- Napoli
- Roma
- Viterbo
- Venezia
- Scilla
- La Spezia
- Lecce
- Pompei
- Castellana.
- Furci Sicul.
- Bussero
- Tempio Paus.
- Napoli: I Vicoletti Bed and Breakfast
- Catania: Villa Martoglio
- Napoli: Bed & Breakfast I colori di Napoli
- Alessandria: La Corte dei Samidagi
- Napoli: B&B NapoliBed
- Verbano-Cusio-Ossola: Residence Casa e Vela
- Foggia: Albergo PensioneBeatrice B&B
- Frosinone: Al Settimo Cielo bed and breakfast
- Taranto: Casabella B&B
- Oristano: Bed and Breakfast Andrea e Valentina
Legge B&B Lazio
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
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CAPO
1
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
FINALITA’
1. La Regione,
in conformità ai
principi contenuti
nella legge 17
maggio 1983,
n. 217, detta
norme per la
classificazione
e la disciplina
degli esercizi
di affittacamere,
degli ostelli
per la gioventù e
delle case per
ferie.
ARTICOLO 2
DEFINIZIONE DELLE
STRUTTURE RICETTIVE
1. Sono esercizi
di affittacamere
le strutture
ricettive gestite
da privati, composte
da non più di
sei camere, con
un massimo di
dodici posti
letto, ammobiliate,
ubicate in non
più di
due appartamenti
nello stesso
stabile, nei
quali sono offerti
alloggio ed eventualmente
servizi complementari.
2.
Sono ostelli
per la gioventù le
strutture ricettive
attrezzate per
il soggiorno
e il pernottamento,
per periodi limitati,
dei giovani e
degli eventuali
accompagnatori
di gruppi di
giovani.
3.
Sono case per
ferie le
strutture ricettive
attrezzate per
il soggiorno
temporaneo, non
superiore a novanta
giorni, di persone
o gruppi di persone
e gestite, al
di fuori dei
normali canali
commerciali e
promozionali,
da enti pubblici,
associazioni
o enti religiosi
operanti senza
scopo di lucro
per il perseguimento
di finalità sociali,
culturali, assistenziali,
religiose o sportive,
nonché da
altri enti o
aziende per l'ospitalità dei
propri dipendenti
e loro familiari.
4. Le strutture
ricettive di
cui ai commi
2 e 3 possono
essere realizzate
in immobili destinati
ad abitazione
collettiva.
CAPO II
CARATTERISTICHE
TIPOLOGICHE
ARTICOLO 3
REQUISITI IGIENICO-SANITARI
ED EDILIZI
1. Le strutture
ricettive di
cui all'articolo
2 devono avere
i requisiti igienico-sanitari
ed edilizi previsti
dai regolamenti
comunali per
i locali di civile
abitazione ed
idonei dispositivi
di sicurezza
secondo le disposizioni
vigenti.
ARTICOLO 4
REQUISITI STRUTTURALI
E FUNZIONALI
MINIMI
1. Le strutture
ricettive di
cui all'articolo
2 devono avere
i requisiti strutturali
e funzionali
minimi di cui
alle tabelle
contenute negli
allegati A, B
e C che costituiscono
parte integrante
della presente
legge.
2. Con delibera
di Giunta regionale
possono essere
periodicamente
sottoposte a
revisione o modifica
le tabelle di
cui al comma
1.
ARTICOLO 5
SERVIZI COMPLEMENTARI
ED ACCESSORI
1. Gli esercizi
di affittacamere
possono offrire
i seguenti servizi
complementari:
a) pulizia dei
locali;
b) fornitura
di biancheria
da letto e da
bagno e relativa
sostituzione;
c) uso della
cucina;
d) somministrazione
della piccola
colazione e/o
dei pasti e delle
bevande.
2.
Gli ostelli
per la gioventù possono
offrire:
a) una cucina
comune per la
preparazione
dei pasti da
parte degli ospiti;
b) un servizio
di mensa;
c) un servizio
di tavola calda
o self-service;
d) un servizio
di lavanderia
e di stireria
self-service;
e) un servizio
di deposito bagagli.
3. Le case per
ferie possono
offrire:
a) punti di cottura
per uso autonomo
da parte degli
ospiti;
b) somministrazione
dei pasti e delle
bevande.
ARTICOLO 6
CLASSIFICAZIONE
1. Le strutture
ricettive di
cui all'articolo
2 sono classificate
sulla base dei
requisiti funzionali
e strutturali
minimi indicati
dall'articolo
4.
2.
La classificazione è obbligatoria
e deve essere
indicata nell'autorizzazione
amministrativa
all'esercizio,
negli stampati
pubblicitari
e nelle tabelle
di cui all'articolo
12, comma 5,
esposte nei locali.
3.
Gli ostelli
per la gioventù e
le case per ferie
sono classificate
in un'unica categoria.
4. Gli esercizi
di affittacamere
sono classificati
nelle categorie
I^, II^ e III^,
tenendo conto,
oltre che dei
requisiti posseduti
e dei servizi
complementari
offerti, di ulteriori
elementi indicati
in apposito provvedimento
della Giunta
regionale, da
emanarsi entro
sei mesi dalla
data di pubblicazione
della presente
legge.
CAPO III
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
ARTICOLO 7
ATTESTATO DI
CLASSIFICAZIONE
ED AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO
1. L'autorizzazione
amministrativa
all'esercizio
delle strutture
ricettive di
cui all'articolo
2 è concessa
dal comune, previo
attestato di
classificazione
e parere rilasciati
dall'azienda
provinciale per
il turismo.
2. Ai fini dell'attestato
di classificazione
e della autorizzazione,
il proprietario
o il gestore
della struttura
ricettiva interessata
deve presentare
all'azienda provinciale
per il turismo
ed al comune
competenti per
territorio domanda
in carta legale,
da cui risulti:
a) generalità del
richiedente;
b) ubicazione
dei locali destinati
all'attività;
c) numero delle
camere, dei posti
letto e dei servizi
igienici;
d) descrizione
dettagliata dell'arredamento;
e) descrizione
dettagliata dei
servizi offerti,
ivi compresi
quelli complementari
ed accessori;
f) periodo di
esercizio dell'attività;
g) possesso dei
requisiti previsti
dall'articolo
11 del testo
unico delle leggi
di pubblica sicurezza
approvato con
regio decreto
legge 18 giugno
1931, n. 773,
e successive
modificazioni.
3. Alla domanda
di cui al comma
2 debbono essere
allegati i seguenti
documenti:
a) planimetria
dell'immobile
firmata da un
tecnico iscritto
all'albo professionale;
b) certificato
sanitario dell'azienda
unità sanitaria
locale competente
per territorio;
c) atti comprovanti
la disponibilità dei
locali;
d) dichiarazione
sottoscritta
da un tecnico
abilitato attestante
la conformità della
struttura e della
impiantistica
alle norme vigenti;
e) certificato
di iscrizione
alla sezione
speciale del
registro delle
imprese turistiche
di cui all'articolo
6 della legge
n. 217 del 1983
del gestore dell'esercizio,
limitatamente
agli affittacamere
ed agli ostelli
per la gioventù;
f) ricevute comprovanti
il pagamento
delle tasse di
concessione previste
dalle norme vigenti;
g) regolamento
interno della
struttura, da
esporre all'ingresso
dell'immobile
e in ogni camera,
limitatamente
agli ostelli
per la gioventù;
h) certificazione
inerente la costituzione
e le finalità dell'ente
pubblico, dell'associazione
o l'iscrizione
nel registro
delle persone
giuridiche o
dell'ente religioso
gestore, limitatamente
alle case per
ferie;
i) tariffe minime
e massime che
si intendono
praticare, riferite
a ciascun servizio,
comprensive di
IVA.
4. L'azienda
provinciale per
il turismo, sulla
base della documentazione
di cui ai commi
2 e 3 e degli
accertamenti
effettuati tramite
apposito sopralluogo,
trasmette al
comune, entro
trenta giorni
dal ricevimento
della domanda,
l'attestato di
classificazione
ai sensi dell'articolo
6, con indicazione,
per gli esercizi
di affittacamere,
della categoria
attribuita, e
un motivato parere
concernente l'autorizzazione
amministrativa
all'esercizio
della struttura
ricettiva.
5.
Entro i trenta
giorni successivi
al ricevimento
del parere da
parte dell'azienda
provinciale per
il turismo, il
comune provvede
in merito all'autorizzazione
amministrativa,
indicando la
categoria di
classificazione,
nonché il
numero delle
camere, dei posti
letto e dei servizi
autorizzati.
6.
Il provvedimento
di autorizzazione è comunicato
alla azienda
provinciale per
il turismo.
7. L'autorizzazione
si intende rinnovata
di anno in anno,
alle condizioni
originarie, previo
pagamento delle
tasse di concessione
previste dalle
norme vigenti.
ARTICOLO 8
ESERCIZIO SALTUARIO
DEL SERVIZIO
DI ALLOGGIO
E PRIMA COLAZIONE
1. Coloro i
quali nella
casa in
cui abitano offrono
un servizio di
alloggio e prima
colazione, per
non più di
tre camere con
un massimo di
sei posti letto,
con carattere
saltuario o per
periodi ricorrenti
stagionali, non
sono tenuti a
richiedere al
comune l'autorizzazione
amministrativa
ai sensi dell'articolo
7.
2.
Il servizio
deve essere assicurato
avvalendosi della
normale organizzazione
familiare e fornendo,
esclusivamente
a chi è alloggiato,
cibi e bevande
confezionati
per la prima
colazione, senza
alcun tipo di
manipolazione.
3.
Coloro che
intendono esercitare
questa attività devono
comunque comunicare
preventivamente
all'azienda provinciale
per il turismo
competente per
territorio l'avvio
dell'attività,
dichiarando,
con apposita
autocertificazione
in carta legale,
gli elementi
di cui all'articolo
7, comma 2, per
comprovare l'esistenza
dei requisiti
previsti dall'articolo
3.
4.
L'azienda provinciale
per
il turismo provvede
ad effettuare
apposito sopralluogo
ai fini della
conferma dell'idoneità all'esercizio
dell'attività.
5. Le strutture
di cui al presente
articolo, ritenute
idonee, sono
inserite in specifico
elenco del quale
l'azienda provinciale
per il turismo
cura la diffusione.
ARTICOLO 9
VARIAZIONE DELLA
CLASSIFICAZIONE
1. Nel caso in
cui si verifichino
mutamenti nelle
condizioni che
hanno dato luogo
alla classificazione
originaria delle
strutture di
cui all'articolo
2, deve essere
richiesta all'azienda
provinciale per
il turismo la
variazione dell'attestato
di classificazione.
2.
La variazione
di cui al comma
1 è comunicata
dalla azienda
provinciale per
il turismo al
comune che ha
rilasciato l'autorizzazione
amministrativa
all'esercizio,
ai fini della
conseguente rettifica
del provvedimento.
ARTICOLO 10
DIFFIDA, SOSPENSIONE
E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA
1. L'autorizzazione
amministrativa
all'esercizio
di affittacamere,
di casa per ferie
e di ostello
per la gioventù può essere
revocata dal
comune, anche
su segnalazione
dell'azienda
provinciale per
il turismo o
della azienda
unità sanitaria
locale competenti
per territorio,
nei seguenti
casi:
a) venir meno
del possesso
dei requisiti
soggettivi di
cui all'articolo
11 del testo
unico delle leggi
di pubblica sicurezza,
approvato con
r.d.l. n. 773
del 1931, da
parte del titolare;
b) attività difforme
dagli scopi per
i quali è stata
rilasciata l'autorizzazione
amministrativa.
2.
Qualora il
comune rilevi
irregolarità diverse
da quelle indicate
al comma 1, diffida
a rimuovere le
irregolarità stesse
entro un termine
non superiore
a dieci giorni
e, in caso di
persistenza,
procede alla
sospensione della
autorizzazione
amministrativa
per un periodo
non superiore
a sei mesi. Decorso
inutilmente tale
periodo, il comune
procede alla
revoca dell'autorizzazione
amministrativa.
3. Il provvedimento
di sospensione
temporanea e
di revoca dell'autorizzazione
amministrativa
sono comunicati
alla azienda
provinciale per
il turismo.
ARTICOLO 11
SOSPENSIONE TEMPORANEA
DELL’ATTIVITA,
CESSAZIONE
1. Il titolare
dell'autorizzazione
amministrativa
che intende sospendere
temporaneamente
l'esercizio,
deve darne preventiva
comunicazione
al comune e all'azienda
provinciale per
il turismo. La
sospensione temporanea
non può essere
superiore a sei
mesi, prorogabili
dal comune per
comprovati motivi
per ulteriori
sei mesi. Decorso
tale termine,
l'attività si
considera definitivamente
cessata.
2.
Nel caso di
cessazione
definitiva dell'attività il
titolare dell'autorizzazione
amministrativa
deve darne comunicazione
all'azienda provinciale
per il turismo
ed al comune.
ARTICOLO 12
TARIFFE
1. Ai sensi della
legge 25 agosto
1991, n. 284,
entro il 1^ ottobre
di ogni anno,
i gestori delle
strutture ricettive
di cui all'articolo
2 devono comunicare
all'azienda provinciale
per il turismo
le tariffe che
intendono praticare
l'anno successivo,
comprensive di
I.V.A., relative
a ciascun servizio
offerto o alla
somma di più servizi,
ivi compresi
quelli complementari
ed accessori.
2. La mancata
comunicazione
delle tariffe
entro il termine
indicato implica
l'automatica
conferma di quelle
in vigore.
3.
In caso di
variazione
della
classificazione
durante il corso
dell'anno o di
sostituzione
del gestore della
struttura ricettiva,
può procedersi,
entro un mese
dall'avvenuta
variazione, a
nuova comunicazione
delle tariffe
da valere per
il restante corso
dell'anno.
4. Le tariffe
comunicate all'azienda
provinciale per
il turismo devono
essere vidimate
dall'azienda
stessa.
5.
Prima della
riapertura dell'esercizio
o prima dell'inizio
del nuovo anno,
il gestore, sulla
base delle tariffe
comunicate e
vidimate dall'azienda
provinciale per
il turismo, deve
compilare la "tabella
dei prezzi",
secondo un modello
predisposto dalla
Regione Lazio.
Tale tabella è depositata
presso l'azienda
provinciale per
il turismo, in
duplice esemplare,
ed è esposta
in luogo visibile
nella struttura
ricettiva, a
disposizione
degli ospiti
e delle autorità vigilanti.
6.
Il gestore
deve, altresì,
compilare, su
apposito modello
predisposto dalla
Regione, il "cartellino
prezzi" da
tenere esposto
in ciascuna camera.
7. Qualsiasi
pubblicazione
che riporti i
prezzi delle
strutture ricettive
regolamentate
dalla presente
legge deve fare
riferimento alle
tabelle di cui
al comma 5.
ARTICOLO 13
OBBLIGHI DEL
TITOLARE
1. I gestori
delle strutture
ricettive disciplinate
dalla presente
legge, oltre
agli adempimenti
di cui agli articoli
precedenti, sono
tenuti ad attenersi
alle disposizioni
di pubblica sicurezza
relative alla
denuncia delle
persone alloggiate
e alle vigenti
norme in materia
fiscale e tributaria.
2.
I gestori delle
strutture
devono, altresì,
presentare, entro
il quinto giorno
del mese successivo
a quello di riferimento,
all'azienda provinciale
per il turismo
competente per
territorio i
modelli ISTAT
riferiti al movimento
del flusso turistico
secondo le vigenti
disposizioni
in materia.
ARTICOLO 14
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Fermo restando
quanto previsto
dall'articolo
10, l'inosservanza
delle disposizioni
contenute nella
presente legge
sono punite,
oltre che con
le sanzioni previste
dalle leggi statali,
con le seguenti
sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) esercizio
abusivo dell'attività:
da un minimo
di 3 milioni
ad un massimo
di 15 milioni;
b) applicazione
di tariffe non
autorizzate:
da un minimo
di 1 milione
ad un massimo
di 5 milioni;
c) superamento
della capacità ricettiva
autorizzata:
da un minimo
di 500.000 ad
un massimo di
2,5 milioni;
d) mancata esposizione
della "tabella
dei prezzi" o
del "cartellino
dei prezzi":
da un minimo
di 300.000 ad
un massimo di
1,5 milioni;
e) errata o incompleta
pubblicizzazione
della categoria
di classificazione,
delle tariffe
dell'esercizio
e delle caratteristiche
strutturali e
funzionali: da
un minimo di
300.000 ad un
massimo di 1,5
milioni.
2.
Oltre alle
sanzioni di
cui
al comma 1, il
sindaco può disporre
il sequestro
di eventuali
pubblicazioni
errate, non veritiere
o ingannevoli.
ARTICOLO 15
VIGILANZA E CONTROLLI
1.
La vigilanza
sull'osservanza
delle disposizioni
della presente
legge è esercitata
dai comuni e
dall'azienda
provinciale per
il turismo competenti
per territorio.
2. Per l'accertamento
delle infrazioni
e l'irrogazione
delle relative
sanzioni amministrative
si applicano
le disposizioni
di cui alla legge
regionale 5 luglio
1994, n. 30 e
successive modificazioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI
ARTICOLO 16
NORMA TRANSITORIA
1. Entro novanta
giorni dalla
data di entrata
in vigore della
presente legge,
le aziende provinciali
per il turismo
provvedono alla
ricognizione
delle strutture
ricettive di
cui all'articolo
2 già operanti
nei rispettivi
ambiti territoriali
e invitano i
gestori delle
strutture stesse
ad adeguarsi
alle disposizioni
della presente
legge entro i
successivi centottanta
giorni.
2.
Fino alla data
del rilascio
dell'attestato
di classificazione
e dell'autorizzazione
amministrativa
ai sensi dell'articolo
7, e, comunque,
non oltre la
scadenza del
termine di centottanta
giorni previsto
dal comma 1,
le predette strutture
ricettive proseguono
la relativa attività secondo
le disposizioni
vigenti prima
della data di
entrata in vigore
della presente
legge.
3.
Alla scadenza
del termine di
centottanta giorni
previsto dal
comma 1 per l'adeguamento
alle disposizioni
della presente
legge, le strutture
ricettive che
non hanno adempiuto
a tale obbligo,
non possono proseguire
la propria attività.
ARTICOLO 17
ABROGAZIONE DI
NORME
1. Sono abrogate
tutte le norme
contenute nelle
leggi regionali
incompatibili
con le disposizioni
della presente
legge.
ARTICOLO 18
DICHIARAZIONE
DI URGENZA
1. La presente
legge è dichiarata
urgente ai sensi
dell'articolo
127 della Costituzione
e dell'articolo
31 dello Statuto
regionale ed
entra in vigore
il giorno successivo
a quello della
sua pubblicazione
sul Bollettino
Ufficiale della
Regione Lazio.
Tabella "A"
Requisiti minimi
obbligatori per
gli esercizi
di affitacamere
-
Camere da letto,
aventi
accesso indipendente
da altri locali
e non più di
tre posti letto
ciascuna arredate
con:
1) letto, comodino,
lampada e sedia
per persona;
2) armadio;
3) specchio e
presa di corrente;
4) cestino per
rifiuti.
- Un servizio
igienico ogni
sei posti letto,
in caso di camere
prive di bagni
completi annessi,
con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) vasca o doccia;
5) specchio e
presa di corrente;
6) chiamata di
allarme.
- Fornitura
di energia elettrica,
di acqua calda
e fredda e di
riscaldamento.
Tabella "B"
Requisiti
minimi obbligatori
per
gli ostelli per
la gioventù
-
Camere da letto,
distinte
per uomini e
donne, aventi
non più di
sei posti letto
ciascuna, anche
sovrapposti del
tipo a castello,
arredate con:
1) letto, comodino,
lampada e sedia
per persona;
2) armadio, suddiviso
in scomparti
per persona;
3) specchio e
presa di corrente;
4) tavolo scrittoio;
5) cestino per
rifiuti.
- Un servizio
igienico ogni
otto posti letto,
in caso di camere
prive di bagni
completi annessi,
e comunque almeno
uno per ogni
piano, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) specchio e
presa di corrente;
5) doccia;
6) chiamata di
allarme.
Le docce possono
essere ubicate,
separatamente
dai servizi di
cui ai punti
da 1) a 4), in
appositi locali,
distinti per
uomini e donne,
in ragione di
una ogni dieci
posti letto.
- Locali polifunzionali
per il soggiorno
con una superficie
complessiva non
inferiore a metri
0,50 per ogni
posto letto;
- Pulizia dei
locali di cui
alle lettere
a) e c) ogni
giorno e dei
locali di cui
alla lettera
b) due volte
al giorno;
- Fornitura
di biancheria
da letto e da
bagno e relativa
sostituzione
una volta alla
settimana e ad
ogni cambio ospite;
- Fornitura
di energia elettrica,
di acqua calda
e fredda e di
riscaldamento;
- Servizio telefonico
ad uso comune;
-
Cassetta di
pronto soccorso
secondo le indicazioni
dell'azienda
unità sanitaria
locale.
Tabella "C"
Requisiti minimi
obbligatori per
le case per ferie
-
Camere da letto
aventi
non più di
quattro posti
letto ciascuna,
arredate con:
1) letto, comodino,
lampada e sedia
per persona;
2) armadio;
3) specchio e
presa di corrente;
4) cestino per
rifiuti.
- Un servizio
igienico ogni
sei posti letto,
in caso di camere
prive di bagni
completi annessi,
e comunque almeno
uno per ogni
piano, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) specchio e
presa di corrente;
5) vasca o doccia;
6) chiamata di
allarme.
- Cucina;
- Sala da pranzo;
- Sala di soggiorno;
- Pulizia giornaliera
dei locali;
- Fornitura
di biancheria
da letto e da
bagno e relativa
sostituzione
una volta alla
settimana e ad
ogni cambio di
ospite;
- Fornitura
di energia elettrica,
di acqua calda
e fredda e di
riscaldamento;
- Servizio telefonico
ad uso comune;
-
Cassetta di
pronto soccorso
secondo le indicazioni
dell'azienda
unità sanitaria
locale;
- Somministrazione
di piccola colazione.
Note:
(1) Pubblicata
sul BUR 10 giugno
1997, n. 16 (S.O.
n. 3).
Riprodotta sulla
G.U. della Repubblica
22 novembre 1997,
n. 46 (S.S. n.
3).
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