Modifiche
ed integrazioni alle Leggi
regionali 12
agosto 1994, n. 31 sulle
strutture extra-alberghiere
e 14 luglio 1997, n. 41
sull'attività di
organizzazione ed intermediazione
di viaggi e turismo.
ARTICOLO 1
MODIFICHE ALL’ARTICOLO
2 DELLA L.R.
12 AGOSTO 1994,
N.31
1. Il comma 1
dell'articolo
2 della l.r.
31/1994 è così modificato:
"
1. Sono country
houses i fabbricati,
siti in campagna
o nei borghi
rurali, trasformati,
a seguito di
lavori di ammodernamento
che non comportino
comunque alterazioni
degli aspetti
architettonici
originali, in
strutture ricettive
dotate di camere
o di appartamenti
con servizio
autonomo di cucina
ed eventualmente
dotati di servizio
di ristorazione
e di attrezzature
sportive e ricreative.".
ARTICOLO 2
INTEGRAZIONI
ALL’ARTICOLO
9 DELLA L.R.
31/1994
1. Dopo l'articolo
9 della l.r.
31/1994 è aggiunto
il seguente articolo:
" Art. 9 bis (Offerta
del servizio
di alloggio e
prima colazione,
camera e colazione
- Bed and Breakfast)
1. Per valorizzare
nuove forme di
offerta turistica
finalizzate all'accoglienza
e all'ospitalità dei
turisti in ambiente
familiare, coloro
i quali offrono
il servizio di
alloggio e prima
colazione con
carattere saltuario
o per periodi
ricorrenti stagionali,
non sono tenuti
a richiedere
al Comune l'autorizzazione
amministrativa
prevista all'articolo
13, ma devono,
comunque, inoltrare
al Comune competente
per territorio
denuncia di inizio
attività,
ai sensi dell'articolo
19 della legge
7 agosto 1990,
n. 241 e successive
modifiche ed
integrazioni,
comunicando il
periodo di non
attività.
2. I locali da
destinare all'attività di
cui al comma
1 debbono possedere,
oltre ai requisiti
igienico-sanitari
previsti per
l'uso abitativo
dai regolamenti
comunali edilizi
e di igiene,
i requisiti tecnici,
strutturali e
funzionali minimi
così come
indicati nell'allegata
tabella A. I
requisiti sono
modificati o
integrati con
deliberazione
della Giunta
regionale sentita
la competente
Commissione consiliare.
3. L'attività di
cui al comma
1, può essere
esercitata in
non più di
tre camere, con
un massimo di
sei posti letto,
della casa utilizzata
ed i relativi
servizi devono
essere assicurati,
per non più di
trenta giorni
consecutivi per
ogni ospite,
avvalendosi della
normale organizzazione
familiare.
4. Il Comune
provvede ad effettuare
apposito sopralluogo
ai fini della
verifica dell'idoneità all'esercizio
dell'attività.
Redige apposito
elenco dandone
comunicazione
alla Provincia,
alla Regione
e alla APTR.
5. Coloro che
esercitano l'attività di
cui al comma
1 devono assicurare
il servizio di
prima colazione
utilizzando almeno
il 70 per cento
dei prodotti
tipici della
zona, confezionati
direttamente
o acquisiti da
aziende o cooperative
agricole della
regione.
6. Coloro che
esercitano l'attività di
cui al comma
1, sono obbligati
a denunciare,
mediante trasmissione
di apposito modello
regionale fornito
dal Comune, l'arrivo
e la presenza
di ciascun ospite,
oltre che all'autorità di
pubblica sicurezza,
anche all'ufficio
di informazione
e di accoglienza
turistica di
cui all'articolo
20 della l.r.
6 agosto 1997,
n. 53 competente
per territorio,
entro il giorno
10 del mese successivo.
Sono altresì obbligati
a presentare,
entro il 1° ottobre
di ogni anno,
al Comune competente
per territorio,
i prezzi praticati
ed il periodo
dell'attività esercitata
nell'anno successivo.
7. L'esercizio
dell'attività di
cui al comma
1 non costituisce
cambio di destinazione
d'uso dell'immobile
ai fini urbanistici
e comporta, per
i proprietari
o possessori
dei locali, l'obbligo
di dimora nel
medesimo per
i periodi in
cui l'attività viene
esercitata o
di residenza
nel comune in
cui viene svolta
l'attività purché i
locali siano
ubicati a non
più di
cinquanta metri
di distanza dall'abitazione
in cui si dimora.
8. L'esercizio
dell'attività di "Bed
and Breakfast" non
necessita di
iscrizione alla
sezione speciale
del registro
degli esercenti
il commercio.".
ARTICOLO 3
INTEGRAZIONI
ALL’ARTICOLO
24 DELLA L.R.
31/1994
1. Dopo il
comma 1 dell'articolo
24 della l.r.
31/ 1994 è aggiunto
il seguente comma:
"
1 bis. Chiunque
esercita l'attività di
cui all'articolo
9 bis senza aver
inoltrato la
denuncia prevista
al comma 1 del
medesimo articolo, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
della somma da
lire 200.000
a lire 600.000.".
ARTICOLO 4
MODIFICHE ALL’ARTICOLO
5 DELLA L.R.
14 LUGLIO 1997,
N.41
1. Il comma 5
dell'articolo
5 della l.r.
41/1997 è sostituito
dal seguente:
" 5. L'apertura
di succursali,
filiali e punti
informativi,
anche da parte
di agenzie con
sede principale
in altre regioni,
deve essere comunicata
al Comune nel
cui territorio
si intendono
ubicare i relativi
locali, indicando:
a) la denominazione
dell'agenzia
di viaggi principale
e gli estremi
del provvedimento
di autorizzazione;
b) l'ubicazione
dei locali di
esercizio;
c) le generalità del
titolare e, se
trattasi di società,
la sua esatta
denominazione
e ragione sociale,
nonché le
generalità del
legale rappresentante
della stessa;
d) le generalità del
direttore tecnico
dell'agenzia
principale e
del responsabile
o referente della
filiale, succursale
o punto informativo;
e) gli estremi
del deposito
cauzionale già versato
nella regione
in cui ha sede
l'agenzia principale
nonché,
qualora tale
importo fosse
inferiore a quello
stabilito dal
comma 1 dell'articolo
14, gli estremi
della fidejussione
in favore del
Comune nel cui
territorio viene
aperta la filiale
o succursale,
di importo pari
alla differenza
tra i valori
di cui alle lettere
a) e b) del comma
1 dell'articolo
14, determinati
sulla base delle
caratteristiche
dell'agenzia
e l'importo del
deposito cauzionale
già versato.".
ARTICOLO 5
MODIFICHE ALL’ARTICOLO
6 DELLA L.R.
41/1997
1. La lettera
f) del comma
1 dell'articolo
6 della l.r.
41/1997 è sostituita
dalla seguente:
"
f) l'esatta indicazione
delle attività che
si intende esercitare
con riferimento
agli articoli
3 e 4.".
ARTICOLO 6
MODIFICHE ALL’ARTICOLO
21 DELLA L.R.
41/1197
1. Il comma 5
dell'articolo
21 della l.r.
41/1997, è sostituito
dal seguente:
"
5. Ai componenti
della Commissione
anche se dipendenti
regionali e al
segretario spettano,
per ogni seduta
effettuata ai
sensi e per gli
effetti della
deliberazione
della Giunta
regionale n.
4727 del 28 dicembre
1994 e successive
modificazioni
e in caso di
missione, i compensi
fissati dalla
Regione nei limiti
previsti dalla
l.r. 2 agosto
1984, n. 20 e
successive modificazioni
e integrazioni.".
La presente legge
sarà pubblicata
sul Bollettino
Ufficiale della
Regione. E' fatto
obbligo a chiunque
spetti di osservarla
e farla osservare
come legge della
Regione Marche.
Data ad Ancona,
addì 14
febbraio 2000.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
Tabella A
1. Requisiti
strutturali
1.1 L'altezza
minima interna
utile dei locali è quella
stabilita dai
regolamenti edilizi
ed igienico-sanitari
comunali.
1.2 La superficie
minima delle
camere è stabilita
in sette metri
quadrati per
le camere ad
un letto; in
undici metri
quadrati per
le camere a due
letti; in quattro
metri quadrati
per ogni letto
aggiunto.
2. Caratteristiche
e dotazioni delle
camere da letto
2. l. Accesso
alla camera indipendente
da altri locali.
2.2 Letto adeguatamente
corredato, armadio
commisurato al
numero di posti
letto della camera,
specchio e presa
di correnti,
comodino, sedia
e cestino per
i rifiuti.
3. Dotazioni
dei servizi igienici
3.1 Un servizio
igienico ogni
sei posti letto,
in caso di camere
prive di bagni
annessi.
3.2 Fornitura
di biancheria
da bagno,
3.3 Dotazione
dei seguenti
servizi minimi:
water, bidet,
lavabo, vasca
o doccia, specchio
con presa di
corrente, chiamata
d'allarme.
3.4 Fornitura
di energia elettrica,
di acqua calda
e di riscaldamento.
IL TESTO DELLA
LEGGE VIENE PUBBLICATO
CON L'AGGIUNTA
DELLE NOTE REDATTE
DAL SERVIZIO
LEGISLATIVO E
AFFARI ISTITUZIONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO
7 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE 16
AGOSTO 1994,
N. 36.
IN APPENDICE
ALLA LEGGE REGIONALE,
Al SOLI FINI
INFORMATIVI,
SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE
RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE
(A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E
AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO
O SERVIZIO REGIONALE
RESPONSABILE
DELL'ATTUAZIONE
(A CURA DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art.
1, comma 1:
Il testo vigente
dell'art. 2 della
L.R. 12 agosto
1994, n. 31 (Disciplina
delle strutture
ricettive extra-alberghiere
), così come
modificato dalla
presente legge, è il
seguente:
" Art. 2 - (Country-houses)
- 1. Sono country-houses
i fabbricati,
siti in campagna
o nei borghi
rurali, trasformati
a seguito di
lavori di ammodernamento
che non comportino
comunque alterazioni
degli aspetti
architettonici
originali in
strutture ricettive
dotate di camere
o di appartamenti
con servizio
autonomo di cucina
ed eventualmente
dotati di servizio
di ristorazione
e di attrezzature
sportive e ricreative.
2. Le country-houses
possono anche
ricadere in aree
di valore paesistico
e ambientale
previsti dal
PPAR, purché compatibili
con gli strumenti
urbanistici comunali,
ove adeguati
allo stesso,
e, in mancanza
di tale adeguamento,
con le previsioni
della normativa
tecnica di attuazione
del PPAR."
Nota all'art.
3, comma 1:
Il testo vigente
dell'art. 24
della L.R. n.
31/94 (per l'argomento
della legge vedi
nella nota all'art.
1 comma 1), così come
modificato dalla
presente legge, è il
seguente:
"
Art. 24 - (Sanzioni)
- 1. Chiunque
fa funzionare
una delle strutture
ricettive disciplinate
dalla presente
legge senza la
prescritta autorizzazione,
ove richiesta, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
della somma di
lire 1.000.000
a lire 3.000.000.
1 bis. Chiunque
esercita l'attività di
cui all'articolo
9 bis senza aver
inoltrato la
denuncia prevista
al comma 1 del
medesimo articolo, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
della somma da
lire 200.000
a lire 600.000.
2. Coloro che
danno in locazione
gli appartamenti
di cui all'articolo
21 senza darne
comunicazione
all'azienda di
promozione turistica
sono soggetti
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
della somma di
lire 150.000
a 300.000.
3. La violazione
delle disposizioni
dell'articolo
22 comporta la
sanzione amministrativa
del pagamento
della somma da
lire 500.000
a lire 1.000.000.
4. ..... (comma
abrogato con
L.R. 20.01.1997,
n. 12)
5. ..... (comma
abrogato con
L.R. 20.01.1997,
n. 12)
6. Il superamento
della capacità ricettiva
consentita comporta
la sanzione amministrativa
del pagamento
della somma da
lire 500.000
a lire 1.000.000.
7. La violazione
delle altre norme
della presente
legge per le
quali non siano
previste specifiche
sanzioni amministrative
comporta la sanzione
amministrativa
del pagamento
della somma da
lire 300.000
a lire 600.000.
8. In caso di
recidiva le sanzioni
previste ai comuni
precedenti sono
raddoppiate e
nei casi più gravi
si può procedere
alla revoca della
autorizzazione.
9. Sono fatte
salve le sanzioni
previste da leggi
statali e regionali
per la violazione
nell'esercizio
di attività ricettive
di norme riguardanti
la pubblica sicurezza,
la tutela igienicosanitaria,
la prevenzione
incendi ed infortuni,
l'uso e la tutela
del suolo, la
salvaguardia
dell'ambiente,
l'iscrizione
al registro degli
esercenti il
commercio."
Nota all'art.
4, comma 1:
Il testo vigente
dell'art. 5 della
L.R. 14 luglio
1997, n. 41 (Disciplina
delle attività di
organizzazione
ed intermediazione
di viaggi e turismo),
così come
modificato dalla
presente legge, è il
seguente:
"
Art. 5 - (Autorizzazione)
1. L'esercizio
della attività delle
imprese di viaggio
e turismo di
cui all'articolo
3 è soggetto
ad autorizzazione
rilasciata dal
Comune nel cui
territorio si
intende porre
la sede dell'agenzia.
2. Fermo restando
quanto previsto
dalla vigente
normativa antimafia,
l'autorizzazione è subordinata
al possesso,
da parte del
direttore tecnico
dell'agenzia,
del requisito
dell'iscrizione
nell'elenco di
cui all'articolo
22.
3. Il Comune
nel rilasciare
l'autorizzazione
valuta la capacità finanziaria
del soggetto
richiedente esclusivamente
in relazione
al requisito
di cui all'articolo
6, comma 3, lettera
d) e accerta
la non esistenza
di agenzie con
denominazione
uguale o simile
già operanti
nel territorio
nazionale. L'agenzia
non può adottare
la denominazione
di Comuni, Province
o Regioni italiane.
4. Per le persone
fisiche o giuridiche
non appartenenti
agli stati dell'Unione
Europea il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato
altresì al
nulla osta previsto
dall'articolo
58 del d.p.r.
24 luglio 1977,
n. 616.
5. L'apertura
di succursali,
filiali e punti
informativi,
anche da parte
di agenzie con
sede principale
in altre regioni,
deve essere comunicata
al Comune nel
cui territorio
si intendono
ubicare i relativi
locali, indicando:
a) la denominazione
dell'agenzia
di viaggi- principale
e gli estremi
del provvedimento
di autorizzazione;
b) l'ubicazione
dei locali di
esercizio;
c) le generalità del
titolare e, se
trattasi di società,
la sua esatta
denominazione
e ragione sociale,
nonché le
generalità del
legale rappresentante
della stessa;
d) le generalità del
direttore tecnico
dell'agenzia
principale e
del responsabile
o referente della
filiale, succursale
o punto informativo;
e) gli estremi
del deposito
cauzionale già versato
nella regione
in cui ha sede
l'agenzia principale
nonché,
qualora tale
importo fosse
inferiore a quello
stabilito dal
comma 1 dell'articolo
14, gli estremi
della fidejussione
in favore del
Comune nel cui
territorio viene
aperta la filiale
o succursale,
di importo pari
alla differenza
tra i valori
di cui alle lettere
a) e b) del comma
1 dell'articolo
14, determinati
sulla base delle
caratteristiche
dell'agenzia
e l'importo del
deposito cauzionale
già versato.
6. L'apertura
di succursali,
filiali e punti
informativi situati
nella stessa
località della
sede principale
o in altre località della
regione, è soggetta
a comunicazione."
Nota all'art.
5, comma 1:
Il testo vigente
dell'art. 6 della
L.R. n. 41/97
(per l'argomento
della legge vedi
nella nota all'art.
4, comma 1),
così come
modificato dalla
presente legge, è il
seguente:
" Art. 6 - (Domanda
per il rilascio
dell'autorizzazione)
- 1. La domanda
per ottenere
l'autorizzazione
di cui all'articolo
5 deve essere
presentata al
Comune competente
per territorio
e deve contenere:
a) le complete
generalità del
titolare ovvero,
per le società,
la denominazione,
la ragione sociale,
le complete generalità del
legale rappresentante
della stessa;
b) l'indicazione
del codice fiscale
o della partita
IVA;
c) le complete
generalità della
persona che assume
la direzione
tecnica dell'agenzia
ed il certificato
di iscrizione
all'elenco di
cui all'articolo
22;
d) la denominazione
prescelta per
la istituenda
agenzia con indicate,
in subordine,
altre due denominazioni;
e) l'ubicazione
della sede di
servizio;
f) l'esatta indicazione
delle attività che
si intende esercitare
con riferimento
agli articoli
3 e 4.
2. Nella domanda
il richiedente
deve altresì dichiarare
il possesso dei
requisiti soggettivi
previsti dagli
articoli 11 e
12 del testo
unico delle leggi
di pubblica sicurezza,
nonché indicare
le generalità del
direttore tecnico
responsabile
dell'attività dell'agenzia
di viaggio e
turismo.
3. Alla domanda
di cui al comma
1 deve essere
allegata la seguente
documentazione:
a) certificato
di cittadinanza
e residenza del
titolare ovvero
del legale rappresentante
della società;
b) copia autenticata
dell'atto costitutivo
se trattasi di
società;
c) certificato
generale del
casellario giudiziale
e certificato
dei carichi pendenti,
nonché certificazione
di cui alla legge
19 marzo 1990,
n. 55 del titolare
dell'impresa
o del legale
rappresentante
e degli amministratori
della società nonché del
direttore tecnico;
d) certificato
del tribunale
attestante che
nei confronti
della società ovvero
del titolare
dell'impresa
individuale non
sono in corso
procedure concorsuali
ed esecutive.
4. Per i cittadini
di Stati esteri
gli atti di cui
al comma 3 sono
sostituiti da
documenti equipollenti
rilasciati dall'autorità amministrativa
o giudiziaria
dei paesi di
origine.
5. Qualora nel
paese di origine
non vengano rilasciati
gli attestati
di cui al comma
3, gli stessi
sono sostituiti
da dichiarazioni
sostitutive di
atto notorio."
Nota all'art.
6, comma 1:
Il testo vigente
dell'art. 21
della L.R. n.
41/97 (per l'argomento
della legge vedi
nella nota all'art.
4, comma 1),
così come
modificato dalla
presente legge, è il
seguente:
"
Art. 21 - (Commissione
giudicatrice
di esame) - 1.
Presso la Regione è istituita
una commissione
giudicatrice
di esame per
l'accertamento
dell'idoneità all'esercizio
della professione
di direttore
tecnico di agenzia
di viaggio e
turismo composta
da:
a) un Dirigente
del servizio
competente della
Regione, designato
dalla Giunta
regionale, che
la presiede;
b) un titolare
di agenzia di
viaggio e turismo
operante nella
regione, designato
dalle associazioni
di categoria
più rappresentative
a livello regionale;
c) un direttore
tecnico di agenzia
di viaggio e
turismo sorteggiato
tra quelli iscritti
nell'elenco di
cui all'articolo
22 con almeno
cinque anni di
servizio prestato
in un'agenzia
di viaggio e
turismo;
d) tre docenti,
o comunque esperti,
nelle diverse
materie d'esame;
e) un docente
per ciascuna
lingua estera
oggetto di esame.
2. Le funzioni
di segretario
della commissione
sono svolte da
un dipendete
della Regione
con qualifica
non inferiore
all'ottava.
3. La commissione
giudicatrice
nominata con
deliberazione
della Giunta
regionale, resta
in carica per
quattro anni
ed i suoi membri
possono essere
riconfermati
per una sola
volta.
4. Per ogni membro
effettivo e per
il segretario
della commissione
viene nominato
un membro supplente.
Le sedute della
commissione sono
valide qualora
siano presenti
i componenti
di cui al comma
1, lettere a)
e d), nonché,
in sede di esame
e di valutazione
di ciascun candidato,
quelli di cui
alla lettera
e).
5. Ai componenti
della commissione
anche se dipendenti
regionali e al
segretario spettano,
per ogni seduta
effettuata ai
sensi e per gli
effetti della
deliberazione
della Giunta
regionale n.
4727 del 28 dicembre
1994 e successive
modificazioni
e in caso di
missione, i compensi
fissati dalla
Regione nei limiti
previsti dalla
l.r. 2 agosto
1984, n. 20 e
successive modificazioni
e integrazioni.
6. La Regione
rilascia all'interessato
che abbia superato
positivamente
l'esame l'attestato
di idoneità e
abilitazione
all'esercizio
della professione
di direttore
tecnico di agenzia
di viaggio e
turismo."
a) NOTIZIE RELATIVE
AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:
* Proposta di
legge a iniziativa
del Consigliere
Brachetta n.
391 del 13 settembre
1999;
* Proposta di
legge a iniziativa
della giunta
regionale n.
395 del 30 settembre
1999;
* Relazione della
III commissione
permanente in
data 12 dicembre
1999;
* Deliberazione
legislativa approvata
dal consiglio
regionale nella
seduta del 12
gennaio 2000,
n. 276, vistata
dal commissario
del governo il
12/2/2000, prot.
n. 231/2000.
b) SERVIZIO REGIONALE
RESPONSABILE
DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO TURISMO
E ATTIVITA' RICETTIVA.