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Legge turismo nazionale
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
"Riforma della legislazione nazionale del turismo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001
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Capo
I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
ARTICOLO
1
PRINCIPI
1.
La presente legge
definisce i principi
fondamentali
e gli strumenti
della politica
del turismo in
attuazione degli
articoli 117
e 118 della Costituzione
ed ai sensi dell'articolo
56 del decreto
del Presidente
della Repubblica
24 luglio 1977,
n. 616, della
legge 15 marzo
1997, n. 59,
e del decreto
legislativo 31
marzo 1998, n.
112.
2.
La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale
del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita
culturale e sociale della persona e della collettivita' e per favorire le relazioni
tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale,
regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale
delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni
locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare
riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione,
delle strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla
fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento
ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte
capacita' motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso
l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse ed autonome
espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali
e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato
e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza
del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando
le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
3.
Sono fatti
salvi poteri
e prerogative
delle regioni
a statuto speciale
e delle province
autonome di
Trento e di
Bolzano nelle
materie di
cui alla presente
legge nel rispetto
degli statuti
di autonomia
e delle relative
norme di attuazione.
ARTICOLO
2
COMPETENZE
1.
Lo Stato e le
regioni riconoscono,
sulla base del
principio di
sussidiarieta'
di cui all'articolo
4, comma 3, lettera
a), della legge
15 marzo 1997,
n. 59, il ruolo
dei comuni e
delle province
nei corrispondenti
ambiti territoriali
con particolare
riguardo all'attuazione
delle politiche
intersettoriali
ed infrastrutturali
necessarie alla
qualificazione
dell'offerta
turistica; riconoscono
altresi' l'apporto dei soggetti
privati per la
promozione e
lo sviluppo dell'offerta
turistica.
2.
Le regioni,
in attuazione
dell'articolo
117 della Costituzione,
ai sensi della
legge 15 marzo
1997, n. 59,
e del decreto
legislativo
31 marzo 1998,
n. 112, esercitano
le funzioni
in materia
di turismo
e di industria
alberghiera
sulla base
dei principi
di cui all'articolo
1 della presente
legge.
3.
Le funzioni
e i compiti
conservati
allo Stato
in materia
di turismo,
fino alla data
di entrata
in vigore dei
decreti legislativi
di cui all'articolo
11, comma 1,
lettera a),
della legge
15 marzo 1997,
n. 59, sono
svolti dal
Ministero dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato.
Per i fini
di cui al presente
comma, il Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
cura in particolare
il coordinamento
intersettoriale
degli interventi
statali connessi
al turismo,
nonche' l'indirizzo
e il coordinamento
delle attivita'
promozionali
svolte all'estero,
aventi esclusivo
rilievo nazionale.
Allo stesso
Ministero dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato
spetta la rappresentanza
unitaria in
sede di Consiglio
dell'Unione
europea in
materia di
turismo.
4.
Entro tre mesi
dalla data
di entrata
in vigore della
presente legge
il Presidente
del Consiglio
dei ministri
definisce,
ai sensi dell'articolo
44 del decreto
legislativo
31 marzo 1998,
n. 112, con
proprio decreto,
i principi
e gli obiettivi
per la valorizzazione
e lo sviluppo
del sistema
turistico.
Il decreto
e' adottato
d'intesa con
la Conferenza permanente
per i rapporti
tra lo Stato,
le regioni
e le province
autonome di
Trento e di
Bolzano, sentite
le associazioni
di categoria
degli operatori
turistici e
dei consumatori.
Lo schema di
decreto e'
trasmesso alla
Camera dei
deputati e
al Senato della
Repubblica
ai fini della
espressione
del parere
da parte delle
competenti
Commissioni parlamentari
permanenti.
Il decreto,
al fine di
assicurare
l'unitarieta'
del comparto
turistico e
la tutela dei
consumatori,
delle imprese
e delle professioni
turistiche,
stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione
e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore
e delle attivita' di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio nazionale
delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di standard
omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo e delle unita' abitative
delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese turistiche
cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono
attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni,
anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale
delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di profili
omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalita'
emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' ricettive gestite senza
scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze
concessi per attivita' turistico-ricreative, di determinazione, riscossione
e ripartizione dei relativi canoni, nonche' di durata delle concessioni, al
fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo
delle attivita' imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito
per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese che operano
nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio
delle professioni turistiche.
5.
Il decreto
di cui al comma
4 formula altresi'
principi ed
obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico di cui deve tenere
conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento
dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei
fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti
dall'articolo 5, nonche' dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture
integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione
dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali
interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati
a sostegno dell'attivita' turistica, quali campi da golf, impianti a fune,
sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti
del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale
e allo sviluppo delle attivita' economiche, in campo turistico, attraverso
l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6.
Nel rispetto
dei principi
di completezza
ed integralita'
delle modalita'
attuative,
di efficienza,
economicita'
e semplificazione
dell'azione
amministrativa,
di sussidiarieta'
nei rapporti
con le autonomie
territoriali
e funzionali,
ciascuna regione,
entro nove
mesi dalla
data di emanazione
del decreto
di cui al comma
4, da' attuazione
ai principi
e agli obiettivi stabiliti dalla
presente legge
e contenuti
nel decreto
di cui al medesimo
comma 4.
7.
Allo scopo
di tutelare
e salvaguardare
gli interessi
unitari non
frazionabili,
in materia
di liberta'
di impresa
e di tutela
del consumatore,
le disposizioni
contenute nel
decreto di
cui al comma
4 si applicano,
decorsi inutilmente
i termini di
cui al comma
6, alle regioni
a statuto ordinario,
fino alla data
di entrata
in vigore di
ciascuna disciplina regionale di
attuazione
delle linee
guida, adottata
secondo le
modalita' di
cui al medesimo
comma 6.
8.
Per le successive
modifiche e
integrazioni
al decreto
di cui al comma
4 si applicano
le medesime
procedure previste
dall'articolo
44 del decreto
legislativo
31 marzo 1998,
n. 112, e dalla
presente legge.
I termini previsti
da tali disposizioni
sono ridotti
alla meta'.
ARTICOLO
3
CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO
1.
E' istituita
la Conferenza
nazionale del
turismo. La Presidenza
del Consiglio
dei ministri
indice almeno
ogni due anni
la Conferenza,
che e' organizzata
dal Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato,
d'intesa con
la Conferenza
permanente per
i rapporti tra
lo Stato, le
regioni e le
province autonome
di Trento e di
Bolzano. Sono
convocati per
la Conferenza: i rappresentanti
della Conferenza
dei Presidenti
delle regioni
e delle province
autonome di Trento
e di Bolzano,
i rappresentanti
dell'Associazione
nazionale dei
comuni italiani
(ANCI), dell'Unione
delle province
d'Italia (UPI)
e dell'Unione
nazionale comuni
comunita' enti
montani (UNCEM),
del Consiglio
nazionale dell'economia
e del lavoro
(CNEL) e delle
altre autonomie
territoriali
e funzionali, i rappresentanti
delle associazioni maggiormente
rappresentative
degli imprenditori
turistici, dei
consumatori,
del turismo sociale,
delle associazioni
pro loco, delle
associazioni
senza scopo di
lucro operanti
nel settore del
turismo, delle
associazioni
ambientaliste
e delle organizzazioni
sindacali dei
lavoratori. La
Conferenza esprime
orientamenti
per la definizione
e gli aggiornamenti
del documento
contenente le
linee guida. La Conferenza,
inoltre, ha lo
scopo di verificare
l'attuazione
delle linee guida,
con particolare
riferimento alle
politiche turistiche
e a quelle intersettoriali
riferite al turismo,
e di favorire
il confronto
tra le istituzioni
e le rappresentanze
del settore.
Gli atti conclusivi
di ciascuna Conferenza
sono trasmessi
alle Commissioni
parlamentari
competenti.
2.
Agli oneri
derivanti dal
funzionamento
della Conferenza,
pari a lire
100 milioni
annue a decorrere
dall'anno 2000,
si provvede
nell'ambito
degli ordinari
stanziamenti
del Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato.
ARTICOLO
4
PROMOZIONE DEI DIRITTI DEL TURISTA
1.
La Carta dei
diritti del turista,
redatta dal Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato,
in almeno quattro
lingue, sentite
le organizzazioni
imprenditoriali
e sindacali del
settore turistico,
nonche' le associazioni
nazionali di
tutela dei consumatori
contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di
servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto,
comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e
di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta
turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento
a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998,
n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto
aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto
su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle
agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle
norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative
competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema
turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale
e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione
e la riconoscibilita' del sistema turistico.
2.
Ad integrazione
di quanto stabilito
alla lettera
b) del comma
1 del presente
articolo, al
decreto legislativo
9 novembre
1998, n. 427,
di attuazione
della direttiva
94/47/CE, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' sostituita dalla seguente:
" d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera,
o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo,
su cui verte il diritto oggetto del contratto";
b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
" Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la forma
giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore
a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio
dello Stato e' obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia
della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria
o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di
costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di
nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la
preventiva escussione del venditore".
3.
Le camere di
commercio,
industria,
artigianato
e agricoltura,
singolarmente
o in forma
associata ai
sensi dell'articolo
2, comma 4,
lettera a),
della legge
29 dicembre
1993, n. 580,
costituiscono
le commissioni
arbitrali e
conciliative
per la risoluzione
delle controversie
tra imprese
e tra imprese
e consumatori
ed utenti inerenti
la fornitura di servizi
turistici.
E' fatta salva
la facolta'
degli utenti,
in caso di
conciliazione
per la risoluzione
di controversie
con le imprese
turistiche,
di avvalersi
delle associazioni
dei consumatori.
ARTICOLO
5
SISTEMI TURISTICI LOCALI
1.
Si definiscono
sistemi turistici
locali i contesti
turistici omogenei
o integrati,
comprendenti
ambiti territoriali
appartenenti
anche a regioni
diverse, caratterizzati
dall'offerta
integrata di
beni culturali,
ambientali e
di attrazioni
turistiche, compresi
i prodotti tipici
dell'agricoltura
e dell'artigianato
locale, o dalla
presenza diffusa
di imprese turistiche
singole o associate.
2.
Gli enti locali
o soggetti
privati, singoli
o associati,
promuovono
i sistemi turistici
locali attraverso
forme di concertazione
con gli enti
funzionali,
con le associazioni
di categoria
che concorrono
alla formazione
dell'offerta
turistica,
nonche' con
i soggetti
pubblici e
privati interessati.
3.
Nell'ambito
delle proprie
funzioni di
programmazione
e per favorire
l'integrazione
tra politiche
del turismo
e politiche
di governo
del territorio
e di sviluppo
economico,
le regioni
provvedono,
ai sensi del
capo V del
titolo II della
parte I del
testo unico
delle leggi
sull'ordinamento
degli enti
locali, approvato
con decreto legislativo
18 agosto 2000,
n. 267, e del
titolo II,
capo III, del
decreto legislativo
31 marzo 1998,
n. 112, a riconoscere
i sistemi turistici
locali di cui
al presente
articolo.
4.
Fermi restando
i limiti previsti
dalla disciplina
comunitaria
in materia
di aiuti di
Stato alle
imprese, le
regioni, nei
limiti delle
risorse rivenienti
dal Fondo di
cui all'articolo
6 della presente
legge, definiscono
le modalita'
e la misura
del finanziamento
dei progetti
di sviluppo
dei sistemi
turistici locali,
predisposti
da soggetti
pubblici o privati, in
forma singola
o associata,
che perseguono,
in particolare,
le seguenti
finalita':
a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e di integrazione tra le
imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione
dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle
localita' ad alta intensita' di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza
ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi
al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorita' per
gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la
standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo
di marchi di qualita', di certificazione ecologica e di qualita', e di club
di prodotto, nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione
della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
5.
Il Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato,
a decorrere
dall'esercizio
finanziario
2001, nell'ambito
delle disponibilita'
assegnate dalla
legge finanziaria
al Fondo unico
per gli incentivi
alle imprese,
di cui all'articolo
52 della legge
23 dicembre
1998, n. 448,
provvede agli
interventi
di cofinanziamento
a favore dei
sistemi turistici
locali per
i progetti di sviluppo
che prestino
ambiti interregionali
o sovraregionali.
Con decreto
del Ministro
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato,
sentita la
Conferenza
permanente
per i rapporti
tra lo Stato,
le regioni
e le province
autonome di
Trento e di
Bolzano, sono
definiti i
criteri e le
modalita' per
la gestione
dell'intervento
del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese.
6.
Possono essere
destinate ulteriori
provvidenze
ed agevolazioni
allo sviluppo
dei sistemi
turistici locali,
con particolare
riferimento
a quelli di
cui fanno parte
i comuni caratterizzati
da un afflusso
di turisti
tale da alterare,
in un periodo
dell'anno non
inferiore a
tre mesi, il
parametro dei
residenti.
ARTICOLO
6
FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA
1.
Al fine di migliorare
la qualita' dell'offerta
turistica, e'
istituito, presso
il Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato,
un apposito Fondo
di cofinanziamento,
alimentato dalle
risorse di cui
all'autorizzazione
di spesa stabilita
dall'articolo
12 per gli interventi
di cui all'articolo
5.
2.
Le risorse
di cui al comma
1 vengono ripartite
per il 70 per
cento tra le
regioni e le
province autonome
di Trento e
di Bolzano
che erogano
le somme per
gli interventi
di cui al medesimo
comma. I criteri
e le modalita'
di ripartizione
delle disponibilita'
del Fondo sono
determinati
con decreto
del Ministro
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato,
previa intesa in sede di
Conferenza
unificata di
cui all'articolo
8 del decreto
legislativo
28 agosto 1997,
n. 281.
3.
Il Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato
ripartisce
tra le regioni
e le province
autonome di
Trento e di
Bolzano il
restante 30
per cento delle
risorse del
Fondo di cui
al comma 1,
attraverso
bandi annuali
di concorso
predisposti
sentita la
citata Conferenza
unificata.
A tale fine
le regioni
e le province autonome di
Trento e di
Bolzano predispongono,
sentiti gli
enti locali
promotori e
le associazioni
di categoria
interessate,
piani di interventi
finalizzati
al miglioramento
della qualita'
dell'offerta
turistica,
ivi compresa
la promozione
e lo sviluppo
dei sistemi
turistici locali
di cui all'articolo
5, con impegni
di spesa, coperti
con fondi propri,
non inferiori
al 50 per cento della spesa
prevista.
4.
Il Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato,
entro tre mesi
dalla pubblicazione
del bando,
predispone
la graduatoria,
ed eroga i
contributi
entro sessanta
giorni dalla
pubblicazione
della stessa.
Capo
II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
ARTICOLO
7
IMPRESE TURISTICHE E ATTIVITA' PROFESSIONALI
1.
Sono imprese
turistiche quelle
che esercitano
attivita' economiche,
organizzate per
la produzione,
la commercializzazione,
l'intermediazione
e la gestione
di prodotti,
di servizi, tra
cui gli stabilimenti
balneari, di
infrastrutture
e di esercizi,
compresi quelli
di somministrazione
facenti parte
dei sistemi turistici
locali, concorrenti
alla formazione
dell'offerta
turistica.
2.
L'individuazione
delle tipologie
di imprese
turistiche
di cui al comma
1 e' predisposta
ai sensi dell'articolo
2, comma 4,
lettera b).
3.
L'iscrizione
al registro
delle imprese
di cui alla
legge 29 dicembre
1993, n. 580,
da effettuare
nei termini
e secondo le
modalita' di
cui al decreto
del Presidente
della Repubblica
7 dicembre
1995, n. 581,
costituisce
condizione
per l'esercizio
dell'attivita'
turistica.
4.
Fermi restando
i limiti previsti
dalla disciplina
comunitaria
in materia
di aiuti di
Stato alle
imprese, alle
imprese turistiche
sono estesi
le agevolazioni,
i contributi,
le sovvenzioni,
gli incentivi
e i benefici
di qualsiasi
genere previsti
dalle norme
vigenti per
l'industria,
cosi' come
definita dall'articolo
17 del decreto
legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nei
limiti delle
risorse finanziarie
a tale fine
disponibili
ed in conformita'
ai criteri
definiti dalla
normativa vigente.
5.
Sono professioni
turistiche
quelle che
organizzano
e forniscono
servizi di
promozione
dell'attivita'
turistica,
nonche' servizi
di assistenza,
accoglienza,
accompagnamento
e guida dei
turisti.
6.
Le regioni
autorizzano
all'esercizio
dell'attivita'
di cui al comma
5. L'autorizzazione,
fatta eccezione
per le guide,
ha validita'
su tutto il
territorio
nazionale,
in conformita'
ai requisiti
e alle modalita'
previsti ai
sensi dell'articolo
2, comma 4,
lettera g).
7.
Le imprese
turistiche
e gli esercenti
professioni
turistiche
non appartenenti
ai Paesi membri
dell'Unione
europea possono
essere autorizzati
a stabilirsi
e ad esercitare
le loro attivita'
in Italia,
secondo il
principio di
reciprocita',
previa iscrizione
delle imprese
nel registro
di cui al comma
3, a condizione
che posseggano
i requisiti
richiesti, nonche' previo
accertamento,
per gli esercenti
le attivita'
professionali
del turismo,
dei requisiti
richiesti dalle
leggi regionali
e dal decreto
del Presidente
del Consiglio
dei ministri
di cui all'articolo
44 del decreto
legislativo
31 marzo 1998,
n. 112.
8.
Sono fatte
salve le abilitazioni
gia' conseguite
alla data di
entrata in
vigore della
presente legge.
9.
Le associazioni
senza scopo
di lucro, che
operano per
finalita' ricreative,
culturali,
religiose o
sociali, sono
autorizzate
ad esercitare
le attivita'
di cui al comma
1 esclusivamente
per i propri
aderenti ed
associati anche
se appartenenti
ad associazioni
straniere aventi
finalita' analoghe
e legate fra
di loro da
accordi internazionali
di collaborazione.
A tal fine le predette
associazioni
devono uniformarsi
a quanto previsto
dalla Convenzione
internazionale
relativa al
contratto di
viaggio (CCV),
resa esecutiva
con legge 27
dicembre 1977,
n. 1084, dal
decreto legislativo
23 novembre
1991, n. 392,
di attuazione
della direttiva
n. 82/470/CEE
nella parte
concernente
gli agenti
di viaggio
e turismo,
e dal decreto
legislativo
17 marzo 1995,
n. 111, di
attuazione
della direttiva
n. 90/314/CEE
concernente
i viaggi, le
vacanze ed
i circuiti "tutto
compreso".
10.
Le associazioni
senza scopo
di lucro che
operano per
la promozione
del turismo
giovanile,
culturale,
dei disabili
e comunque
delle fasce
meno abbienti
della popolazione,
nonche' le
associazioni
pro loco, sono
ammesse, senza
nuovi o maggiori
oneri per il
bilancio dello
Stato, ai benefici
di cui alla
legge 11 luglio
1986, n. 390,
e successive modificazioni,
relativamente
ai propri fini
istituzionali.
Capo
III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO
TURISTICO
ARTICOLO
8
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 109 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO
1931, N. 773
1.
L'articolo 109
del testo unico
delle leggi di
pubblica sicurezza,
approvato con
regio decreto
18 giugno 1931,
n. 773, e successive
modificazioni,
e' sostituito
dal seguente:
" Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture
ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche'
i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere,
ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione
dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla
provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della
carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo
le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto
o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono
tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita'
conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche
se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per
i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata
da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per
i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti
a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle
persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore
successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare
tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente
competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o
telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno".
ARTICOLO
9
SEMPLIFICAZIONI
1.
L'apertura e
il trasferimento
di sede degli
esercizi ricettivi
sono soggetti
ad autorizzazione,
rilasciata dal
sindaco del comune
nel cui territorio
e' ubicato l'esercizio.
Il rilascio dell'autorizzazione
abilita ad effettuare,
unitamente alla
prestazione del
servizio ricettivo,
la somministrazione
di alimenti e
bevande alle
persone alloggiate,
ai loro ospiti
ed a coloro che
sono ospitati
nella struttura
ricettiva in occasione di
manifestazioni
e convegni organizzati.
La medesima autorizzazione
abilita altresi'
alla fornitura
di giornali,
riviste, pellicole
per uso fotografico
e di registrazione
audiovisiva,
cartoline e francobolli
alle persone
alloggiate, nonche'
ad installare,
ad uso esclusivo
di dette persone,
attrezzature
e strutture a
carattere ricreativo,
per le quali
e' fatta salva
la vigente disciplina
in materia di
sicurezza e di igiene e sanita'.
2.
L'autorizzazione
di cui al comma
1 e' rilasciata
anche ai fini
di cui all'articolo
86 del testo
unico delle
leggi di pubblica
sicurezza,
approvato con
regio decreto
18 giugno 1931,
n. 773. Le
attivita' ricettive
devono essere
esercitate
nel rispetto
delle vigenti
norme, prescrizioni
e autorizzazioni
in materia
edilizia, urbanistica,
igienico-sanitaria
e di pubblica
sicurezza, nonche' di
quelle sulla
destinazione
d'uso dei locali
e degli edifici.
3.
Nel caso di
chiusura dell'esercizio
ricettivo per
un periodo
superiore agli
otto giorni,
il titolare
dell'autorizzazione
e' tenuto a
darne comunicazione
al sindaco.
4.
L'autorizzazione
di cui al comma
1 e' revocata
dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata
necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del
rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore
a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' iscritto nel registro
di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali
ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita' dalle regioni o alle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,
nonche' a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare
sospeso dall'attivita' ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia
provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5.
Il comma 3
dell'articolo
17-ter del
testo unico
delle leggi
di pubblica
sicurezza,
approvato con
regio decreto
18 giugno 1931,
n. 773, e successive
modificazioni,
e' sostituito
dal seguente:
" 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico
ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato,
la cessazione dell'attivita' condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in
caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata
per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per
un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma
4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita'
o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi trenta giorni dalla
data di violazione. Non si da' comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione
qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato
le relative procedure amministrative".
6.
I procedimenti
amministrativi
per il rilascio
di licenze,
autorizzazioni
e nulla osta
riguardanti
le attivita'
e le professioni
turistiche
si conformano
ai principi
di speditezza,
unicita' e
semplificazione,
ivi compresa
l'introduzione
degli sportelli
unici, e si
uniformano
alle procedure
previste in
materia di
autorizzazione
delle altre attivita' produttive,
se piu' favorevoli.
Le regioni
provvedono
a dare attuazione
al presente
comma. I comuni
esercitano
le loro funzioni
in materia
tenendo conto
della necessita'
di ricondurre
ad unita' i
procedimenti
autorizzatori
per le attivita'
e professioni
turistiche,
attribuendo
ad un'unica
struttura organizzativa
la responsabilita'
del procedimento,
fatto salvo
quanto previsto
dalla legge
6 dicembre
1991, n. 394.
E' estesa alle
imprese turistiche
la disciplina
recata dagli
articoli 23,
24 e 25 del
decreto legislativo
31 marzo 1998,
n. 112, e dal
relativo regolamento
attuativo.
ARTICOLO
10
FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO
1.
E' istituito
presso il Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato
un Fondo di rotazione
per il prestito
ed il risparmio
turistico, di
seguito denominato "Fondo",
al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private
quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da
soggetti pubblici o privati.
2.
Il Fondo eroga
prestiti turistici
a tassi agevolati
e favorisce
il risparmio
turistico delle
famiglie e
dei singoli
con reddito
al di sotto
di un limite
fissato ogni
tre anni con
decreto del
Ministro dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato,
secondo i criteri
di valutazione
individuati
nel decreto
legislativo
31 marzo 1998,
n. 109. Le
agevolazioni sono prioritariamente
finalizzate
al sostegno
di pacchetti
vacanza relativi
al territorio
nazionale e
preferibilmente
localizzati
in periodi
di bassa stagione,
in modo da
concretizzare
strategie per
destagionalizzare
i flussi turistici.
Hanno inoltre
priorita' nell'assegnazione
delle agevolazioni
le istanze
relative a
pacchetti di
vacanza localizzati
nell'ambito
delle aree depresse.
3.
Il Ministro
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato,
allo scopo
di collegare
il Fondo con
un sistema
di buoni vacanza
gestito a livello
nazionale dalle
associazioni
non-profit,
dalle associazioni
delle imprese
turistiche
e dalle istituzioni
bancarie e
finanziarie,
previa intesa
nella Conferenza
permanente
per i rapporti
tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di
Trento e di
Bolzano, entro
novanta giorni
dalla data
di entrata
in vigore della
presente legge
provvede con
decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione
per interventi di solidarieta' a favore dei soggetti piu' bisognosi.
4.
Al fine di
consentire
l'avvio della
gestione del
Fondo di cui
al comma 1
e' autorizzato
un conferimento
entro il limite
di lire 7 miliardi
annue nel triennio
2000- 2002.
5.
All'onere derivante
dall'attuazione
del presente
articolo, valutatoin
lire 7 miliardi
annue nel triennio
2000-2002,
si fa fronte
mediante corrispondente
riduzione dello
stanziamento
iscritto, ai
fini del bilancio
triennale 2000-2002,
nell'ambito
dell'unita'
previsionale
di base di
conto capitale "Fondo
speciale" dello
stato di previsione
del Ministero
del tesoro,
del bilancio
e della programmazione
economica per
l'anno finanziario
2000, allo
scopo parzialmente
utilizzando
l'accantonamento
relativo al
Ministero dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato.
Capo
IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
ARTICOLO
11
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1.
E' abrogato il
regio decreto-legge
24 ottobre 1935,
n. 2049, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 26
marzo 1936, n.
526, e successive
modificazioni.
2.
Alle imprese
ricettive non
si applica
l'articolo
99 del testo
unico delle
leggi di pubblica
sicurezza,
approvato con
regio decreto
18 giugno 1931,
n. 773.
3.
E' abrogato
l'articolo
266 del regolamento
di esecuzione
del testo unico
delle leggi
di pubblica
sicurezza,
approvato con
regio decreto
6 maggio 1940,
n. 635. Le
disposizioni
degli articoli
152, 153, 154
e 180 del medesimo
regolamento
non si applicano
alle autorizzazioni
di cui all'articolo
9 della presente
legge.
4.
La sezione
speciale del
registro degli
esercenti il
commercio,
istituita dall'articolo
5, comma 2,
della legge
17 maggio 1983,
n. 217, e'
soppressa.
5.
Sono abrogate
le seguenti
disposizioni
del decreto-legge
29 marzo 1995,
n. 97, convertito,
con modificazioni,
dalla legge
30 maggio 1995,
n. 203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore
del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6.
La legge 17
maggio 1983,
n. 217, e'
abrogata a
decorrere dalla
data di entrata
in vigore del
decreto di
cui all'articolo
2, comma 4,
della presente
legge.
7.
Fino alla data
di entrata
in vigore della
disciplina
regionale di
adeguamento
al documento
contenente
le linee guida
di cui all'articolo
2, comma 4,
della presente
legge si applica
la disciplina
riguardante
le superfici
e i volumi
minimi delle
camere d'albergo
prevista dall'articolo
4 del regio
decreto 24
maggio 1925,
n. 1102, e
successive modificazioni,
e dalla lettera
a) del comma
1 dell'articolo
7 del decreto-legge
29 marzo 1995,
n. 97, convertito,
con modificazioni,
dalla legge
30 maggio 1995,
n. 203, come
modificata
dal comma 7
dell'articolo
16 della legge
7 agosto 1997,
n. 266.
8.
A decorrere
dalla stessa
data di cui
al comma 7
cessano di
avere applicazione
le disposizioni,
ad esclusione
del comma 2
dell'articolo
01, del decreto-legge
5 ottobre 1993,
n. 400, convertito,
con modificazioni,
dalla legge
4 dicembre
1993, n. 494,
relative a
concessioni
demaniali marittime
con finalita'
turistico-ricreative,
che risultino
incompatibili
con la nuova disciplina
recata dal
documento contenente
le linee guida
di cui all'articolo
2, comma 4,
lettera l),
della presente
legge e con
la disciplina
regionale di
recepimento
o di adeguamento
alle stesse
linee guida.
ARTICOLO
12
COPERTURA FINANZIARIA
1.
Per il finanziamento
del Fondo di
cui all'articolo
6, e' autorizzata
la spesa di
lire 270 miliardi
per l'anno
2000, di lire
80 miliardi
per l'anno
2001, di lire
55 miliardi
per l'anno
2002 e di lire
5 miliardi
a decorrere
dall'anno 2003.
2.
All'onere derivante
dal comma 1
si provvede,
per l'anno
2000, mediante
corrispondente
riduzione dello
stanziamento
iscritto, ai
fini del bilancio
triennale 2000-2002,
nell'ambito
dell'unita'
previsionale
di base di
conto capitale "Fondo
speciale" dello
stato di previsione
del Ministero
del tesoro,
del bilancio
e della programmazione
economica per
l'anno finanziario
2000, allo
scopo parzialmente
utilizzando
l'accantonamento
relativo al
Ministero medesimo,
e, per il triennio
2001-2003,
mediante corrispondente
riduzione dello
stanziamento
iscritto, ai
fini del bilancio
triennale 2001-2003,
nell'ambito
dell'unita'
previsionale
di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello
stato di previsione
del Ministero
del tesoro,
del bilancio
e della programmazione
economica per
l'anno finanziario
2001, allo
scopo parzialmente
utilizzando
l'accantonamento
relativo al
Ministero medesimo.
Il Ministro
del tesoro,
del bilancio
e della programmazione
economica e'
autorizzato
ad apportare,
con propri
decreti, le
occorrenti
variazioni
di bilancio.
3.
A decorrere
dall'anno 2004
lo stanziamento
complessivo
del Fondo di
cui all'articolo
6 e' determinato
dalla legge
finanziaria
con le modalita'
di cui all'articolo
11, comma 3,
lettera f),
della legge
5 agosto 1978,
n. 468, e successive
modificazioni.
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