLO 24
DECADENZA E REVOCA
1. L'autorizzazione
decade qualora,
salvo proroga
in caso di comprovata
necessità,
l'esercizio non
sia stato attivato
entro centottanta
giorni dalla
data del rilascio.
2. L'autorizzazione è revocata
dal Comune quando:
a) il titolare
o il gestore
non risulti più iscritto
al Registro delle
imprese;
b) il titolare
o il gestore,
sospeso dall'attività ai
sensi dell'articolo
17ter del regio
decreto n. 773
del 1931, non
abbia provveduto
alla regolarizzazione
nei tempi stabiliti;
c) l'attività sia
sospesa, durante
il periodo di
apertura comunicato,
per un periodo
superiore a novanta
giorni consecutivi
o altro termine
accordato ai
sensi dell'articolo
21, comma 4;
d) quando vengano
meno gli ulteriori
requisiti soggettivi
od oggettivi
in base ai quali
l'autorizzazione è stata
concessa.
ARTICOLO 25
DIVIETO DI PROSECUZIONE
DELL’ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA’ RICETTIVE
EXTRALBERGHIERE
1. Le attività ricettive
extralberghiere
possono essere
oggetto di provvedimento
di sospensione
dell'attività per
un periodo da
cinque a trenta
giorni, fatte
salve le sanzioni
pecuniarie previste
dall'articolo
36, quando non
siano rispettate,
in tutto o in
parte, le condizioni
minime per l'esercizio
dell'attività stessa
o vengano accertate
gravi irregolarità nella
conduzione o
nei casi previsti
dal regio decreto
n. 773 del 1931.
2. In caso di
recidiva o nei
casi previsti
dal regio decreto
n. 773 del 1931,
il Comune vieta
il proseguimento
dell'esercizio
dell'attività.
3. Qualora non
sussista o venga
meno uno dei
requisiti per
l'esercizio dell'attività ricettiva
extralberghiera,
il titolare può essere
oggetto di provvedimento
di divieto di
prosecuzione
dell'attività da
parte del Comune,
salvo che l'interessato
non provveda
a conformare
alla normativa
vigente detta
attività ed
i suoi effetti
entro il termine
prefissatogli
dall'amministrazione
stessa.
ARTICOLO 26
RECLAMI PER CARENZA
DEI SERVIZI
1. Gli ospiti
di strutture
ricettive che
abbiano accertato
carenza nella
gestione e nei
servizi dei complessi
ricettivi, rispetto
a quelli denunciati,
possono presentare
reclamo, debitamente
sottoscritto,
al Comune di
competenza per
segnalare tali
carenze. In caso
di accertate
violazioni i
Comuni provvedono
all'applicazione
delle sanzioni
di competenza
previste.
2. Gli uffici
di informazione
e accoglienza
turistica (IAT)
di cui all'articolo
4, comma 1, lettera
a) della legge
regionale 4 marzo
1998, n. 7 (Organizzazione
turistica regionale
- Interventi
per la promozione
e commercializzazione
turistica - Abrogazione
delle leggi regionali
5 dicembre 1996,
n. 47, 20 maggio
1994, n. 22,
25 ottobre1993,
n. 35 e parziale
abrogazione della
L.R. 9 agosto
1993, n. 28)
sono competenti
a ricevere i
reclami degli
utenti e trasmetterli
agli uffici comunali
di competenza.
TITOLO IV
CLASSIFICAZIONE
ARTICOLO 27
NOZIONE
1. Le aziende
ricettive alberghiere
ed i complessi
turistici all'aria
aperta e le loro
dipendenze sono
classificati
sulla base delle
caratteristiche
indicate negli
specifici atti
di Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2 ed
in base alla
tipologia e vengono
contrassegnati
con un sistema
che va da una
a cinque stelle,
come segue:
a) alberghi da
una a cinque
stelle o cinque
stelle lusso;
b) residenze
turistico-alberghiere
da due a quattro
stelle;
c) campeggi da
una a quattro
stelle;
d) villaggi turistici
da due a quattro
stelle.
2. Le strutture
ricettive extralberghiere,
indicate nell'atto
di Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2 sono
classificate
in prima, seconda
o terza categoria
sulla base delle
caratteristiche
definite nello
stesso atto.
3. È esposta
in modo ben visibile,
all'esterno ed
all'interno della
struttura ricettiva,
la targa distintiva
di classificazione
conforme ai modelli
regionali approvati
con determinazione
del dirigente
competente, da
cui si rilevi
la categoria
o il numero di
stelle assegnate.
ARTICOLO 28
DIPENDENZE
1. Le strutture
ricettive alberghiere
possono essere
costituite da
più immobili
nelle immediate
vicinanze della
casa madre o
da più strutture
nello stesso
immobile, purché le
stesse siano
adeguatamente
riconoscibili
e purché sulla
dipendenza sia
apposta l'apposita
targa di classificazione.
Sono dipendenze
gli immobili
e le strutture
diversi della
sede principale,
che facciano
riferimento alla
sede principale
per i servizi
generali e, di
norma, per il
servizio di ricevimento.
Le dipendenze
sono classificate
sulla base dei
requisiti posseduti.
2. Le dipendenze
di strutture
ricettive all'aria
aperta sono ubicate
nelle immediate
vicinanze della
struttura principale,
sono recintate
e sono classificate
sulla base dei
requisiti posseduti
così come
stabilito nello
specifico atto
di Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2. Qualora
le dipendenze
contengano prevalentemente
servizi o strutture
collettive le
stesse concorrono
a formare il
livello complessivo
di classificazione.
ARTICOLO 29
ASSEGNAZIONE
1. L'attribuzione
del livello di
classificazione
delle strutture
ricettive alberghiere
e all'aria aperta è effettuata
dal Comune a
seguito della
richiesta di
autorizzazione.
L'assegnazione
si basa sugli
elementi desumibili
da apposita dichiarazione
prodotta dal
titolare o dal
gestore della
struttura con
cui lo stesso
formula anche
la richiesta
del livello di
classificazione
ed è effettuata
previa verifica
del possesso
dei requisiti
minimi previsti
dallo specifico
atto di Giunta
regionale di
cui all'articolo
3, comma 2 per
il livello di
classifica richiesto.
La dichiarazione è redatta
su modulo conforme
al modello regionale
approvato con
determinazione
del dirigente
competente. Il
Comune, qualora
accerti la non
corrispondenza
dei requisiti
posseduti ai
contenuti della
dichiarazione,
procede d'ufficio
alla loro rettifica
e all'assegnazione
della classificazione,
fatta salva l'applicazione
delle sanzioni
previste all'articolo
37.
2. Per le strutture
di nuova realizzazione
la dichiarazione
riguardante la
classifica è compilata
in via provvisoria
sulla base del
progetto edilizio
autorizzato e
degli elementi
dichiarati. Qualora
si determinino
delle difformità o
un diverso livello
di classifica,
entro novanta
giorni dall'inizio
dell'attività,
il titolare dell'autorizzazione
rettifica o integra
la precedente
dichiarazione
oppure può presentare
una nuova dichiarazione
sostitutiva.
3. Il livello
di classificazione
delle strutture
ricettive extralberghiere,
ove previsto, è dichiarato
in sede di denuncia
d'inizio attività.
Nel caso in cui
i requisiti posseduti
non corrispondano
a quanto dichiarato
si applicano
le sanzioni previste
all'articolo
37. Il Comune,
qualora accerti
la non corrispondenza
dei requisiti
posseduti ai
contenuti della
dichiarazione,
procede d'ufficio
alla loro rettifica
e alla assegnazione
della classificazione,
fatta salva l'applicazione
delle sanzioni
previste all'articolo
37.
ARTICOLO 30
VALIDITA’
1. La classificazione
ha validità a
tempo indeterminato.
2. In caso di
modifica dei
requisiti che
hanno determinato
il livello di
classificazione
ottenuto, il
titolare e il
gestore della
struttura ricettiva
presentano, entro
novanta giorni
dall'avvenuta
modifica, una
nuova dichiarazione
all'ufficio comunale
competente per
la revisione
del livello di
classifica.
3. Qualora la
carenza di requisiti,
verificata anche
a seguito di
esposti o reclami,
determini un
livello dei servizi
inferiore al
minimo richiesto
per l'esercizio
dell'attività,
il Comune assegna
un termine per
l'integrazione
dei requisiti
minimi, trascorso
il quale provvede
alla revoca dell'autorizzazione
o impone il divieto
di prosecuzione
dell'attività.
4. Il Comune
può procedere
in ogni momento,
anche d'ufficio,
alla rettifica
della classificazione
qualora accerti
che una struttura
ricettiva non
possieda i requisiti
minimi per il
livello di classificazione
posseduto.
ARTICOLO 31
RICORSO
1. Contro il
provvedimento
di classificazione
adottato d'ufficio è ammesso
ricorso in opposizione
al Comune, entro
trenta giorni
dalla data di
notificazione
dell'atto, il
quale decide
nei successivi
novanta giorni.
TITOLO V
DISCIPLINA DEI
PREZZI E RILEVAZIONI
STATISTICHE
ARTICOLO 32
DISCIPLINA DEI
PREZZI DELLE
STRUTUTRE RICETTIVE
1. I titolari
o gestori delle
strutture ricettive
alberghiere all'aria
aperta ed extralberghiere
comunicano alla
Provincia territorialmente
competente, anche
in via telematica,
secondo le indicazioni
da essa fornite,
i prezzi massimi
dei servizi offerti,
eventualmente
distinti in bassa
e alta stagione
sulla base delle
indicazioni stabilite
dalle Province,
le caratteristiche
delle strutture
nonché i
periodi di apertura.
La comunicazione è inviata
entro il 1 ottobre
di ogni anno
con validità dal
1 gennaio dell'anno
successivo. È consentita
un'ulteriore
comunicazione
entro il 1 marzo
dell'anno successivo
per la variazione
di prezzi in
aumento che si
intendono applicare
a valere dal
1 giugno dello
stesso anno.
Per le zone montane
i prezzi comunicati
entro il 1 ottobre
hanno validità dal
1 dicembre successivo.
2. La Provincia
trasmette le
dichiarazioni
dei prezzi e
delle caratteristiche
delle strutture,
anche per via
telematica, all'Ente
nazionale italiano
per il turismo
(ENIT); la Regione
può richiedere
la trasmissione
delle dichiarazioni
medesime secondo
le modalità definite
con atto del
dirigente competente.
3. Per le nuove
strutture ricettive
o in caso di
riattivazione
dell'esercizio
a seguito di
sospensione dell'attività la
comunicazione
dei prezzi è presentata
entro la data
dell'inizio o
della ripresa
dell'attività.
4. In caso di
subentro nella
gestione di strutture
ricettive il
titolare o il
gestore subentrante
trasmette alla
Provincia una
nuova comunicazione
dei prezzi solo
qualora intenda
applicare prezzi
superiori a quelli
dichiarati dal
precedente gestore.
5. La mancata
o incompleta
comunicazione
entro i termini
previsti comporta
l'impossibilità di
applicare o pubblicizzare
prezzi superiori
a quelli indicati
nell'ultima regolare
comunicazione.
6. Le informazioni
relative alle
caratteristiche
delle strutture
ricettive possono
essere pubblicizzate
solo se conformi
ai dati comunicati
alla Provincia.
7. I titolari
o gestori delle
strutture ricettive
che pubblicizzano
prezzi inferiori
a quelli comunicati
ne indicano chiaramente
il periodo di
validità e
le condizioni
di applicazione.
In assenza di
tali specifiche
l'offerta deve
intendersi come
generalizzata
e valida per
tutto l'anno
solare in corso.
8. Nel caso previsto
dal comma 7 il
cliente può pretendere
l'applicazione
delle tariffe
inferiori pubblicizzate.
9. I prezzi denunciati
si intendono
comprensivi di
imposta sul valore
aggiunto (IVA)
e di quanto non
espressamente
escluso.
ARTICOLO 33
PUBBLICITA’ DEI
PREZZI
1. I Prezzi dei
servizi praticati
nell'anno in
corso, conformi
a quanto dichiarato
in sede di dichiarazione
dei prezzi, sono
riepilogati in
una tabella esposta
in modo ben visibile
al pubblico nel
luogo di ricevimento.
2. Il prezzo
dei servizi di
pernottamento è riportato
su un cartellino
prezzi esposto
in modo ben visibile
al pubblico,
in ogni camera,
unità abitativa
o suite, conformemente
ai contenuti
della tabella
di cui al comma
1.
3. Nei campeggi,
in luogo dei
cartellini dei
prezzi di cui
al comma 2, è possibile
fornire agli
ospiti un prospetto
riepilogativo
dei prezzi praticati.
Le unità abitative
fisse rimangono
soggette all'obbligo
di cui al comma
2.
4. La Provincia
predispone, sulla
base delle indicazioni
regionali, i
modelli della
tabella e cartellino
prezzi di cui
ai commi 1 e
2.
ARTICOLO 34
RECLAMI PER IRREGOLARE
APPLICAZIONE
DEI SERVIZI
1. Gli ospiti
delle strutture
ricettive, cui
siano stati applicati
prezzi superiori
a quelli indicati
nella prescritta
tabella o superiori
a quanto dichiarato
nella dichiarazione
dei prezzi o
pubblicizzato
in altre forme,
possono presentare
reclamo alla
Provincia in
cui la struttura è ubicata,
fatta salva ogni
ulteriore richiesta
di natura civilistica.
2. Gli uffici
IAT sono competenti
a ricevere i
reclami degli
utenti e trasmetterli
agli uffici provinciali
di competenza.
3. La Provincia,
in caso di accertata
violazione, applica
le sanzioni previste
all'articolo
38.
ARTICOLO 35
BANCA DATI REGIONALE
1. I Comuni e
le Province fanno
pervenire alla
Regione le informazioni
per l'implementazione
delle banche
dati regionali
sulle strutture
e tipologie ricettive
con le modalità e
i termini indicati
da apposita delibera
della Giunta
regionale.
2. Il rilascio
di nuove autorizzazioni,
le modifiche
e le eventuali
revoche, il ricevimento
di nuove denunce
d'inizio attività per
strutture ricettive
extralberghiere,
i divieti di
prosecuzione
di attività ricettive
extralberghiere
e le chiusure
temporanee sono
comunicati dal
Comune alla Regione
e alla Provincia
nei termini e
con le modalità stabilite
nella delibera
di cui al comma
1.
TITOLO VI
SANZIONI
ARTICOLO 36
SANZIONI PER
VIOLAZIONE
DELLE NORME
SULL’AUTORIZZAZIONE
O SULLA DENUNCIA
D’INIZIO
ATTIVITA’ O
SUL MANCATO
INVIO DI COMUNICAZIONI
AL COMUNE
1. Chiunque
apre o gestisce
una
struttura ricettiva
alberghiera o
all'aria aperta
senza autorizzazione
o, in caso di
subentro nell'attività,
non abbia presentato
la denuncia d'inizio
attività è punito
con la sanzione
amministrativa
da Euro 500,00
a Euro 3.000,00.
2. Chiunque apre
o gestisce una
struttura ricettiva
extralberghiera
senza avere regolarmente
denunciato l'inizio
attività o
dà ospitalità a
persone appartenenti
a categorie diverse
da quelle indicate
nella denuncia
d'inizio attività in
base alla natura
della struttura
gestita è punito
con la sanzione
amministrativa
da Euro 260,00
a Euro 1.500,00.
3. Chi in sede
di autorizzazione
o di denuncia
d'inizio attività dichiara
requisiti inesistenti è punito
con una sanzione
amministrativa
da Euro 260,00
a Euro 1.500,00.
4. Chi a seguito
di modifica dei
requisiti della
struttura o di
altri elementi
contenuti nell'autorizzazione
o dichiarati
in sede di denuncia
d'inizio attività,
quando ciò determini
il venir meno
dei requisiti
minimi per lo
svolgimento dell'attività,
non abbia provveduto
ad effettuare
la prescritta
dichiarazione, è punito
con una sanzione
amministrativa
da Euro 260,00
a Euro 1.500,00
per le strutture
ricettive extralberghiere
e da Euro 500,00
a Euro 3.000,00
per le strutture
ricettive alberghiere
e all'aria aperta.
5. Chi dà in
locazione per
uso turistico
unità abitative,
in forma imprenditoriale,
non indicate
nella denuncia
d'inizio attività o
non comunicate
al Comune nei
termini previsti
dall'articolo
21, comma 5 è soggetto
ad una sanzione
da Euro 260,00
a Euro 1.500,00.
6. Chiunque interrompe
l'attività senza
averne dato preventiva
comunicazione
al Comune, salvo
casi accertati
di forza maggiore, è punito
con la sanzione
amministrativa
da Euro 50,00
a Euro 150,00.
7. Chi interrompe
l'attività per
periodi complessivamente
superiori a trenta
giorni in caso
di apertura annuale
e venti giorni
in caso di apertura
stagionale è punito
con la sanzione
amministrativa
di Euro 50,00
giornalieri per
ogni giorno di
chiusura ulteriore,
fatti salvi i
casi accertati
di forza maggiore,
l'ottenimento
di specifica
autorizzazione
da parte del
Comune o nel
caso sia intervenuta
la revoca dell'autorizzazione
o la chiusura
dell'attività.
8. Chi non rispetta
i limiti stabiliti
all'articolo
5, commi 1 e
2, e all'articolo
6, commi 2,3
e 5 della presente
legge è punito
con una sanzione
amministrativa
da Euro 250,00
a Euro 1.500,00.
9. Ogni altra
violazione di
quanto stabilito
in materia di
autorizzazione
o di denuncia
d'inizio attività o
al mancato invio
al Comune delle
comunicazioni
previste comporta
l'applicazione
di una sanzione
da Euro 50,00
a Euro 500,00.
10. Le violazioni
delle disposizioni
di cui all'articolo
12, comma 2 sono
punite con una
sanzione amministrativa
da Euro 50,00
a Euro 100,00.
ARTICOLO 37
SANZIONI PER
LA VIOLAZIONE
DELLE NORME
SULLA CLASSIFICAZIONE
Sanzioni per
la violazione
delle norme sulla
classificazione
1. Chi non espone
la targa di classificazione
prescritta o
ne espone una
con dati non
veritieri o comunque
utilizza un livello
di classifica
superiore a quello
effettivo è punito
con la sanzione
amministrativa
da Euro 100,00
a Euro 500,00
2. Chi in sede
di richiesta
di classificazione
o in sede di
denuncia d'inizio
attività dichiara
l'esistenza di
requisiti inesistenti
al fine di ottenere
un livello di
classificazione
superiore a quello
effettivo è punito
con la sanzione
amministrativa
da Euro 100,00
a Euro 500,00
per le strutture
extralberghiere
e da Euro 260,00
a Euro 1.500,00
per le strutture
alberghiere e
all'aria aperta.
3. Chi non dichiara
nei tempi prescritti
la modifica dei
requisiti dichiarati
in sede di richiesta
di autorizzazione
o di denuncia
d'inizio attività,
quando ciò determini
un livello di
classifica inferiore
a quello effettivo, è punito
con la sanzione
amministrativa
da Euro 100,00
a Euro 500,00
per le strutture
extralberghiere
e da Euro 260,00
a Euro 1.500,00
per le strutture
alberghiere e
all'aria aperta.
ARTICOLO 38
SANZIONI RELATIVE
A IRREGOLARE
APPLICAZIONE
DELLE NORME
SUI PREZZI
O SULLE RILEVAZIONI
STATISTICHE
1. Chi non
effettua o
effettua la
comunicazione
dei prezzi in
maniera incompleta
o contenente
dati non veritieri è punito
con la sanzione
amministrativa
da Euro 200,00
a Euro 300,00.
Tale sanzione è applicata
anche nel caso
di mancato invio
della comunicazione
prevista all'articolo
21, comma 5.
2. Chiunque applica
prezzi superiori
a quelli denunciati è punito
con la sanzione
amministrativa
da Euro 150,00
a Euro 500,00.
3. La mancata
esposizione o
l'esposizione
in modo non perfettamente
visibile delle
tabelle e dei
cartellini dei
prezzi è punita
con la sanzione
amministrativa
da Euro 100,00
a Euro 200,00.
4. Chi espone
tabelle o cartellini
prezzi non conformi
ai modelli predisposti
dalla Provincia,
compilati in
modo incompleto
o contenenti
informazioni
difformi o prezzi
superiori rispetto
a quanto comunicato
alla Provincia è punito
con la sanzione
amministrativa
da Euro 150,00
a Euro 250,00.
5. Chi pubblicizza
con qualsiasi
mezzo informazioni
difformi o prezzi
superiori a quelli
dichiarati è punito
con la sanzione
amministrativa
da Euro 250,00
a Euro 500,00.
6. Chi non comunica
alla Provincia,
secondo le modalità disposte
dall'ISTAT, i
dati sulla consistenza
ricettiva e sul
movimento dei
clienti o li
comunica scientemente
errati o incompleti è sottoposto
alle sanzioni
di cui all'articolo
11 del decreto
legislativo 6
settembre 1989,
n. 322 (Norme
sul Sistema statistico
nazionale e sulla
riorganizzazione
dell'Istituto
nazionale di
statistica, ai
sensi dell'art.
24 della L. 23
agosto 1988,
n. 400 ).
7. La mancata
comunicazione
alla Provincia
dei dati di cui
all'articolo
12, comma 3 é punita
con una sanzione
amministrativa
da Euro 50,00
a Euro 100,00.
ARTICOLO 39
SANZIONI PER
ALTRE VIOLAZIONI
1. Ogni altra
violazione alle
prescrizioni
stabilite dalla
presente legge
o dagli atti
di Giunta regionale
previsti all'articolo
3, comma 2 è punita
con la sanzione
amministrativa
da Euro 50,00
a Euro 400,00.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI
PER USI OCCASIONALI
O TEMPORANEI
ARTICOLO 40
USO OCCASIONALE
DI IMMOBILI
AI FINI RICETTIVI
1. Gli enti
e le associazioni
non a scopo di
lucro, gli enti
di promozione
sportiva e le
federazioni sportive
possono utilizzare
come ostelli
per la gioventù,
occasionalmente
per periodi non
superiori a ventuno
giorni e in coincidenza
con manifestazioni,
raduni o altre
iniziative simili,
immobili non
destinati abitualmente
alla ricettività collettiva,
previo nulla
osta del Comune
in cui è ubicata
la struttura.
Tale nulla osta è concesso
limitatamente
al periodo di
utilizzo, dopo
aver accertato
le finalità sociali
dell'iniziativa
e l'esistenza
di sufficienti
requisiti igienico-sanitari
e di sicurezza
in relazione
al numero dei
potenziali utenti.
ARTICOLO 42
CAMPEGGI TEMPORANEI.
DIVIETO DI
CAMPEGGIO LIBERO
1. Nel territorio
regionale è vietato
il soggiorno
con tende o altri
mezzi mobili
di pernottamento
al di fuori delle
strutture di
cui agli articoli
6, 14 e 15, dei
campeggi approntati
in strutture
agrituristiche
ai sensi della
legge regionale
26/1994, da quanto
previsto dalla
legge regionale
8 agosto 2001,
n. 23 (Norme
per la tutela
e la regolamentazione
dei campeggi
didattico-educativi
nel territorio
della Regione
Emilia-Romagna),
da quanto previsto
dal decreto legislativo
n. 285 del 1992
e relativo regolamento
di attuazione
in merito alla
sosta delle autocaravan,
da quanto previsto
dalla legge regionale
23 novembre 1988
n. 47 (Norme
per le minoranze
nomadi in Emilia-Romagna). È fatta,
inoltre, eccezione
per lo stazionamento
occasionale di
un'unica unità abitativa
in aree private
ed in prossimità di
edifici dotati
di servizi igienici,
da parte del
proprietario
o col suo consenso.
2. Il Comune
può autorizzare
per la durata
massima di quindici
giorni su aree
pubbliche o private,
anche non aventi
tutti i requisiti
previsti dalla
presente legge,
soste di singoli
e campeggi mobili
organizzati da
enti, associazioni
ed organizzazioni
operanti senza
fini di lucro
per scopi sociali,
culturali e sportivi,
a condizione
che siano garantiti
servizi generali
indispensabili
per il rispetto
di norme igienico-sanitarie,
per la salvaguardia
della pubblica
salute e della
pubblica incolumità e
della tutela
dell'ambiente.
L'autorizzazione
può essere
sottoposta a
specifiche condizioni.
Gli enti e le
associazioni
richiedenti per
ottenere l'autorizzazione
allegano alla
domanda un'apposita
polizza assicurativa.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE,
FINALI ED ABROGAZIONI
ARTICOLO 42
(1)
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE GENERALI
1. I titolari
o gestori delle
strutture in
attività alla
data di entrata
in vigore della
presente legge
provvedono, entro
sei mesi dalla
pubblicazione
degli specifici
atti di Giunta
regionale previsti
all'articolo
3, comma 2, ad
una nuova dichiarazione
dei requisiti
posseduti. Tali
strutture possono
comunque mantenere
la classificazione
precedentemente
attribuita per
un periodo non
superiore a tre
anni, salvo diverso
termine stabilito
negli atti di
Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2 per
casi specifici,
qualora nell'ambito
della stessa
dichiarazione
il titolare o
gestore si impegni
alla realizzazione
degli interventi,
da iniziare entro
dodici mesi dalla
presentazione
della dichiarazione,
che consentano
il mantenimento
del precedente
livello di classificazione.
2. Qualora le
strutture non
possiedano più i
requisiti minimi
per il mantenimento
dell'autorizzazione
o per la prosecuzione
dell'attività,
il Comune assegna
un termine per
la regolarizzazione
dei requisiti
e assegna provvisoriamente
d'ufficio il
livello minimo
di classificazione.
L'adeguamento
dimensionale
dei servizi igienici
esistenti ai
nuovi requisiti è obbligatorio
solo in concomitanza
con gli interventi
edilizi che li
concernono, quando
si tratti di
interventi di
ristrutturazione
radicale.
3. I Comuni,
dall'entrata
in vigore della
presente legge,
possono autorizzare
gli interventi
di adeguamento
delle strutture
ricettive esistenti
ai parametri
qualitativi minimi
previsti per
ogni livello
di classificazione,
in deroga ai
propri strumenti
urbanistici generali
vigenti.
ARTICOLO 43
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
RIGUARDANTI
LE ATTIVITA’ DI
BED & BREAKFAST
1. Coloro che
a seguito di
denuncia d'inizio
attività hanno
intrapreso attività di
bed & breakfast
sulla base della
legge regionale
21 agosto 2001,
n. 29 (Norme
per lo sviluppo
dell'esercizio
saltuario del
servizio di alloggio
e prima colazione
a carattere familiare
denominato "Bed
and Breakfast")
provvedono, entro
sei mesi dall'abrogazione
della legge stessa,
ad effettuare
una nuova denuncia
d'inizio attività,
conformemente
a quanto previsto
dalla presente
legge, ai sensi
dell'articolo
13 o dell'articolo
10.
ARTICOLO 44
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
RELATIVE ALLE
STRUTTURE RICETTIVE
ALL’ARIA
APERTA
1. Entro dodici
mesi dalla pubblicazione
dello specifico
atto di Giunta
regionale di
cui all'articolo
3, comma 2 i
Comuni provvedono
ad adeguare i
propri strumenti
urbanistici con
la previsione
della disciplina
urbanistico edilizia
dei complessi
ricettivi esistenti
e, ove occorre,
con l'individuazione
delle aree specificatamente
destinate agli
insediamenti
turistico-ricettivi
all'aperto.
2. Qualora il
mancato inserimento
nel piano comunale
di aree destinate
ai complessi
ricettivi all'aria
aperta derivasse
da un problema
di compatibilità ambientale,
il Piano territoriale
di coordinamento
provinciale può individuare
le forme di mitigazione
da assimilare
in sede di strumento
urbanistico comunale,
evitando la penalizzazione
delle caratteristiche
di servizio possedute
dai complessi
interessati.
ARTICOLO 45
ONERI DI URBANIZZAZIONE
1. Ai fini del
calcolo degli
oneri di urbanizzazione è individuata
un'unica categoria
per le strutture
ricettive alberghiere,
che comprende
alberghi e residenze
turistico-alberghiere
e un'unica categoria
per le strutture
ricettive all'aperto,
che comprende
campeggi e villaggi
turistici.
ARTICOLO 46
ABROGAZIONI
1. La legge regionale
30 novembre 1981,
n.42 (Classificazione
delle aziende
alberghiere) è abrogata
a far data dalla
pubblicazione
dell'atto di
Giunta regionale
che regolamenta
le caratteristiche
ed i requisiti
riguardanti le
strutture ricettive
alberghiere di
cui all'articolo
3, comma 2.
2. La legge regionale
7 gennaio 1985,
n. 1 (Nuova disciplina
dei complessi
turistici all'aria
aperta) è abrogata
a far data dalla
pubblicazione
dell'atto di
Giunta regionale
che regolamenta
le caratteristiche
ed i requisiti
riguardanti le
strutture ricettive
all'aria aperta
e le tipologie
indicate all'articolo
4, comma 9, lettere
b) e c), di cui
all'articolo
3 comma 2.
3. La legge regionale
25 agosto 1988,
n. 34 (Disciplina
per la gestione
delle strutture
ricettive extralberghiere) è abrogata
a far data dalla
pubblicazione
dell'atto di
Giunta regionale
che regolamenta
le caratteristiche
ed i requisiti
riguardanti le
strutture ricettive
extralberghiere
e la tipologia
indicata all'articolo
4, comma 9, lettera
a), di cui all'articolo
3 comma 2.
4. La legge regionale
29/2001 è abrogata
a far data dalla
pubblicazione
dell'atto di
Giunta regionale
di cui all'articolo
3, comma 2 riguardante
la gestione delle
attività di
bed & breakfast.
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