ESTRATTO
RELATIVO AL B&B
ARTICOLO 16
BIS
ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI OSPITALITA’ TURISTICA
DENOMINATO BED & BREAKFAST
Articolo così aggiunto
dalla legge regionale
6/2001
1. I privati
che, utilizzando
parte della loro
abitazione di
residenza, offrono
un servizio a
conduzione familiare
di alloggio e
prima colazione,
sono tenuti a
presentare denuncia
di inizio di
attività al
Comune ai sensi
dell'articolo
19 della legge
7 agosto 1990,
n. 241 "Nuove
norme in materia
di procedimento
amministrativo
e di diritto
di accesso ai
documenti amministrativi";
copia della denuncia
deve essere inviata
alla Provincia
di competenza.
Tale attività ha
carattere saltuario
ed è denominata "Bed & Breakfast".
2.
La Giunta regionale
definisce
un apposito marchio
identificativo "Bed & Breakfast" che
può essere
affisso, a spese
di chi esercita
l'attività,
all'esterno della
residenza.
3.
L'esercizio
dell'attività di "Bed & Breakfast" non
necessita di
iscrizione alla
sezione speciale
del "Registro
delle imprese" e
beneficia delle
agevolazioni
fiscali previste
dalla normativa
vigente.
4.
L'attività è esercitata
in case unifamiliari
o, previa approvazione
dell'assemblea
dei condomini,
in unità condominiali;
comunque l'esercizio
dell'attività non
determina il
cambio della
destinazione
d'uso dell'immobile.
5.
L'attività può essere
esercitata in
non più di
tre stanze con
un massimo di
sei posti letto;
qualora l'attività si
svolga in più di
una stanza devono
essere garantiti
non meno di due
servizi igienici
per unità abitativa;
alle camere da
letto si deve
poter accedere
senza attraversare
altri locali.
I locali devono
possedere i requisiti
igienico sanitari
previsti dal
regolamento edilizio
comunale e dal
regolamento d'igiene,
nonché rispettare
la normativa
vigente in materia
di sicurezza
e di somministrazione
di cibi e bevande.
6.
La denuncia
di inizio di
attività deve
essere corredata
dai certificati
comprovanti i
requisiti di
cui al comma
5, dalla fotocopia
del libretto
sanitario del
responsabile
e dall'autodichiarazione
comprovante l'estraneità dalla
casistica di
cui al testo
unico delle leggi
di Pubblica Sicurezza.
Copia della denuncia
deve essere esposta
visibilmente
all'interno dei
locali dove è esercitata
l'attività.
7. Il servizio
di pulizia delle
stanze e sostituzione
della biancheria
deve essere obbligatoriamente
svolto almeno
tre volte alla
settimana e,
comunque, ad
ogni cambio di
ospite. La pulizia
del bagno deve
avvenire quotidianamente.
8.
Il responsabile
dell'attività è colui
che ha presentato
la denuncia di
inizio di attività.
Egli è tenuto
a registrare
le presenze e
comunicarle alla
locale autorità di
Pubblica Sicurezza,
nonché a
comunicare agli
organi competenti
il movimento
degli ospiti
secondo le disposizioni
in materia di
rilevazioni statistiche.
9.
Le tariffe,
liberamente determinate,
devono essere
comunicate alla
Provincia di
competenza. La
Provincia redige
annualmente l'elenco
delle attività ricettive
di "Bed & Breakfast" comprensivo
della denominazione
e dell'indirizzo,
delle generalità del
responsabile,
del numero di
camere, delle
tariffe e del
periodo di apertura,
ai fini dell'attività di
informazione
turistica. L'elenco è comunicato
alla Regione.
10.
Il responsabile
dell'attività è tenuto
a sottoscrivere
un'adeguata polizza
assicurativa
di responsabilità civile
per il verificarsi
di eventuali
danni agli ospiti.
11.
Il Comune esercita
la vigilanza
sull'attività di "Bed & Breakfast".
Qualora il Comune
accerti delle
irregolarità amministrative
riferite al presente
articolo, diffida
il responsabile
dell'attività a
rimuovere le
irregolarità stesse
entro un termine
non superiore
a quindici giorni
e, in caso di
persistenza,
vieta con provvedimento
motivato la prosecuzione
dell'attività.
12. È assoggettato
alla sanzione
pecuniaria da
due a dieci milioni
chiunque intraprenda
attività di "Bed & Breakfast" senza
aver presentato
la prescritta
denuncia al Comune. È assoggettato
alla sanzione
pecuniaria da
uno a tre milioni
chiunque eserciti
l'attività in
mancanza dei
requisiti previsti.
Le sanzioni sono
riscosse ed introitate
dal Comune.
TITOLO I
ATTIVITA' RICETTIVA
ALBERGHIERA
ARTICOLO 1
FINALITA’
1. La regione
Lombardia ai
sensi dell' art.
7 della legge
17 maggio 1983,
n. 217 "Legge
- quadro per
il turismo e
interventi per
il potenziamento
e la qualificazione
dell' offerta
turistica",
individua le
aziende alberghiere
e stabilisce
i criteri e le
modalità per
la loro classificazione,
nonchè la
regolamentazione
delle case e
appartamenti
per vacanze.
ARTICOLO 2
AZIENDE ALBERGHIERE
- DEFINIZIONE
1. Sono aziende
alberghiere le
aziende organizzate
per fornire al
pubblico, con
gestione unitaria,
alloggio in almeno
sette camere
o appartamenti,
con o senza servizio
autonomo di cucina,
ed altri servizi
accessori per
il soggiorno,
compresi eventuali
servizi di bar
e ristorante.
2. Le aziende
alberghiere si
distinguono in:
a) "alberghi" quando
offrono alloggio
prevalentemente
in camere;
b) "residenze
turistico-alberghiere" (R.T.A.)
quando offrono
alloggio in appartamenti
costituiti da
uno o più locali,
dotati di servizio
autonomo di cucina.
3.
L'appartenenza
all'una o all'altra
tipologia viene
determinata dalla
prevalenza nel
computo della
capacità ricettiva
tra camere ed
appartamenti,
fermo restando
che per le RTA,
la durata del
periodo di permanenza
non può essere
inferiore a sette
giorni.
ARTICOLO 3
TIPOLOGIE ALBERGHIERE
1. In relazione
alle caratteristiche
strutturali ed
ai servizi che
offrono, gli
alberghi possono
distinguersi
altresì nelle
tipologie ed
assumere le denominazioni
sottoindicate:
a) MOTEL: albergo
che fornisce
il servizio di
autorimessa,
con box o parcheggio,
per tanti posti
macchina o imbarcazione
quante sono le
camere o suites
degli ospiti
maggiorate del
10%, nonché i
servizi di ristorante
o tavola calda
o fredda e di
bar.
Inoltre devono
fornire i servizi
di primo intervento
di assistenza
ai turisti motorizzati
e di rifornimento
carburante anche
mediante apposite
convenzioni con
operatori situati
nelle vicinanze
dell'esercizio;
b) VILLAGGIO
ALBERGO: albergo
caratterizzato
dalla centralizzazione
dei servizi in
funzione di più stabili
facenti parte
di uno stesso
complesso inserito
in area attrezzata
per il soggiorno
e lo svago degli
ospiti;
c) ALBERGO MEUBLÉ o
GARNÌ:
albergo che fornisce
solo il servizio
di alloggio,
normalmente con
prima colazione
e bar, senza
ristorante;
d) ALBERGO -
DIMORA STORICA:
albergo la cui
attività si
svolge in immobile
di pregio storico
o monumentale,
con struttura
e servizi minimi
della classe
tre stelle;
e) ALBERGO -
CENTRO BENESSERE:
albergo dotato
di impianti e
attrezzature
adeguati per
fornire agli
ospiti servizi
specializzati
per il relax,
il benessere
e la rigenerazione
fisica, con struttura
e servizi minimi
della classe
tre stelle.
2.
In alternativa
alla indicazione
albergo può essere
usata l'indicazione "Hotel" o,
limitatamente
agli alberghi
contrassegnati
con quattro o
cinque stelle "Grand
Hotel" o "Grande
Albergo".
3. Qualora le
aziende alberghiere
ritenessero necessario
utilizzare una
denominazione
diversa da quelle
previste dalla
presente legge,
la stessa deve
essere preventivamente
autorizzata dall'amministrazione
provinciale,
su richiesta
motivata, in
sede di rilascio
della classificazione.
ARTICOLO 4
CLASSIFICAZIONE
1. Le aziende
alberghiere sono
classificate
in base agli
standard qualitativi
obbligatori minimi
indicati negli
allegati A e
B alla presente
legge.
2.
Gli alberghi
sono classificati
in cinque classi
contrassegnate
in ordine decrescente
da cinque, quattro,
tre, due e una
stella. Gli alberghi
contrassegnati
da cinque stelle
assumono la denominazione
aggiuntiva "lusso" quando
sono in possesso
di eccezionali
requisiti di
qualità tipici
degli esercizi
di classe internazionale.
3. Le residenze
turistico alberghiere
sono classificate
in tre classi
contrassegnate
in ordine decrescente
da quattro, tre
e due stelle.
4. Le strutture
alberghiere nelle
quali sono alloggiati
clienti che devono
avvalersi dei
servizi generali
della casa principale
(dipendenze alberghiere)
sono classificate
nella classe
immediatamente
inferiore rispetto
a quest'ultima.
5. È del
pari classificato
nella classe
immediatamente
inferiore a quella
della casa principale
il complesso
dei locali adibiti
a dipendenze
alberghiere dello
stesso fabbricato
ma con ingresso
autonomo e separato,
sempre che i
clienti debbano
avvalersi dei
servizi generali
della casa principale.
ARTICOLO 5
DURATA DELLA
CLASSIFICAZIONE
1. La classificazione
ha validità per
un quinquennio,
decorrente dalla
data di cui al
primo comma dell'
art. 17.
2. Qualora durante
il quinquennio,
si determino
cambiamenti alle
condizioni che
hanno dato luogo
alla classificazione
di un'azienda,
si procede all'attribuzione
di una nuova
classificazione
nei termini di
cui all'art.
6.
3. La classificazione
attribuita alle
aziende di nuova
apertura o le
modifiche di
classificazione
hanno efficacia
per la frazione
del quinquennio
in corso.
4. Le operazioni
relative alla
classificazione
a valenza quinquennale
sono compiute
nel secondo semestre
dell'anno nel
quale scade il
quinquennio della
classificazione
stessa. A tale
scopo i titolari
della licenza
di esercizio
alberghiero devono,
entro il mese
di giugno, presentare
domanda all'amministrazione
provinciale su
appositi moduli
predisposti dalla
stessa.
ARTICOLO 6
PROCEDURE PER
L’ATTRIBUZIONE
DELLA CLASSIFICAZIONE
1. Ai fini dell'attribuzione
della classificazione,
gli interessati
presentano domanda
ai competenti
uffici dell'amministrazione
provinciale su
appositi moduli
predisposti dalla
stessa, contenenti
tutti gli elementi
necessari per
la relativa valutazione
ed in particolare
quelli riguardanti
le prestazioni
di servizi, le
dotazioni degli
impianti e le
attrezzature,
nonché l'ubicazione
e l'aspetto,
corredata da
fotografie.
2.
La classificazione è attribuita
con formale provvedimento
dell'amministrazione
provinciale,
entro sessanta
giorni dalla
data di presentazione
della domanda.
In caso di aziende
alberghiere la
cui costruzione
non sia ancora
completata, è concessa,
senza necessità di
sopralluogo,
una classificazione
provvisoria di
durata non superiore
ai tre mesi successivi
al rilascio della
licenza d'esercizio,
previa domanda
ai competenti
uffici provinciali
corredata dallo
stato di avanzamento
dei lavori e
dalle indicazioni
di cui al primo
comma.
3.
Tale classificazione è successivamente
confermata o
modificata sulla
base di una verifica
della documentazione
prodotta dall'istante.
4. Le amministrazioni
provinciali,
ai fini dell'attribuzione
della classificazione,
possono avvalersi,
in fase di istruttoria,
di una commissione
nella cui composizione
deve essere prevista
la presenza di
rappresentanti
degli albergatori
e dei consumatori.
ARTICOLO 7
PUBBLICITA’ DELLA
CLASSE E DEI
PROVVEDIMENTI
DI CLASSIFICAZIONE
1. È fatto
obbligo alle
aziende alberghiere
di esporre in
modo visibile
all'esterno e
all'interno delle
aziende il segno
distintivo della
classe assegnata,
realizzato in
conformità al
modello stabilito
dalla Regione.
2.
I prezzi minimi
e massimi,
dichiarati ai
sensi della legge
25 agosto 1991,
n. 284 "Liberalizzazione
dei prezzi del
settore turistico
ed interventi
di sostegno alle
imprese turistiche",
praticati nell'esercizio
devono essere
esposti in modo
ben visibile
al pubblico nei
locali di ricevimento.
3. I provvedimenti
di classificazione
sono affissi
all'albo pretorio
della Provincia
e del Comune
ove hanno sede
gli esercizi
alberghieri interessati.
Copia del provvedimento
di classificazione
viene trasmesso
alla Regione.
ARTICOLO 8
RILASCIO DELLA
LICENZA D’ESERCIZIO
1. La classificazione
dell'esercizio
alberghiero costituisce
condizione obbligatoria
ed indispensabile
per il rilascio
della licenza
d'esercizio da
parte del Comune
ove è localizzato
l'esercizio alberghiero.
2. La licenza
d'esercizio deve
contenere le
indicazioni relative
alla denominazione,
alla classificazione
assegnata, al
numero delle
camere e degli
eventuali appartamenti
e dei letti,
al periodo di
apertura ed all'ubicazione.
3. Per le residenze
turistico-alberghiere
la licenza d'esercizio
deve contenere
le indicazioni
relative alla
denominazione,
alla classificazione
assegnata, al
numero degli
appartamenti,
delle eventuali
camere e dei
letti, al periodo
di apertura ed
all'ubicazione.
4.
Qualora una
licenza d'esercizio
sia richiesta
per l'esercizio
di azienda alberghiera
avente denominazione
identica a quella
di altra azienda
operante nel
territorio dello
stesso Comune
o Comune contermine,
il rilascio è subordinato
con verifica
presso la competente
Camera di commercio
al mutamento
della denominazione,
salvi i diritti
degli interessati
a norma del codice
civile.
ARTICOLO 9
DELEGA ALLE PROVINCE
1. Le funzioni
amministrative
di classificazione
alberghiera e
la relativa vigilanza
anche mediante
controlli ispettivi,
nonché l'irrogazione
delle sanzioni,
sono delegate
alle Province.
Alle stesse sono
delegate, altresì,
le competenze
relative alla
comunicazione
delle tariffe
delle strutture
turistico-ricettive
nonché alla
vigilanza, in
attuazione della
legge 25 agosto
1991, n. 284.
2. Il consiglio
regionale, con
propria direttiva,
determina gli
indirizzi da
osservarsi nell'
esercizio delle
funzioni delegate.
3.
La Giunta regionale,
al
fine di garantire
omogeneità comportamentale
da parte delle
Province, adotta
circolari esplicative
sui singoli atti
necessari all'espletamento
delle funzioni
delegate.
4.
La Regione
esercita i
poteri
sostitutivi,
in caso di inadempienze,
per il tramite
del competente
servizio del
settore attività produttive,
previa diffida
ad adempiere
entro il termine
di trenta giorni
dal ricevimento
della diffida
stessa.
ARTICOLO 10
RICORSI
1. Contro la
classificazione è ammesso
ricorso entro
trenta giorni
dall'avvenuta
notifica del
provvedimento,
presso una commissione
provinciale,
nominata da ciascuna
amministrazione
provinciale composta
da cinque membri
dei quali due
in rappresentanza
degli albergatori
scelti con il
criterio della
rappresentanza
proporzionale
delle loro associazioni
in ambito provinciale,
due esperti del
settore, preferibilmente
scelti tra rappresentanti
delle associazioni
dei consumatori,
nominati dalla
Provincia e presieduta
dal Presidente
della Provincia
o da suo delegato.
2. È altresì ammesso
ricorso alla
stessa commissione
da parte degli
utenti che abbiano
riscontrato,
nel corso di
un soggiorno,
situazioni difformi
nelle dotazioni
o nei servizi
rispetto alla
classificazione
attribuita all'esercizio.
2-bis.
Il ricorso è deciso
entro trenta
giorni dalla
presentazione,
trascorsi inutilmente
i quali lo stesso
si intende respinto.
Comma aggiunto
dall'art. 11,
comma 7 della
L.R. 22 luglio
2002, n. 15.
ARTICOLO 11
SANZIONI
1. Il titolare
che rifiuti di
fornire le informazioni
richiestegli
ai fini della
verifica della
classificazione
o di consentire
gli accertamenti
disposti allo
stesso fine,
ovvero denunci
elementi non
corrispondenti
al vero, o non
conformi alla
classifica della
propria azienda, è soggetto
alla sanzione
pecuniaria da
lire 1.000.000
a lire 3.000.000.
2.
Il titolare
di azienda alberghiera
che ometta di
esporre il segno
distintivo della
categoria e/o
della classificazione
attribuita e
il tariffario
delle camere
alberghiere,
ovvero attribuisca
al proprio esercizio
con scritti o
stampati o in
qualsiasi altro
modo una classificazione
diversa da quella
ottenuta, ovvero
affermi la disponibilità di
attrezzatura
diversa da quella
esistente, è soggetto
alla sanzione
pecuniaria da
lire 2.000.000
a lire 3.000.000.
3.
Per l'applicazione
delle sanzioni
si osservano
le disposizioni
di cui alla lr
5 dicembre 1983,
n. 90 "Norme
di attuazione
della L. 24 novembre
1981, n. 689,
concernente modifiche
al sistema penale",
come modificata
ed integrata
dalla lr 4 giugno
1984, n. 27 "Modifica
ed integrazione
alla lr 5 dicembre
1983, n. 90 in
materia di sanzioni
amministrative
pecuniarie di
competenza regionale".
Le somme dovute
sono riscosse
ed introitate
dalle amministrazioni
provinciali.
Titolo II
CASE ED APPARTAMENTI
PER VACANZE.
ATTIVITA’ DI
BED & BREAKFAST
ARTICOLO 12
Modifica dell'
art. 18 della
lr 11 settembre
1989, n. 45 "Disciplina
delle strutture
ricettive turistiche
alberghiere
complementari"
Rubrica
così sostituita
dalla legge regionale
6/2001
1. Omissis
Modifiche
già integrate
nella legge regionale
45/1989
ARTICOLO 13
STANDARD MINIMI
1. L' attività ricettiva
non alberghiera
di cui al presente
Titolo è esercitata
in modo esclusivo
nel rispetto
delle caratteristiche
funzionali di
cui all' art.
19 della lr n.
45/ 89 nonchè degli
standard minimi
obbligatori previsti
dall' allegato
C, che fa parte
integrante della
presente legge.
2.
La Giunta regionale
ed
il consiglio,
in relazione
alle rispettive
competenze ed
al fine di garantire
omogeneità di
comportamento,
emanano direttive
per disciplinare
ulteriormente
le varie tipologie
delle case ed
appartamenti
per vacanze.
ARTICOLO 14
DENUNCIA DI INIZIO
ATTIVITA’
1. L' attività ricettiva
non alberghiera
può essere
intrapresa su
denuncia di inizio
di attività ,
ai sensi dell'
art. 19 della
legge 7 agosto
1990, n. 241 "Nuove
norme in materia
di procedimento
amministrativo
e di diritto
di accesso ai
documenti amministrativi",
così come
modificato dal
decimo comma
dell' art. 2,
della legge 24
dicembre 1993,
n. 537 "Interventi
correttivi di
finanza pubblica".
2.
La denuncia è presentata
ai competenti
uffici dell'
amministrazione
comunale ove
ha sede l' esercizio
della attività ,
su modulo predisposto
dalla giunta
regionale, e
deve contenere
l' indicazione
degli elementi
e dei requisiti
previsti dalla
lr n. 45/ 89
nonchè dall'
allegato C della
presente legge,
corredata dalla
relativa autocertificazione
da parte del
titolare dell'
esercizio medesimo.
ARTICOLO 15
OBBLIGO DI PUBBLICITA’ DEI
PREZZI
1. I prezzi minimi
e massimi, dichiarati
ai sensi della
legge 25 agosto
1991, n. 284 "Liberalizzazione
dei prezzi del
settore turistico
ed interventi
di sostegno alle
imprese turistiche",
praticati nell'
esercizio devono
essere esposti
in modo ben visibile
al pubblico nei
locali di ricevimento
e all' interno
di ciascuna unità abitativa.
2.
Alle Province
sono delegate
le competenze
relative alla
comunicazione
delle tariffe
delle strutture
ricettive residenziali
non alberghiere
nonché alla
vigilanza, in
attuazione della
L. 25 agosto
1991, n. 284.
ARTICOLO 16
VIGILANZA E SANZIONI
1. La vigilanza,
il controllo
e l'irrogazione
delle sanzioni
spettano al Comune
competente per
territorio, in
relazione all'ubicazione
dell'esercizio
ricettivo di
case ed appartamenti
per vacanze.
2.
Chiunque pone
in esercizio
una delle strutture
ricettive regolamentata
nel presente
Titolo senza
averne fatto
denuncia, è soggetto
alla sanzione
pecuniaria da
lire 1.000.000
a lire 3.000.000.
3.
Per l' applicazione
delle sanzioni
si osservano
le disposizioni
di cui alla lr
5 dicembre 1983,
n. 90 "Norme
di attuazione
della legge 24
novembre 1981,
n. 689, concernente
modifiche al
sistema penale",
come modificata
ed integrata
dalla lr 4 giugno
1984, n. 27 "Modifica
ed integrazione
alla lr 5 dicembre
1983, n. 90 in
materia di sanzioni
amministrative
pecuniarie di
competenza regionale".
Le somme dovute
sono riscosse
ed introitate
dalle amministrazioni
comunali.
ARTICOLO 16
BIS
ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI OSPITALITA’ TURISTICA
DENOMINATO BED & BREAKFAST
Articolo così aggiunto
dalla legge regionale
6/2001
1. I privati
che, utilizzando
parte della loro
abitazione di
residenza, offrono
un servizio a
conduzione familiare
di alloggio e
prima colazione,
sono tenuti a
presentare denuncia
di inizio di
attività al
Comune ai sensi
dell'articolo
19 della legge
7 agosto 1990
, n. 241 "Nuove
norme in materia
di procedimento
amministrativo
e di diritto
di accesso ai
documenti amministrativi";
copia della denuncia
deve essere inviata
al