CAPO
I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TURISMO ITINERANTE
ARTICOLO 1
FINALITA’
1. La Regione,
ai fini della
promozione del
turismo all'aria
aperta, favorisce
l'istituzione
di aree attrezzate
per la sosta
temporanea di
autocaravan e
caravan in zone
apposite individuate
dai Comuni singoli
o associati a
supporto del
turismo itinerante.
ARTICOLO 2
AREE DI SOSTA
1. Le aree di
sosta, nel rispetto
delle disposizioni
di cui all'articolo
378 del decreto
del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992,
n. 495, sono
dotate almeno
di:
pozzetto di scarico
autopulente;
erogatore di
acqua potabile;
adeguato sistema
di illuminazione;
contenitori per
le raccolte differenziate
dei rifiuti effettuate
nel territorio
comunale;
toponomastica
della citta'
contenente le
informazioni
turistiche aggiornate
redatte nelle
lingue locali
ed in altre lingue.
2. La localizzazione
delle aree, nel
rispetto delle
leggi e dei regolamenti
comunali, deve
tener conto della
vicinanza dai
mezzi pubblici
di trasporto
alternativo,
del collegamento
con piste ciclabili,
della vicinanza
con esercizi
commerciali,
ricreativi e
culturali, di
eventuali offerte
turistiche.
3. L'area di
sosta deve essere
opportunamente
dimensionata
in relazione
al minor impatto
ambientale possibile,
dotata di pavimentazione
permeabile e
piantumata con
siepi ed alberature,
che devono occupare
una superficie
non inferiore
al 20 per cento
ed indicata con
l'apposito segnale
stradale a partire
dal confine comunale.
L'ingresso e
l'uscita devono
essere regolamentati.
4. Della dislocazione
e dei servizi
forniti dall'area
attrezzata deve
essere data,
a cura del Comune
o dei Comuni
associati, tempestiva
comunicazione
ai soggetti pubblici
e privati operanti
nel settore turistico.
5. La sosta
di autocaravan
e caravan nelle
aree di cui al
comma l e' permessa
per un periodo
massimo di 48
ore consecutive.
I Comuni possono
stabilire deroghe
al limite sopra
indicato nel
rispetto delle
norme di legge
e dei regolamenti
comunali.
ARTICOLO 3
AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLE
AREE
1. I Comuni,
singoli o associati,
provvedono alla
gestione delle
aree direttamente
o mediante apposite
convenzioni con
altri soggetti
nelle quali sono
stabilite, sulla
base delle norme
vigenti, le tariffe
e le altre indicazioni
della gestione
stessa. Le tariffe,
mediante il loro
bilanciamento,
devono stimolare
il prolungamento
della stagione
turistica.
2. I soggetti
gestori delle
aree comunicano
gli arrivi alle
Aziende di promozione
turistica o ai
Comuni competenti
per territorio
ai fini della
rilevazione statistica
del movimento
turistico regionale.
ARTICOLO 4
CONTRIBUTI
1. La Regione,
per la realizzazione
delle aree di
cui all'articolo
2, concede contributi
in conto capitale
ai Comuni, singoli
o associati,
dando priorita'
a quelli il cui
territorio ricade
nelle aree dell'obiettivo
5b di cui al
regolamento (CEE)
n. 2052/88 del
Consiglio, del
24 giugno 1988,
cosi' come modificato
dal regolamento
(CEE) n. 2081/93
del Consiglio,
del 20 luglio
1993. La Giunta
regionale stabilisce
criteri e priorita'
al fine di realizzare
una equilibrata
dislocazione
delle aree attrezzate
sul territorio
regionale.
2. La Regione
concede altresi'
contributi ai
Comuni, singoli
o associati,
che intendono
ristrutturare
o ampliare le
aree di sosta
gia' esistenti
sul loro territorio,
fornendole almeno
delle dotazioni
indicate all'articolo
2.
3. I contributi
di cui ai commi
1 e 2 sono concessi
nella misura
massima del 50
per cento della
spesa ritenuta
ammissibile,
con esclusione
delle spese destinate
all'acquisto
dell'area, e
fino al limite
massimo di cinquanta
milioni per singolo
intervento.
4. Per le aree
realizzate da
Comuni associati
il limite massimo
del contributo
viene elevato
a settanta milioni.
ARTICOLO 5
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
1. Le domande
per la concessione
dei contributi
devono essere
presentate alla
Direzione regionale
del commercio
e del turismo
entro centoventi
giorni dall'entrata
in vigore della
presente legge;
per gli anni
successivi entro
il 31 gennaio
di ciascun anno.
2. Le domande
devono essere
corredate della
seguente documentazione:
copia della deliberazione
dell'intervento;
progetto e relativo
computo metrico
estimativo dei
lavori.
3. La Giunta
regionale, entro
trenta giorni
dall'entrata
in vigore della
presente legge,
stabilisce i
criteri e le
modalita' per
la concessione
dei contributi.
L'erogazione
dei contributi
e' disposta dal
Dirigente del
servizio competente
entro sessanta
giorni dalla
presentazione
della documentazione
consuntiva di
spesa.
CAPO II
REGOLAMENTAZIONE
DEI BED & BREAKFAST
ARTICOLO 6
(INTEGRAZIONE
ALLA LEGGE
REGIONALE 17/1997
IN MATERIA
DI BED & BREAKFAST)
1. Al Capo VI
della legge regionale
18 aprile 1997,
n. 17, dopo l'articolo
29, e' aggiunto
il seguente:
"
Art. 29 bis” (Esercizio
saltuario dei
servizi di alloggio
e prima colazione
- Bed and Breakfast)
1. Coloro i
quali, nell'ambito
della propria
residenza, offrono
un servizio di
alloggio e prima
colazione, per
non piu' di tre
camere e con
un massimo di
sei posti letto,
con carattere
saltuario o per
periodi ricorrenti
stagionali, non
sono tenuti agli
adempimenti di
cui all'articolo
27.
2. Il servizio
deve essere assicurato
avvalendosi della
normale organizzazione
familiare e fornendo,
esclusivamente
a chi e' alloggiato,
cibi e bevande
confezionate
per la prima
colazione senza
alcuna manipolazione.
3. Coloro che
intendono esercitare
questa attivita'
devono comunicare
preventivamente
e annualmente
al Comune competente
per territorio
l'avvio della
attivita' sulla
base di idonea
dichiarazione
sostitutiva di
atto di notorieta'
di cui all'articolo
4 della legge
4 gennaio 1968,
n. 15, ed ai
sensi degli articoli
2 e 3 del decreto
del Presidente
della Repubblica
20 ottobre 1998,
n. 403.
4.
I soggetti
che rientrano
nelle previsioni
di cui al comma
1 accedono alle
facilitazioni
di carattere
amministrativo-fiscale
previste da norme
statali ed atti
ad esse correlati. ".
ARTICOLO 7
PUBBLICITA’ E
ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI
BED AND BREAKFAST
1. I Comuni istituiscono,
regolamentano
e aggiornano
un apposito albo
degli operatori
nell'attivita'
dei " Bed
and Breakfast ".
2. Nell'ambito
del regolamento
di cui al comma
1, i Comuni possono
limitare a due
il numero massimo
di camere offerte
in servizio di
alloggio e prima
colazione da
uno stesso operatore.
3. L'albo di
cui al comma
1 e' trasmesso
periodicamente,
e comunque almeno
tre volte all'anno,
alle Aziende
di promozione
turistica competenti
per territorio.
4. La Regione
trasmette ai
Comuni, allo
scopo di agevolare
al massimo l'adempimento
della comunicazione
di inizio esercizio
dell'attivita',
idonea modulistica
predisposta per
tale segnalazione.
5. I Comuni,
successivamente
alla segnalazione
di cui al comma
4, effettuano
apposito sopralluogo
ai fini della
conferma dell'idoneita'
all'esercizio
dell'attivita',
allo scopo di
iscrivere il
richiedente nell'albo
di cui al presente
articolo.
6.
I Comuni pubblicizzano
l'elenco degli
operatori " Bed
and Breakfast " in
apposite bacheche
nei pressi del
municipio o in
altri luoghi
di pubblico passaggio.
7. L'iscrizione
all'albo di cui
al comma 1 conferisce
agli iscritti
la facolta' di
esporre, all'esterno
dell'immobile
ove viene svolto
il servizio di
Bed and Breakfast,
idonea pubblicita'
identificativa.
ARTICOLO 8
MARCHIO IDENTIFICATIVO
DELL’ATTIVITA’ DI
BED AND BREAKFAST
1. La Giunta
regionale, con
propria deliberazione,
e' autorizzata
ad approvare
un apposito marchio
identificativo
dei " Bed
and Breakfast " in
Friuli-Venezia
Giulia.
2.
Il marchio
e' trasmesso
ai Comuni che
lo mettono a
disposizione
degli operatori
iscritti all'albo
dei " Bed
and Breakfast ",
e puo' essere
affisso, a spese
degli interessati,
all'esterno delle
sedi di esercizio
dell'attivita'.
ARTICOLO 9
SANZIONI RELATIVE
ALL’IRREGOLARE
ESERCIZIO DI
ATTIVITA’ DI
BED AND BREAKFAST
1. La pubblicizzazione
di " Bed
and Breakfast " in
mancanza dell'iscrizione
all'albo comporta
la sanzione,
elevata dai Comuni,
da lire 1.000.000
a lire 5.000.000.
2. Qualora la
pubblicizzazione
irregolare esponga
anche il marchio
di cui all'articolo
8 la sanzione
e' raddoppiata.
3. L'offerta
del servizio
di alloggio in
locali diversi
da quelli predisposti,
ovvero in misura
maggiore a quanto
consentito, comporta
la sanzione,
elevata dai Comuni,
da lire 200.000
a lire 1.000.000
e restano applicabili
le eventuali
sanzioni comminate
in violazione
di altre leggi
locali o statali.
In caso di recidiva
l'operatore e'
anche cancellato
per un anno dall'albo
di cui al comma
1 dell'articolo
7.
CAPO III
NORME FINANZIARIE
ARTICOLO 10
NORME FINANZIARIE
1. Per le finalita'
previste dall'articolo
4 e' autorizzata,
per l'anno 1999,
la spesa di lire
500 milioni.
2.
A tal fine,
nello stato di
previsione della
spesa del bilancio
pluriennale per
gli anni 1999-2001
e del bilancio
per l'anno 1999,
e' istituito
- alla Rubrica
n. 28 - programma
0.26.1 (Promozione
e sviluppo turistico)
- spese d'investimento
- Categoria 2.3
- Sezione X,
il capitolo 9251
(2.1.232.3.10.24),
con la denominazione " Contributi
ai Comuni, singoli
e associati,
per la realizzazione,
la ristrutturazione
e l'ampliamento
di aree attrezzate
per il turismo
itinerante " e
con lo stanziamento
di lire 500 milioni
per l'anno 1999.
3. Al predetto
onere finanziario
di lire 500 milioni
si provvede mediante
prelevamento
di pari importo
dal fondo globale
iscritto sul
capitolo 9710
dello stato di
previsione della
spesa del bilancio
pluriennale 1999-2001
e del bilancio
per l'anno 1999
(Partita n. 99
dell'elenco n.
7 allegato ai
bilanci predetti),
corrispondente
a parte della
quota non utilizzata
al 31 dicembre
1998 e trasferita
ai sensi dell'articolo
7, secondo comma,
della legge regionale
20 gennaio 1982,
n. 10, con decreto
dell'Assessore
alle finanze
n. 6 del 20 gennaio
1999.