ARTICOLO
1
FINALITA’
1. La presente legge detta
disposizioni in materia di
strutture ricettive, ad integrazione
della legge regionale 3 maggio
1995, n. 19.
2.
La Regione,
al fine di qualificare
lo sviluppo dell'attività turistico-ricettiva
in tutte le sue
forme, istituisce
la formula "Bed
and Breakfast"
3.
L'attività di "Bed
and Breakfast" è vietata
alle società di
capitale.
ARTICOLO 2
DEFINIZIONI E
CARATTERISTICHE
1. Si definisce "Bed
and Breakfast" l'attività ricettiva
a conduzione
familiare svolta
da parte dell'operatore
nella sua abituale
residenza e consistente
nell'offerta
al turista dell'alloggio
e della prima
colazione.
2.
L'esercizio
dell'attività di "Bed
and Breakfast" non
costituisce cambio
di destinazione
d'uso dell'immobile
e comporta per
il possessore
dell'abitazione
l'obbligo di
residenza nell'immobile.
ARTICOLO 3
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
1. L'attività ricettiva
a conduzione
familiare "Bed
and Breakfast" può essere
svolta in costruzioni
unifamiliari
con ingresso
autonomo ovvero
in edifici con
più unità immobiliari
ovvero in unità residenziali
rurali.
2.
L'attività ricettiva
a conduzione
familiare "Bed
and Breakfast" può essere
esercitata:
a) con una permanenza
degli ospiti
per un periodo
non superiore
a trenta giorni
consecutivi;
b)
in non più di
tre camere e
sei posti letto
nell'unità abitativa
ad uso residenziale.
Qualora l'attività si
svolga in più di
una stanza dovranno
comunque essere
garantiti non
meno di due servizi
igienici.
3. Il servizio
deve essere assicurato
avvalendosi della
normale organizzazione
familiare e fornendo
esclusivamente
agli ospiti cibi
e bevande per
la prima colazione.
La somministrazione
dei prodotti
per la primacolazione
avviene con l'utilizzo
di alimenti preconfezionati
e non manipolati.
In caso di somministrazione
di prodotti non
preconfezionati
si fa obbligo
di indicare gli
ingredienti utilizzati.
4.
Il responsabile
dell'attività è la
persona fisica
che possiede
l'immobile a
titolo di proprietà o
di affitto.
5.
L'esercizio
dell'attività non
comporta l'obbligo
di iscrizione
al Registro delle
imprese turistiche
di cui all'articolo
5 della legge
n. 217/1983.
6.
L'assessorato
regionale al "turismo",
in considerazione
dei servizi forniti
e delle caratteristiche
dell'alloggio,
classificherà in
categorie l'esercizio.
ARTICOLO 4
REQUISITI E SERVIZI
MINIMI
1. I locali
dell'unità abitativa
destinati all'attività turistico-ricettiva
devono possedere
i requisiti igienico-sanitari
previsti per
l'uso abitativo
dal Regolamento
edilizio comunale
e dal Regolamento
d'igiene, e devono
essere dotati
di impiantistica
a norma di legge.
2. Devono essere
assicurati i
seguenti servizi
minimi:
a) pulizia quotidiana
dei locali;
b) fornitura
e cambio della
biancheria compresa
quella da bagno,
due volte a settimana
e a cambio dell'ospite;
c) fornitura
ed energia elettrica,
acqua calda e
fredda, riscaldamento;
d) somministrazione
della prima colazione.
ARTICOLO 5
SIMBOLO IDENTIFICATIVO
DELL’ATTIVITA’ DI
BED AND BREAKFAST
1. La Giunta
regionale adotta
un simbolo tipo
identificativo
del "Bed
and Breakfast" in
Molise, da affiggere
all'esterno delle
sedi di esercizio
dell'attività.
2. La Giunta
regionale, sentita
la competente
Commissione consiliare,
definisce un
piano annuale
per la promozione
dell'attività di "Bed
and Breakfast".
ARTICOLO 6
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
1. L'inizio dell'attività ricettiva "Bed
and Breakfast" è subordinato
alla preventiva
comunicazione
al Comune competente
per territorio
ai sensi dell'articolo
19 della legge
n. 241/1990,
sulla base di
idonea dichiarazione
sostitutiva di
atto di notorietà.
2.
La denuncia
di cui al comma
1 dovrà indicare:
a) le generalità del
titolare;
b) l'ubicazione
e la denominazione
dell'esercizio;
c) il numero
delle camere,
dei posti letto
e dei servizi
igienici;
d) i servizi
aggiuntivi offerti
rispetto a quelli
minimi;
e) il periodo
di esercizio
dell'attività e
l'eventuale periodo
di chiusura a
scelta nell'arco
dell'anno;
f) l possesso
dei requisiti
previsti dall'articolo
11 delTesto Unico
delle leggi di
pubblica sicurezza
approvato con
R.D.L. 18 giugno
1931 n. 773,
e successive
modificazioni;
g) il possesso
da parte dell'immobile
dei requisiti
igienico-sanitari
previsti dai
regolamenti comunali
edilizi e di
igiene;
h) i prezzi massimi
e minimi da praticare.
3. Alla comunicazione
dovranno essere
allegati i seguenti
documenti:
a) planimetria
dell'unità immobiliare,
con indicazione
della superficie
utile e dei vani
e servizi, delle
aree di pertinenza,
evidenziando
le parti messe
adisposizione
degli ospiti;
b) atto in copia
conforme all'originale
comprovante la
disponibilità dell'immobile
(compravendita,
locazione o altro);
c) atto di assenso
a firma dei proprietari
o comproprietari
nel caso di istanza
presentata da
altri;
d) atto di approvazione
dell'assemblea
condominiale
nel caso di ospitalità in
edifici composti
da più unità immobiliari.
4.
Il Comune,
entro sessanta
giorni, provvede
ad effettuare
un sopralluogo
per la verifica
dell'idoneità della
struttura all'esercizio
dell'attività,
il cui esito
sarà comunicato
alla Regione
- Assessorato
al "turismo" -,
alla Provincia,
all'Ente di Turismo
competente per
territorio, oltre
che all'interessato.
5.
Non è consentito
adottare la stessa
denominazione
all'interno del
territorio comunale.
6.
Presso i Comuni è istituito
l'albo degli
operatori del "Bed
and Breakfast" a
fini dell'attività di
informazione
turistica, dandone
informazione
all'Assessorato
al turismo" della
Regione. L'elenco
aggiornato è comunicato
entro il mese
di gennaio di
ogni anno agli
enti di cui al
precedente comma
4.
ARTICOLO 7
OBBLIGHI DEL
TITOLARE
1. Il soggetto
che esercita
l'attività di "Bed
and Breakfast" è responsabile
dell'osservanza
delle disposizioni
previste nella
presente legge
nonché nelle
leggi e nel regolamento
di Pubblica sicurezza
ed in ogni altra
legge o regolamento
dello Stato o
di enti pubblici
territoriali.
2. È fatto
obbligo all'operatore
di esporre in
modo visibile
all'interno della
struttura ricettiva
i seguenti dati:
a) la capacità ricettiva
massima;
b) il tariffario;
c) il periodo
di apertura e
di chiusura.
3. È fatto
obbligo agli
operatori di
esporre all'esterno
il marchio identificativo
del "Bed
and Breakfast" secondo
la tipologia
fornita dalla
Regione Molise.
4.
Il cambio di
titolarità di
gestione, la
sospensione o
lacessazione
dell'attività sono
preventivamente
comunicati al
Comune ed alla
Regione.
ARTICOLO 8
VIGILANZA E CONTROLLI
1. Il Comune
esercita la vigilanza
sull'attività di "Bed
and Breakfast" e
provvede ad effettuare
sopralluoghi
al fine di verificare
l'idoneità della
struttura, il
possessoe il
mantenimento
dei requisiti
di cui alla presente
legge.
2.
Nel caso in
cui vengano
rilevate irregolarità strutturali
e/o gestionali,
il Comune procede
alla sospensione
dell'autorizzazione
amministrativa
per un periodo
non superiore
a sei mesi e,
in caso di persistenza
delle irregolarità rilevate,
alla revoca della
stessa.
ARTICOLO 9
SOSPENSIONE E
CESSAZIONE
DELL’ESERCIZIO
1. Il titolare
dell'autorizzazione
amministrativa
che intende sospendere
temporaneamente
l'esercizio deve
darne preventiva
comunicazione
al Comune.
2.
La sospensione
temporanea non
può essere
superiore a sei
mesi, prorogabili
dal Comune -
per comprovati
motivi - per
ulteriori sei
mesi. Decorso
tale termine
l'attività si
considera definitivamente
cessata.
ARTICOLO 10
SANZIONI
1. Ferme le responsabilità penali
per eventuali
dichiarazioni
rese, il responsabile
che viola le
prescrizioni
della presente
legge è punito
con sanzioni
amministrative
pecuniarie stabilite,
in misura minima
e massima, come
segue:
a) apertura abusiva
di un esercizio "Bed
and Breakfast" e/o
omessa denuncia
di inizio attività:
da Euro 258,23
a Euro 1.032,91;
b) omessa esposizione
delle tariffe
applicate:
da Euro 103,29
a Euro 413,17;
c) applicazione
di prezzi difformi
rispetto a quelli
comunicati:
da Euro 206,58
a Euro 826,33,.
d) superamento
della capacità ricettiva
massima consentita:
da Euro 154,94
a Euro 619,75.
2.
L'elevazione
delle contravvenzioni,
in caso di recidiva,
nonché l'introito
delle somme derivanti
dal pagamento
delle relative
sanzioni pecuniarie
sono attribuiti
alla competenza
del Comune dove
ha sede l'attività.
ARTICOLO 11
FACILITAZIONE
FISCALE
1. Gli operatori
di "Bed
and Breakfast" accedono
alle facilitazioni
amministrativo-fiscali
previste dalla
risoluzione n.
180 del 14 dicembre
1998 del Ministero
delle Finanze
in base alla
quale l'attività saltuaria
ed occasionale
di alloggio e
prima colazione è esclusa,
invia generale,
dall'ambito di
applicazione
dell'IVA.
ARTICOLO 12
DICHIARAZIONE
DI URGENZA
1. La presente
legge è dichiarata
urgente, ai sensi
dell'articolo
127 della Costituzione
e dell'articolo
38 dello Statuto
regionale, ed
entra in vigore
il giorno successivo
a quello della
sua pubblicazione
sul Bollettino
Ufficiale della
Regione Molise.
2. È fatto
obbligo a chiunque
spetti di osservarla
e di farla osservare
come legge della
Regione Molise.