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Legge B&B Liguria
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/02/2000 n. 03
Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13
![]() |
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ARTICOLO
1
1. Dopo il Capo V della legge
regionale 25 maggio 1992
n. 13 (disciplina delle strutture
ricettive extralberghiere),
dopo l'articolo 13, è inserito
il seguente:
"CAPO
V BIS “
SERVIZIO DI
ALLOGGIO E
PRIMA COLAZIONE
DENOMINATO BED & BREAKFAST
ARTICOLO 13
BIS
ATTIVITA’ RICETTIVA
A CONDUZIONE
FAMILIARE
1. Costituisce
attività ricettiva
a conduzione
familiare denominata "bed & breakfast" quella
esercitata da
privati che,
con carattere
occasionale o
saltuario, avvalendosi
della loro organizzazione
familiare, utilizzano
parte della propria
abitazione, fino
ad un massimo
di tre camere,
per fornire ai
turisti alloggio
e prima colazione.
2.
Il servizio
di prima colazione è assicurato
con cibi e bevande
che non richiedono
manipolazione.
3. Il servizio
di alloggio deve
comprendere i
seguenti servizi
minimi:
a) pulizia quotidiana
dei locali;
b) fornitura
e cambio biancheria,
compresa quella
da bagno, almeno
due volte alla
settimana e comunque
ad ogni cambio
cliente;
c) fornitura
costante di energia
elettrica per
illuminazione,
acqua calda e
fredda e riscaldamento;
d) un locale
bagno, anche
coincidente con
quello dell'abitazione,
purché composto
da w.c., bidet,
lavabo, vasca
da bagno o doccia
e specchio con
presa di corrente.
4.
L'attività di
cui al comma
1 può essere
esercitata previa
comunicazione
al Comune, ai
sensi dell'articolo
19 della legge
7 agosto 1990
n. 241 e successive
modificazioni
e integrazioni,
da cui risulti:
a) generalità e
indirizzo di
chi intende svolgere
l'attività;
b) numero delle
camere, dei posti
letto e dei servizi
igienici a disposizione
degli ospiti;
c) descrizione
dell'arredo e
degli eventuali
servizi offerti;
d) periodo di
attività;
e) possesso dei
requisiti previsti
dall'articolo
11 del Testo
unico delle leggi
di Pubblica sicurezza
approvato con
regio decreto
18 giugno 1931
n. 773 e successive
modificazioni.
5.
Il Comune provvede
entro
sessanta giorni
ad effettuare
apposito sopralluogo
ai fini della
conferma dell'idoneità all'esercizio
dell'attività,
dandone comunicazione
alla Regione
e all'Azienda
di promozione
turistica competente
per territorio.
Ogni variazione
degli elementi
contenuti nella
comunicazione
di inizio dell'attività è comunicata
entro dieci giorni
dal suo verificarsi
al Comune che
provvede con
le stesse modalità.
6.
I locali da
destinare
all'attività di
cui al comma
1 devono possedere
i requisiti igienico-sanitari
ed edilizi previsti
per l'uso abitativo
dai regolamenti
comunali.
7.
Per la denuncia
e pubblicità dei
prezzi e delle
presenze e la
vigilanza ed
il controllo
dell'attività,
si applicano
le disposizioni
degli articoli
23, 24 e 27.
8.
Chiunque svolga
l'attività di
cui al comma
1 senza la preventiva
comunicazione
al Comune, o
non provveda
nei termini indicati
ad effettuare
le successive
comunicazioni
di variazione, è punito
con la sanzione
di cui all'articolo
30, comma 1.
Sono altresì applicabili
le sanzioni indicate
all'articolo
30, commi 2,
3, 5, 6, 7 e
8.
9.
Ai fini del
presente articolo
si intende per
ospitalità a
carattere occasionale
o saltuario quella
esercitata per
non oltre duecentoquaranta
giorni all'anno,
anche consecutivi."
La
presente legge
regionale
sarà pubblicata
nel Bollettino
Ufficiale della
Regione. È fatto
obbligo a chiunque
spetti di osservarla
e farla osservare
come legge della
Regione Liguria.
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