- Napoli: Casa Manuela
- Lucignano: La Casalta
- Napoli: La Storia di Napoli
- Napoli: Alloggio Maria
- Rimini: HOTEL IL NIDO
- Venezia: B&B EXCLUSIVE
- Roma: ROMA APPIA DAVILA25
- Castrocaro Terme E Terra Del Sole: HOTEL HERMITAGE
- Venezia: La Quiete a Venezia
- Salemi: Il Pino di Frannara
- Home
- Servizi
- Cos'è il B&B?
- Eventi
- Itinerari
- Speciali
- Last Minute
- Contattaci
- Blog
- Aggiungi la tua struttura
Legge B&B Piemonte
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31
(B.U. 15 marzo 2000, n. 11)
![]() |
Scarica la normativa in formato PDF |
ARTICOLO
1
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 15 APRILE 1985,
N.31
1. Dopo l'articolo 15 della
legge regionale15 aprile
1985, n. 31 (Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere),
e successive modifiche ed
integrazioni, è inserito
il seguente:
"
Art. 15 bis (Esercizio saltuario
del servizio di ospitalità denominato "bed
and breakfast")
1. I privati che, avvalendosi
della loro normale organizzazione
familiare ed utilizzando
parte della propria abitazione,
offrono saltuariamente un
servizio di alloggio e prima
colazione ("bed and
breakfast") sono tenuti
a presentare denuncia di
inizio attività ai
sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi),
così come sostituito
dall'articolo 2, comma 10
della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (Interventi correttivi
di finanza pubblica).
2. La denuncia di inizio
attività deve essere
presentata al Comune territorialmente
competente su modulo, conforme
al modello regionale, fornito
dall'Agenzia di accoglienza
e promozione turistica locale
(ATL), di cui al capo III
della legge regionale 22
ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione
dell'attività di promozione,
accoglienza e informazione
turistica in Piemonte), e
successive modifiche ed integrazioni.
3. L'attività, che
deve avere carattere di saltuarietà anche
se per periodi stagionali
ricorrenti, deve essere esercitata
utilizzando non più di
tre camere con un massimo
di sei posti letto.
4. Il periodo complessivo
di apertura nell'arco dell'anno
non può superare i
duecentosettanta giorni,
da articolarsi nel seguente
modo:
a) un periodo minimo di apertura
continuativa di quarantacinque
giorni;
b) i rimanenti periodi devono
essere di almeno 30 giorni
ciascuno.
5. I locali dell'unità immobiliare
adibiti a fini ricettivi
devono possedere la necessaria
autorizzazione all'abitabilità che
deve risultare da apposita
autocertificazione presentata
con la denuncia di inizio
attività.
6. L'esercizio dell'attività di "bed
and breakfast", esercitata
nei limiti di cui alla presente
legge, non costituisce cambio
della destinazione d'uso
residenziale già in
atto nell'unità immobiliare.
7. L'esercizio dell'attività di "bed
and breakfast" non necessita
di iscrizione alla sezione
speciale del registro degli
esercenti il commercio prevista
dall'articolo 5 della legge
17 maggio 1983, n. 217 (Legge
quadro per il turismo e interventi
per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta
turistica).
8. L'attività di "bed
and breakfast" non necessita
di autorizzazioni amministrative
e la struttura, ritenuta
idonea da parte del Comune
a seguito di apposito sopralluogo,
entra a far parte come tale
dell'elenco previsto dall'articolo
15, opportunamente articolato
per livelli di qualità sulla
base dei criteri adottati
dalla Giunta regionale entro
novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente
legge. Tale elenco viene
diffuso a cura dell'ATL competente
per territorio.
9. Ai fini della rilevazione
statistica è fatto
obbligo a chi esercita tale
attività di comunicare
alla Provincia, su apposito
modello dell'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) fornito
dalla stessa, il movimento
dei turisti ospiti.
10. L'esercente l'attività deve
altresì comunicare
all'ATL competente per territorio,
entro il 1° ottobre di
ogni anno, le caratteristiche
dei locali ed i prezzi che
intende applicare dal 1° gennaio
dell'anno successivo, nonché l'articolazione
del calendario di apertura.
Per le zone montane i prezzi
comunicati entro il 1° ottobre
hanno validità dal
1° dicembre dello stesso
anno.
11. Secondo le leggi vigenti
in materia di pubblica sicurezza,
l'esercente è tenuto
a comunicare giornalmente
alla Questura, o all'ufficio
indicato dal Questore, l'arrivo
delle persone alloggiate
mediante la compilazione
di schede fornite dallo stesso
ente; copia di tali schede
deve essere conservata presso
l'abitazione in cui viene
svolta l'attività per
gli eventuali controlli di
pubblica sicurezza.
12. Gli appartamenti utilizzati
devono essere dotati dei
requisiti tecnici ed igienico-sanitari
di cui all'articolo 14, come
modificati ed integrati dalla
legge regionale 14 luglio
1988, n. 34 (Modifiche ed
integrazioni alle norme igienico-sanitarie
delle strutture ricettive
alberghiere ed extra alberghiere,
legge regionale 15 aprile
1985, n. 31), fermo restando
che, qualora l'attività venga
svolta in più di due
stanze, devono essere garantiti
almeno due locali destinati
a servizi igienici.
13. L'esercente l'attività deve
garantire:
a) la pulizia quotidiana
dei locali;
b) la fornitura e il cambio
della biancheria, compresa
quella del bagno, ad ogni
cambio di cliente e comunque
almeno due volte alla settimana;
c) la fornitura di energia
elettrica, acqua calda e
fredda e riscaldamento;
d) la sicurezza alimentare
dei cibi e delle bevande
messe a disposizione per
la prima colazione.
14. L'esercizio dell'attività di "bed
and breakfast", qualora
usufruisca di eventuali contributi
pubblici, deve avere una
durata minima di dieci anni.
15. La Regione Piemonte promuove,
anche attraverso l'Agenzia
regionale per la promozione
turistica del Piemonte (ATR)
di cui al capo II della l.r.
75/1996 e le ATL, l'incremento
e la diffusione del "bed
and breakfast", sostenendo
l'attuazione di progetti
finalizzati a migliorare
l'offerta di tale servizio
di ospitalità che
riguardino in particolare:
a) l'assistenza tecnica,
la consulenza, l'informazione
e la qualificazione degli
operatori;
b) la formazione di organismi
associativi di servizio tecnico
e/o contabile e/o di certificazione
di qualità;
c) la promozione della domanda
mediante la predisposizione
di opuscoli e cataloghi,
centri di informazione e
prenotazione, attività di
comunicazione e pubblicizzazione,
partecipazione a borse e
fiere specializzate.".
ARTICOLO 2
MODIFICA DELLA
LEGGE REGIONALE
8 LUGLIO 1999,
N.18
1. Il comma
1 dell'articolo
3 della legge
regionale 8 luglio
1999, n. 18 (Interventi
regionali a sostegno
dell'offerta
turistica) è sostituito
dal seguente:
"
1. I beneficiari
degli interventi
previsti dalla
presente legge
sono le piccole
e medie imprese
anche enti no
profit operanti
nel settore del
turismo, gli
esercenti l'attività di "bed
and breakfast",
la ristorazione,
le aziende agrituristiche
ed i servizi
a supporto delle
attività del
tempo libero
dei turisti,
ivi compresi
gli impianti
di risalita."
Elenco leggi
Seleziona una regione
- Legge turismo nazionale
- Legge B&B Abruzzo
- Legge B&B Basilicata
- Legge B&B Calabria
- Legge B&B Campania
- Legge B&B Emilia Romagna
- Legge B&B Friuli V. G.
- Legge B&B Lazio
- Legge B&B Liguria
- Legge B&B Lombardia
- Legge B&B Marche
- Legge B&B Molise
- Legge B&B Piemonte
- Legge B&B Puglia
- Legge B&B Sardegna
- Legge B&B Sicilia
- Legge B&B Toscana
- Legge B&B Trentino Alto Ad.
- Legge B&B Umbria
- Legge B&B Valle d'Aosta
- Legge B&B Veneto


Facebook
Diventa fanTwitter
Seguici su TwitterLinkedIn
Seguici su LinkedinYou Tube
I nostri ultimi videoBlog
Leggi il nostro Blog