ARTICOLO
1
FINALITA’ DELLA LEGGE
1. Con la presente legge
la Regione Puglia, in conformità ai
principi di cui alla legge
17 maggio 1983, n.217 e a
integrazione di quanto disposto
dalla legge regionale 11
febbraio 1999, n.11, istituisce
il servizio turistico denominato "Bed & Breakfast" e
ne disciplina l'attività.
ARTICOLO 2
DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI
BED & BREAKFAST
1. Costituisce
attività ricettiva
di Bed & Breakfast
l'offerta del
servizio di alloggio
e prima colazione
da chi, nella
casa in cui abita,
destina non più di
sei camere con
un massimo di
dieci posti letto,
con carattere
saltuario o per
periodi stagionali
ricorrenti.
ARTICOLO 3
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
BED & BREAKFAST
1. Il servizio
deve essere assicurato
avvalendosi della
normale organizzazione
familiare, fornendo,
esclusivamente
a chi è alloggiato,
cibi e bevande
per la prima
colazione.
2. Il servizio
deve comprendere:
a) la pulizia
quotidiana della
camera e dei
bagni;
b) la fornitura
di biancheria
pulita, ivi compresa
quella del bagno,
a ogni cambio
di cliente e
anche a richiesta;
e) l'erogazione
all'interno del
vano abitativo
di energia elettrica,
acqua calda e
fredda e riscaldamento.
3.
L'esercizio
dell'attività di
Bed & Breakfast
non costituisce
modifica di destinazione
d'uso dell'immobile
e comporta, per
i proprietari
o i possessori
dell'unità abitativa,
l'obbligo di
dimora nella
medesima per
i periodi in
cui l'attività è esercitata
o di residenza
nel Comune in
cui è svolta
l'attività purché l'unità,
abitativa sia
ubicata a non
più di
cinquanta metri
di distanza dall'abitazione
in cui si dimora.
4.
L'unità abitativa
adibita ad attività ricettiva
deve possedere
i requisiti igienico
sanitari e di
messa a norma
degli impiantì (legge
5 marzo 1990,
n.46) previsti
per l'uso abitativo
dal Regolamento
edilizio comunale.
Qualora l'attività si
svolga in più di
una camera, devono
comunque essere
garantiti non
meno di due servizi
igienici completi
per unità abitativa.
ARTICOLO 4
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
1. L'attività ricettiva
di Bed & Breakfast
non necessita
di iscrizione
alla Sezione
speciale del
Registro degli
esercenti il
commercio prescritta
dall'articolo
5 della 1. 217/1983,
né necessita
dell'autorizzazione
prescritta dagli
articoli 58 e
seguenti della
l.r. 11/1999.
2.
Coloro i quali
intendono
avviare un'attività ricettiva
di Bed & Breakfast
devono presentare
denuncia di inizio
attività,
ai sensi dell'articolo
19 della legge
7 agosto 1990,
n.241 e successive
modificazioni,
al Comune territorialmente
competente. La
denuncia di inizio
attività deve
essere resa sotto
forma di dichiarazione
sostitutiva di
atto di notorietà di
cui all'articolo
4 della legge
4 gennaio 1968,
n.15 e agli articoli
2 e 3 del decreto
del Presidente
della Repubblica
20 ottobre 1998,
n.403, e deve
contenere:
a) generalità del
richiedente;
b) ubicazione
dell'unità abitativa
destinata all'attività;
e) numero delle
camere, dei posti
letto e dei servizi
igienici;
d) periodo di
esercizio dell'attività;
e) prezzi minimi
e massimi;
f) attestazione
del possesso
dei requisiti
di cui all'articolo
3, comma 4.
3.
Il Comune istituisce
un
Albo dove iscrive
tutti coloro
che fanno denuncia
di inizio di
attività di
Bed & Breakfast,
riservandosi
di eseguire eventuale
sopralluogo ai
fini dell'accertamento
dei requisiti
richiesti.
4.
Entro il 1° ottobre
di ogni anno,
chi esercita
l'attività ricettiva
di Bed & Breakfast
deve comunicare
al Comune i prezzi
minimi e massimi
e il periodo
di apertura dell'attività con
validità dal
1° gennaio
successivo. Sussiste,
inoltre, l'obbligo
di comunicare
mensilmente,
su apposito modulo
ISTAT, agli enti
competenti il
movimento degli
ospiti ai fini
della rilevazione
statistica.
5.
Il Comune,
sulla base
delle
dichiarazioni
annuali e delle
denunce di inizio
attività,
aggiorna l'Albo
degli esercenti
l'attività ricettiva
di Bed & Breakfast
che, comprensivo
dei prezzi praticati,
entro il 31 ottobre
di ogni anno
viene comunicato
alla Regione,
alla Provincia,
e all'Azienda
per la promozione
turistica competente
ai fini dell'attività di
informazione
turistica. Copia
di tale comunicazione
deve essere esposta
all'interno della
struttura ricettiva.
ARTICOLO 5
MARCHIO IDENTIFICATIVO
DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA
DI BED & BREAKFAST
1. La Giunta
regionale, con
propria deliberazione, è autorizzata
ad approvare
un apposito marchio
identificativo
dei "Bed & Breakfast" in
Puglia e a pubblicare,
aggiornandolo
ogni due anni,
l'elenco degli
iscritti all'Albo.
2.
Il marchio è trasmesso
ai Comuni e messo
a disposizione
degli operatori.
A spese degli
interessati il
marchio può,
inoltre, essere
affisso all'esterno
delle unità abitative
adibite all'esercizio
dell'attività.
ARTICOLO 6
SANZIONI
1. La promozione
dell'attività ricettiva
di Bed & Breakfast,
in mancanza dell'iscrizione
all'Albo, comporta
una sanzione,
elevata dai Comuni,
da lire 1 milione
a lire 5 milioni.
2.
Qualora per
la promozione
irregolare si
esponga il marchio
di cui all'articolo
5, la sanzione è raddoppiata.
3.
Lo svolgimento
dell'attività in
locali diversi
da quelli comunicati
ovvero in misura
maggiore a quanto
consentito comporta
la sanzione,
elevata dai Comuni,
da lire 200 mila
a lire 1 milione
e restano applicabili
le eventuali
sanzioni comminate
in violazione
di altre leggi
regionali o statali.
In caso di recidiva
l'operatore è cancellato
per un anno dall'Albo
di cui all'articolo
4, comma 3.
4.
La mancata
esposizione,
in ciascuna delle
camere adibite
al servizio,
del cartello
indicante il
costo dell'ospitalità comporta
la sanzione,
elevata dai Comuni,
da lire 500
mila a lire 2
milioni.
5.
Il titolare
che pratica prezzi
difformi da quelli
comunicati al
Comune e indicati
in ogni stanza
adibita al servizio è soggetto
alla sanzione
minima elevata
dai Comuni, di
lire 1 milione
e massima di
lire 3 milioni.
6. Le sanzioni
di cui al presente
articolo possono
essere elevate
anche secondo
quanto stabilito
dagli articoli
68 e 69 della
l.r. 11/1999.