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Legge B&B Sardegna
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22
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CAPO
I
OGGETTO
ARTICOLO 1
OGGETTO
1. La presente
legge, in attuazione
dei principi
stabiliti dalla
Legge 17 maggio
1983, n. 217,
disciplina le
strutture ricettive
non regolamentate
dalla legge regionale
14 maggio 1984,
n. 22 e successive
modifiche ed
integrazioni,
in materia di
aziende ricettive
ed in particolare:
a) case per ferie;
b) ostelli per
la gioventù;
c) esercizi di
affittacamere;
d) case e appartamenti
per vacanze;
e) alloggi turistico-rurali;
f) residence;
g) alberghi diffusi
nei centri storici
di cui alla legge
regionale n.
22 del 1984,
come modificata
dall'articolo
25 della presente
legge.
CAPO II
STRUTTURE RICETTIVE
EXTRA ALBERGHIERE – DEFINIZIONE
E CARATTERISITCHE
ARTICOLO 2
CASE PER FERIE
1.
Sono case per
ferie le
strutture ricettive
attrezzate per
il soggiorno
di persone, gestite
da enti pubblici,
associazioni
o enti operanti
senza scopo di
lucro per il
conseguimento
di finalità sociali,
culturali, assistenziali,
religiose o sportive,
nonché da
enti o aziende
per il soggiorno
dei propri dipendenti
e loro familiari.
2.
Nelle case
per ferie possono
essere ospitati
dipendenti e
relativi familiari
di altre aziende
e assistiti degli
enti di cui al
comma 1; tale
attività può essere
svolta solo sulla
base di apposita
convenzione tra
le aziende che
consentao di
perseguire le
finalità di
cui al comma
1.
3.
Nelle case
per ferie,
oltre
alla prestazione
di servizi ricettivi
essenziali, sono
assicurati i
servizi e l'uso
di attrezzature
che consentano
il perseguimento
delle finalità di
cui al comma
1.
4.
La disciplina
delle case per
ferie si applica
altresì ai
complessi ricettivi
che assumono
la denominazione
di pensionati
universitari,
case della giovane,
case religiose
di ospitalità,
foresterie, centri
di vacanze per
minori e centri
di vacanze per
anziani.
ARTICOLO 3
REQUISITI TECNICI,
EDILIZI ED IGIENICO-SANITARI
DELLE CASE PER
FERIE
1. La superficie
minima delle
camere ad uno
o più letti,
l’altezza
minima dei locali,
la dotazione
dei servizi igienici
e l’accessibilità per
i portatori di
handicap delle
case per ferie
devono essere
previste dai
regolamenti comunali
edilizi e di
igiene.
2. In caso di
mancata previsione
in detti regolamenti
si applicano
le norme previste
per gli esercizi
alberghieri di
cui al R.D. 24
maggio 1920,
n. 1102 e successive
modifiche ed
integrazioni.
3.
Nelle case
per ferie devono
essere garantiti
anche il servizio
telefonico ed
adeguati spazi "comuni".
4.
L’esercizio
dell’attività ricettiva
nelle case per
ferie è soggetto
ad autorizzazione
rilasciata dal
Comune. L’autorizzazione
deve indicare:
a) il titolare
e il gestore,
se diverso dal
titolare;
b) i soggetti
che possono utilizzare
le strutture;
c) il regolamento
interno per l’uso
della struttura;
d) il periodo
di apertura e
di chiusura.
5.
L’autorizzazione
può comprendere
la somministrazione
di cibi e bevande,
limitatamente
alle persone
alloggiate.
ARTICOLO 4
OSTELLI PER LA
GIOVENTU’
1. Sono ostelli
per la gioventù le
strutture ricettive
attrezzate per
il soggiorno
ed il pernottamento
dei giovani e
degli accompagnatori
dei gruppi di
giovani, di proprietà di
enti pubblici,
enti di carattere
morale o religioso
e associazioni,
operanti, senza
scopo di lucro,
nel campo del
turismo sociale
e giovanile per
il conseguimento
di finalità sociali
e culturali.
2.
Gli ostelli
possono essere
gestiti anche
da operatori
privati, previa
convenzione con
l’ente
proprietario.
3.
Negli ostelli
per la gioventù deve
essere garantita,
oltre alla prestazione
dei servizi ricettivi,
anche la disponibilità di
strutture e servizi
che consentano
di perseguire
le finalità di
cui al comma
1.
4. Per i requisiti
tecnici, edilizi
ed igienico sanitari
si fa riferimento
al precedente
articolo 3.
5.
Per quanto
riguarda gli
obblighi amministrativi
si fa riferimento
al comma 4 dell’articolo
3.
ARTICOLO 5
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
1. Sono esercizi
di affittacamere
le strutture
composte da non
più di
sei camere destinate
a clienti, ubicate
in non più di
due appartamenti
ammobiliati in
uno stesso stabile,
nelle quali sono
forniti alloggio
e servizi complementari.
2.
L’attività di
affittacamere
può essere
altresì esercitata
in modo complementare
rispetto all’esercizio
di ristorazione
qualora sia svolta
da uno stesso
titolare, in
una struttura
immobiliare unitaria.
In tal caso l’esercizio
può assumere
la denominazione
di "locanda".
3.
Gli affittacamere
devono assicurare
i seguenti servizi
minimi di ospitalità compresi
nel prezzo della
camera:
a) pulizia dei
locali ad ogni
cambio di cliente
ed almeno una
volta la settimana;
b) sostituzione
di biancheria
ad ogni cambio
di cliente ed
almeno una volta
la settimana;
c) fornitura
di energia elettrica,
acqua calda e
fredda e riscaldamento;
d) recapito postale
e telefonico.
4. Gli affittacamere
possono somministrare,
limitatamente
alle persone
alloggiate, alimenti
e bevande e,
su richiesta
del cliente,
provvedere al
rigoverno aggiuntivo
delle camere.
5.
Per i requisiti
tecnici, edilizi
ed igienico sanitari
si fa riferimento
all’articolo
3.
6.
Per gli obblighi
amministrativi
per lo svolgimento
dell’attività si
fa riferimento
al comma 4 dell’articolo
3.
7.
La legge regionale
22
aprile 1987,
n. 21, concernente "Disciplina
e classifica
provvisoria delle
strutture ricettive "1
stella - locanda",
a modifica ed
integrazione
della legge regionale
14 maggio 1984,
n. 22", è abrogata.
ARTICOLO 6
ESERCIZIO SALTUARIO
DEL SERVIZIO
DI ALLOGGIO E
PRIMA COLAZIONE
1. Coloro i quali,
nella casa in
cui abitan, offrono
un servizio di
alloggio e prima
colazione, per
non più di
tre camere con
un massimo di
sei posti letto,
con carattere
saltuario o per
periodi ricorrenti
stagionali, sono
tenuti a comunicare
al Comune la
data di inizio
e fine dell'attività.
2.
Il servizio
deve essere assicurato
avvalendosi della
normale organizzazione
familiare e fornendo
esclusivamente
a chi è alloggiato,
cibi e bevande
preconfezionati
per la prima
colazione.
3.
Le strutture
di cui al presente
articolo sono
inserite in specifico
elenco del quale
l'Ente Provinciale
per il Turismo
o l'Ente che
ne assumerà le
funzioni cura
la diffusione.
ARTICOLO 7
CASE ED APPARTAMENTI
PER VACANZE
1. Sono case
e appartamenti
per le vacanze
(C.A.V.) le unità abitative
ubicate nello
stesso comune
e delle quali
il gestore abbia
legittimamente,
a qualsiasi titolo,
la disponibilità anche
temporanea. Tali
unità abitative,
in numero non
inferiore a tre,
composte ciascuna
da uno o più locali,
devono essere
arredate e dotate
di servizi igienici
e cucina autonomi,
gestite unitariamente
in forma imprenditoriale
per l’affitto
a turisti, senza
offerta di servizi
imprenditoriali
per l’affitto
a turisti, senza
offerta di servizi
centralizzati
o prestazioni
di tipo alberghiero,
nel corso di
una o più stagioni.
2. Nelle C.A.V.
devono essere
assicurate le
seguenti prestazioni
essenziali:
a) fornitura
di energia elettrica,
acqua, gas e
riscaldamento
nei mesi invernali;
b) manutenzione
in condizioni
di efficienza
degli impianti
tecnologici;
c) pulizia dei
locali ad ogni
cambio di cliente;
d) accoglienza
e recapito del
cliente.
3.
Nelle C.A.V.
possono ulteriormente
essere forniti
servizi e prestazioni,
quali, tra l’altro:
a) pulizia dei
locali durante
il soggiorno
dei clienti;
b) fornitura
e cambio di biancheria;
c) utilizzo di
attrezzature
di svago e sport.
4.
La gestione
di case ed appartamenti
per vacanze non
può comprendere
la somministrazione
di cibi e bevande.
5.
Le strutture
in cui si esercita
l’attività ricettiva
individuate nel
comma 1 devono
possedere i requisiti
igienico-sanitari
ed edilizi previsti
dalle normative
vigenti per i
locali di civile
abitazione.
6.
L'esercizio
di C.A.V. secondo
le modalità previste
dal presente
capo, non comporta
modifica di destinazione
d'uso ai fini
urbanistici delle
strutture immobiliari
impiegate.
7.
Nelle case
ed appartamenti
per vacanze non
può essere
fornita ospitalità per
un periodo inferiore
a sette giorni
consecutivi o
superiore a tre
mesi consecutivi.
8.
Per speciali
esigenze connesse
a festività o
manifestazioni
di interesse
locale, il sindaco
può, con
provvedimenti
motivati, consentire
deroghe al limite
di cui al precedente
comma 7.
ARTICOLO 8
TUSIRMO RURALE
1. Per turismo
rurale si intende
quel complesso
di attività di
ricezione, di
ristorazione,
di organizzazione
del tempo libero
e di prestazione
di ogni altro
servizio finalizzato
alla fruizione
turistica dei
beni naturalistici,
ambientali e
culturali del
territorio rurale
extraurbano.
2.
L'attività di
turismo rurale
deve essere svolta
nel rispetto
delle seguenti
condizioni:
a) offerta di
ricezione e ristorazione
esercitata in
fabbricati rurali
già esistenti
ovvero nei punti
di ristoro di
cui all'articolo
10 delle direttive
per le zone agricole,
adottate dalla
Regione Sardegna
in attuazione
della legge regionale
22 dicembre 1989,
n. 45, e successive
modifiche e integrazioni,
da realizzarsi,
secondo le tipologie
edificatorie
rurali locali,
nelle aree extra
urbane agricole
come individuate
nel Piano urbanistico
comunale;
b) ristorazione
con pietanze
tipiche della
gastronomia regionale,
preparate in
prevalenza con
l'impiego di
materie prime
di produzione
locale;
c) allestimento
degli ambienti
con arredi caratteristici
delle tradizioni
locali ed in
particolare della
cultura rurale
della zona.
3.
Il termine "turismo
rurale" è riservato
esclusivamente
alle attività di
turismo rurale
svolte ai sensi
della presente
legge.
ARTICOLO 9
SOGGETTI LEGITTIMATI
ALL’ESERCIZIO
DEL TURISMO RURALE
1. Possono svolgere
attività di
turismo rurale
alle condizioni
di cui al comma
2 dell'articolo
7 i seguenti
operatori:
a) gestori di
strutture ricettive
alberghiere e
di ristorazione,
singoli od associati,
autorizzati all'esercizio
dell'attività ai
sensi delle vigenti
leggi nazionali
e regionali e
iscritti negli
appositi registri
delle Camere
di commercio,
industria, artigianato
e agricoltura;
b) gestori di
servizi di organizzazione
e di supporto
alle attività sportive
all'aria aperta
e del tempo libero,
iscritti negli
appositi albi
professionali
e negli specifici
registri delle
Camere di commercio,
industria, artigianato
e agricoltura.
ARTICOLO 10
INCENTIVI PER
L’ATTIVITA’ DI
TURISMO RURALE
E VINCOLO DI
DESTINAZIONE
1. I soggetti
che intendono
praticare l'attività di
turismo rurale
possono accedere
agli interventi
creditizi previsti
dalla legge regionale
14 settembre
1993, n. 40 "Interventi
creditizi a favore
dell'industria
turistica".
Alle opere agevolate
in base al presente
articolo si applica
l'articolo 12
della legge regionale
n. 40 del 1993
e la legge regionale
11 marzo 1998,
n. 9.
ARTICOLO 11
RESIDENCE
1. I residence
sono strutture
ricettive gestite
unitariamente
in forma imprenditoriale
che offrono alloggio
e servizi in
unità composte
da uno o più locali
arredati, forniti
di servizi igienici
e di cucina.
2.
Le unità abitative,
in un numero
non inferiore
a sette, sono
ubicate in stabili
a corpo unitario
o a più corpi,
ovvero in parti
di stabili ovvero
in dipendenze
che devono essere
ubicate a non
più di
cento metri di
distanza dalla
sede principale
in modo da conservare
l'unitarietà della
gestione e dell'utilizzo
dei servizi.
3.
I residence
articolati su
più corpi
o unità abitative
insistenti su
un'unica area,
a tale scopo
riservata ed
attrezzata, e
caratterizzati
dalla centralizzazione
dei servizi,
possono assumere
la denominazione
di "Villaggio
Residence".
4.
Nei residence
non può essere
fornita ospitalità per
periodi inferiori
a sette giorni
consecutivi.
5.
Per particolari
periodi dell'anno
o per speciali
esigenze connesse
a festività o
manifestazioni
di interesse
locale il Sindaco
può, con
provvedimenti
motivati, consentire
deroghe al limite
di cui al comma
4.
ARTICOLO 12
APERTURA STAGIONALE
DEI RESIDENCE
1. I residence
possono essere
autorizzati ad
avere apertura
stagionale.
2.
L'apertura
stagionale
non
può essere
inferiore a quattro
mesi continuativi,
salvo diverse
norme comunali.
3. E' fatto
obbligo al titolare
o al gestore
dell'esercizio
di indicare annualmente
l'arco temporale
di apertura del
residence.
CAPO III
CLASSIFICAZIONE
E MODALITÀ DI
ESERCIZIO
ARTICOLO 13
REQUISITI E CARATTERISTICHE
TECNICHE
1. I requisiti
e le caratteristiche
tecniche delle
case per ferie,
ostelli per la
gioventù,
esercizi di affittacamere,
case e appartamenti
per vacanze,
alloggi turistico-rurali
e residence sono
riportati, per
ciascuna tipologia,
nell'allegato
A alla presente
legge.
ARTICOLO 14
CLASSIFICAZIONE
1. Gli esercizi
di affittacamere
e le case e gli
appartamenti
per vacanze sono
classificati
dal Comune nelle
categorie I,
II e III in relazione
ai requisiti
posseduti secondo
la tabella di
cui all'allegato
B.
2.
Le case per
ferie e gli ostelli
per la gioventù sono
classificati
di III categoria
secondo la predetta
tabella.
3.
L'attribuzione
di un livello
di classificazione è obbligatoria
e precede il
rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio
dell'attività.
4. I residence
sono classificati
in tre diverse
categorie contrassegnate
in ordine decrescente
I, II e III in
relazione ai
requisiti posseduti,
valutati secondo
quanto previsto
nella tabella
di cui all'allegato
C.
5. L'attribuzione
della categoria
di classificazione
avviene mediante
l'accertamento
della rispondenza
sia della struttura
ricettiva alle
caratteristiche
strutturali prescritte
sia della tipologia
di servizi che
il richiedente
si impegna a
fornire alla
clientela.
6. Il segno
distintivo corrispondente
alla tipologia
e alla classificazione
assegnata, nella
forma riportata
nell'allegato
D alla presente
legge, deve essere
ben visibile
sia all'esterno
che all'interno
della struttura
ricettiva.
ARTICOLO 15
AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO
1. L'apertura
e la gestione
delle strutture
ricettive di
cui al capo II è subordinata
al rilascio dell'autorizzazione
da parte del
Sindaco del Comune
nel quale è ubicata
la struttura
ricettiva nel
rispetto delle
norme contenute
nella Legge 7
agosto 1991,
n. 241, e secondo
le procedure
riportate per
ciascuna tipologia
ricettiva nell'allegato
E alla presente
legge.
2.
Il Sindaco
provvede al
rilascio
dell'autorizzazione
all'esercizio
delle attività di
cui alla presente
legge dopo aver
accertato che:
a) sussistano,
per ciascun tipo
di struttura,
le caratteristiche
ed i requisiti
richiesti dai
precedenti articoli;
b) sussistano,
per il titolare
o gestore, i
requisiti soggettivi
di cui al testo
unico delle leggi
di pubblica sicurezza,
approvato con
regio decreto
18 giugno 1931,
n. 773 e l'iscrizione
nella sezione
speciale del
registro di cui
alla Legge 11
giugno 1971,
n. 426 sulla
disciplina del
commercio, istituita
dalla Legge 17
maggio 1983,
n. 217.
3.
L'accertamento
dei predetti
requisiti è effettuato
sulla base della
prescritta documentazione
prodotta e anche
mediante appositi
sopralluoghi.
4. La denominazione
dei nuovi esercizi
ricettivi e le
eventuali variazioni
alle denominazioni
degli esercizi
esistenti devono
essere preventivamente
approvate dal
Sindaco del Comune
competente al
fine di evitare
omonimie fra
i diversi esercizi
e di non consentire
l'inserimento
nelle denominazioni
stesse di indicazioni
atte a creare
incertezze sulla
natura e sul
livello di classificazione
degli esercizi.
ARTICOLO 16
VALIDITA’ E
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L'autorizzazione,
anche per gli
esercizi di attività stagionale, è rinnovata
annualmente mediante
pagamento della
tassa di concessione
regionale e delle
altre eventuali
tasse a qualunque
titolo dovute.
ARTICOLO 17
DIFFIDA, SOSPENSIONE,
REVOCA E CESSAZIONE
1. L'autorizzazione
all'esercizio
delle strutture
ricettive di
cui alla presente
legge è sospesa
o revocata dal
Comune quando
venga meno anche
uno dei requisiti
strutturali o
soggettivi o
gestionali in
base ai quali è stata
rilasciata.
2.
Nei casi di
violazioni
per le quali è prevista
l'applicazione
di sanzioni amministrative
il Comune può,
previa diffida,
contemporaneamente
sospendere l'autorizzazione
da cinque a trenta
giorni.
3.
Il titolare
dell'autorizzazione
può, entro
il termine perentorio
di sette giorni
dal ricevimento
della diffida,
formulare per
iscritto proprie
osservazioni.
4.
Nei casi di
recidiva l'autorizzazione è revocata.
5.
Il titolare
di una delle
autorizzazioni
previste dalla
presente legge
che intenda sospendere
temporaneamente
l'attività deve
darne preventivo
avviso al Comune
e indicarne il
motivo e la durata.
6.
La sospensione
temporanea non
può essere
superiore a sei
mesi prorogabili
dal Comune di
altri sei mesi,
per fondati e
accertati motivi;
trascorso tale
termine l'attività si
intende definitivamente
cessata e l'autorizzazione è revocata.
7. L'obbligo
di avviso sussiste
anche nei casi
di cessazione.
8. L'autorizzazione
resta ugualmente
sospesa per tutto
il tempo necessario
all'ultimazione
di eventuali
lavori disposti
ai sensi dell'articolo
31, lett. b),
c) e d) della
Legge 5 agosto
1978, n. 457,
dal proprietario
dell'immobile.
ARTICOLO 18
COMUNICAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI
1. Il Comune è tenuto
a dare immediata
comunicazione
del rilascio
dell'autorizzazione
di cui alla presente
legge nonché delle
diffide, sospensioni,
revoche e cessazioni
all'Assessorato
regionale del
turismo, nonché,
nelle more dell’approvazione
di una legge
regionale che
ridefinisca la
ripartizione
delle competenze
amministrative
in materia turistica
a norma dell’articolo
31 della legge
regionale 23
agosto 1995 n.
20, all'Ente
Provinciale per
il Turismo competente
per territorio.
2.
I Comuni sono
tenuti a
trasmettere all'Assessorato
regionale del
turismo ed all'Ente
provinciale per
il turismo competente
per territorio,
così come
previsto dal
precedente comma
1, l'elenco delle
strutture ricettive
autorizzate,
distinte per
tipologia, con
l'indicazione
della rispettiva
capacità ricettiva
e della classifica
assegnata. Gli
stessi Comuni
sono altresì tenuti
a trasmettere
all'Assessorato
regionale del
turismo ed all'Ente
Provinciale per
il Turismo competente
per territorio,
così come
previsto dal
comma 1, ogni
sei mesi, un
prospetto riepilogativo
dal quale risultino
le imprese C.A.V.
con l'indicazione
numerica e tipologica
delle strutture
immobiliari impiegate.
3.
L'Assessorato
regionale del
turismo provvede
alla compilazione
e alla pubblicazione
annuale, nel
Bollettino Ufficiale
della Regione,
dell'elenco degli
esercizi ricettivi
in attività di
cui alla presente
legge.
ARTICOLO 19
DENUNCIA E PUBBLICITA’ DEI
PREZZI
1. I prezzi delle
case per ferie,
ostelli per la
gioventù,
esercizi di affittacamere,
residence, case
ed appartamenti
per vacanze,
sono comunicati
dai titolari
o dai gestori
degli esercizi
all'Assessorato
regionale del
turismo e al
comune secondo
le disposizioni
di cui alla Legge
25 agosto 1991,
n. 284, al Decreto
del Ministro
del Turismo e
dello Spettacolo
16 ottobre 1991
e al decreto
dell'Assessore
regionale del
turismo, artigianato
e commercio 9
settembre 1992,
entro il 1° marzo
ed il 1° ottobre
di ogni anno.
2. La mancata
denuncia dei
prezzi entro
la data prescritta
comporta l'obbligo
dell'applicazione
degli ultimi
prezzi regolarmente
comunicati.
3.
Ferma restando
l'applicazione
della normativa
statale e regionale
vigente in materia,
le tabelle ed
i cartellini
con l'indicazione
dei prezzi praticati
nonché le
classificazioni
attribuite devono
essere esposti
in modo ben visibile
in ciascuna camera
o unità abitativa
e nel locale
di ricevimento
degli ospiti.
ARTICOLO 20
USO OCCASIONALE
DI IMMOBILI A
FINI RICETTIVI
1. L'uso occasionale
di immobili a
fini ricettivi
da parte di soggetti
privati deve
essere comunicato,
ai fini statistici,
entro cinque
giorni successivi
al Comune competente
per territorio.
2.
L'uso occasionale,
e per periodi
non superiori
ai sessanta giorni,
da parte dei
soggetti pubblici
o delle associazione
del tempo libero
senza finalità di
lucro, di immobili
non destinati
abitualmente
a ricettività collettiva, è consentito
in deroga alle
disposizioni
di cui alla presente
legge, previo
nulla-osta del
Comune.
3.
Il Comune concede
il nulla-osta
limitatamente
al periodo di
utilizzo dopo
aver accertato
le finalità sociali
dell'iniziativa
e la presenza
dei requisiti
igienico-sanitari
e di sicurezza
in relazione
al numero degli
utenti e al tipo
di attività.
ARTICOLO 21
VIGILANZA E CONTROLLO
1. Ferme restando
le competenze
delle autorità di
pubblica sicurezza,
le funzioni di
vigilanza e controllo
sull'osservanza
delle disposizioni
contenute nella
presente legge
sono esercitate
dal Comune.
2.
La Regione
può esercitare
controlli ispettivi
a mezzo di proprio
personale o tramite
gli Enti Provinciali
per il Turismo
competenti per
territorio, così come
previsto dal
comma 1 dell'articolo
18.
ARTICOLO 22
SANZIONI
1. E' soggetto
all'applicazione
di una sanzione
pecuniaria amministrativa,
da lire 500.000
a lire 3.000.000
il titolare di
un esercizio
ricettivo che:
a) svolga una
delle attività disciplinate
dalla presente
legge senza l'autorizzazione
richiesta ovvero
senza essere
in possesso dei
requisiti o avere
effettuato le
previste comunicazioni;
b) non esponga
il segno distintivo
o una o più delle
altre indicazioni
prescritte dalla
presente legge;
c) nel segno
distintivo esposto
faccia risultare
indicazioni non
corrispondenti
a quelle riconosciute
dal Comune;
d) al di fuori
delle ipotesi
previste alle
precedenti lettere
b) e c), attribuisca
al proprio esercizio,
con scritti o
stampati ovvero
pubblicamente
in qualsiasi
altro modo, una
tipologia, una
classificazione
o requisiti diversi
da quelli propri
dell'esercizio;
e) non faccia
pervenire la
denuncia di cui
all'articolo
19 o vi esponga
elementi non
veritieri;
f) non fornisca
al Comune le
informazioni
richieste o non
consenta gli
accertamenti
disposti ai fini
della classificazione;
g) doti le unità abitative
destinate agli
ospiti di un
numero di posti
letto superiore
a quello autorizzato
o comunque ecceda
i limiti della
capacità ricettiva
complessiva dell'esercizio;
h) modifichi,
peggiorandole,
le caratteristiche
strutturali,
o la tipologia,
o i livelli qualitativi
e quantitativi
dei servizi autorizzati,
nonché delle
prestazioni dovute;
i) applichi prezzi
superiori a quelli
comunicati;
l) interrompa
l'attività senza
averne dato preventiva
comunicazione
al Comune;
m) non esponga
le tabelle e
i cartellini
dei prezzi.
2. E' soggetto
all'applicazione
di una sanzione
pecuniaria amministrativa
da lire 60.000
a lire 300.000
il titolare di
un esercizio
ricettivo che:
a) adotti la
denominazione
del proprio esercizio
senza l'approvazione
di cui all'articolo
15;
b) ometta di
indicare nel
materiale pubblicitario
realizzato per
suo conto la
tipologia e la
classificazione
riconosciute
all'esercizio.
3. Per la violazione
della disposizione
contenuta nel
comma 3 dell'articolo
8 si applica
una sanzione
amministrativa
da lire 1.500.000
a lire 4.000.000.
4.
Chiunque attribuisce
ad
un proprio complesso
immobiliare e
ne pubblicizza
in qualsiasi
forma la qualificazione
di azienda ricettiva
in violazione
alla norme della
presente legge è soggetto
alle sanzioni
di cui al comma
1.
5.
In caso di
recidiva specifica
nelle infrazioni
di cui al presente
articolo, il
Sindaco può disporre
la revoca della
licenza d'esercizio.
6. Resta ferma
l'applicazione
del codice penale
ove le violazioni
costituiscano
reato.
7. I proventi
delle sanzioni
di cui alla presente
legge sono interamente
devoluti ai Comuni.
ARTICOLO 23
VINCOLI DI DESTINAZIONE
1. Per gli esercizi
ricettivi gravati
da vincoli di
destinazione
previsti da leggi
statali o regionali,
la Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore
regionale del
turismo, può autorizzare,
sentito il comune
competente, la
conversione da
una tipologia
all'altra fra
quelle previste
dalla presente
legge, fermi
rimanendo i vincoli
suddetti.
ARTICOLO 24
AZIENDE UBICATE
NEL TERRITORIO
DI PIU’ COMUNI
1. Per le aziende
ricettive che
insistano sul
territorio di
più comuni,
le competenze
di cui alla presente
legge sono esercitate
dal Sindaco del
Comune nel quale è ubicato
l'ingresso principale
dell'esercizio.
CAPO VI
MODIFICHE ALLA
L.R. N. 22
DEL 1984 E
NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 25
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE
14 MAGGIO 1984,
N.22
1. Nella legge
regionale 14
maggio 1984,
n. 22: "Norme
per la classificazione
delle aziende
ricettive" le
parole "residenze
turistiche alberghiere" sono
sostituite dalle
parole "Alberghi
residenziali".
2.
L'articolo
3 della legge
regionale n.
22 del 1984 è sostituito
dal seguente:
" Art.
3 -
1.
Sono alberghi
le aziende che
forniscono alloggi
ai clienti in
unità abitative
costituite da
camere anche
dotate di eventuali
locali e servizi
accessori, con
esclusione di
cucina e posto-cottura,
purché posseggano
i requisiti indicati
nelle Tabelle
A e B dell’allegato.
2.
Possono assumere
la denominazione
di "villaggio
albergo" gli
alberghi caratterizzati
dalla centralizzazione
dei principali
servizi in funzione
di unità abitative
dislocate in
più stabili
e dall'inserimento
dell'insieme
ricettivo in
un'unica area
recintata e attrezzata
per il soggiorno
e lo svago della
clientela.
3.
Possono assumere
la denominazione
di "albergo
diffuso" gli
alberghi caratterizzati
dalla centralizzazione
in un unico stabile
dell'ufficio
ricevimento,
delle sale di
uso comune e
dell'eventuale
ristorante ed
annessa cucina
e dalla dislocazione
delle unità abitative
in uno o più stabili
separati, purché ubicati
nel centro storico
(zona A) del
Comune e distanti
non oltre 200
metri dall'edificio
nel quale sono
ubicati i servizi
principali. L'obbligatorietà dei
requisiti ai
fini della classificazione
permane in quanto
compatibile con
la struttura
diffusa dell'esercizio.
4.
Possono assumere
la denominazione
di "motel" gli
alberghi particolarmente
attrezzati per
la sosta e l'assistenza
delle autovetture
e delle imbarcazioni
e che assicurino
uno standard
minimo di servizi
di assistenza
meccanica, di
rifornimento
carburanti e
di parcheggio
per un numero
di automobili
ed imbarcazioni
superiore del
10 per cento
a quello delle
unità abitative,
nonché servizi
di bar, ristorante
o tavola calda
e fredda.
5.
Sono alberghi
residenziali
le aziende che
forniscono alloggio
ai clienti in
unità abitative
costituite da
uno o più locali
con cucina e
posto-cottura,
purché posseggano
i requisiti indicati
nelle Tabelle
A e C allegate
alla presente
legge.
6.
Qualora l'unità abitativa
dell'albergo
residenziale
sia dotata di
angolo-cottura,
in luogo di apposita
cucina in locale
separato, la
superficie utile
per la determinazione
della ricettività autorizzabile
di cui al D.P.R.
30 dicembre 1970,
n. 1437, dovrà essere
incrementata
di mq. 2.
7. Si deroga
al disposto del
comma 6 nel caso
di immobili realizzati
antecedentemente
all'entrata in
vigore della
presente legge
in forza di licenza
edilizia o di
concessione ad
edificare.
8.
Negli alberghi
residenziali
non può essere
fornita ospitalità per
periodi inferiori
a sette giorni.
9.
Con proprio
decreto, da comunicarsi
tempestivamente
ai Comuni interessati,
il Presidente
della Giunta
regionale potrà autorizzare
deroghe particolari
al limite di
cui al comma
8, in occasione
di avvenimenti
o manifestazioni
tali da poter
determinare la
contingente insufficienza
delle altre strutture
ricettive locali.
10.
Ad esclusione
del villaggio
albergo, come
definito al comma
2 del presente
articolo, gli
esercizi alberghieri
possono svolgere
la propria attività,
oltreché nella
sede principale,
o "casa
madre",
ove sono di regola
allogati i servizi
di ricevimento,
di portineria
e gli altri servizi
generali di cui
si avvalgono
gli ospiti, anche
in dipendenza.
11.
Le dipendenze
possono essere
ubicate in immobili
diversi da quello
ove è posta
la sede principale
o anche in una
parte separata
dello stesso
immobile quando
ad essa si accede
da un diverso
ingresso.
12.
Rispetto alla "casa
madre" le
dipendenze devono
essere ubicate
a non più di
100 metri di
distanza."
3.
Il comma 7
dell'articolo
7 della legge
regionale n.
22 del 1984 è sostituito
dal seguente:
"7.
Le Tabelle
B, C,
D ed E allegate
alla presente
legge indicano,
rispettivamente,
per alberghi,
alberghi residenziali,
villaggi turistici
e campeggi i
requisiti presi
in considerazione
ai fini della
classificazione,
con i relativi
punteggi."
4.
Il comma 5
dell'articolo
9 della legge
regionale n.
22 del 1984 è sostituito
dal seguente:
"5.
Non si procede
a
revisioni di
classifica nel
secondo semestre
dell'ultimo anno
del quinquennio."
5.
Nell'articolo
14 della legge
regionale n.
22 del 1984 gli
importi delle
sanzioni previsti
al primo 1 "da
lire 500.000
a lire 3.000.000" sono
sostituiti rispettivamente "da
lire 1.000.000
a lire 5.000.000";
gli importi previsti
al comma 3 "da
lire 60.000 a
lire 300.000" sono
sostituiti rispettivamente "da
lire 500.000
a lire 2.000.000".
ARTICOLO 26
VARIAZIONI DI
TIPOLOGIA DI
CLASSIFICAZIONE
DEGLI ESERCIZI
ESISTENTI
1. Le agevolazioni
creditizie erogate
agli esercizi
classificati
ai sensi della
legge regionale
n. 22 del 1984
sono revocate,
oltre che nei
casi previsti
dalle singole
leggi di finanziamento,
anche nel caso
di cambiamento
della originaria
classificazione
con attribuzione
di nuova classificazione
in una delle
tipologie previste
dall'articolo
1 della presente
legge.
2. Le somme
erogate saranno
recuperate maggiorate
degli interessi
pari al tasso
ufficiale di
sconto vigente
alla data di
recupero delle
somme incrementato
del 50 per cento.
ARTICOLO 27
NORME TRANSITORIE
1. Entro tre
anni dall'entrata
in vigore della
presente legge
le strutture
ricettive di
cui all'articolo
1, comma 1, organizzate
in forma imprenditoriale,
già operanti,
dovranno essere
adeguate alle
caratteristiche
indicate negli
articoli precedenti.
2.
Sino a tale
data la prosecuzione
dell'attività delle
strutture ricettive
di cui al capo
I della presente
legge è consentita
dietro rilascio,
da parte del
Sindaco, di un'autorizzazione
temporanea in
deroga, da emanarsi
unicamente a
seguito di presentazione
da parte del
richiedente di
un progetto di
adeguamento delle
strutture e dei
servizi alle
norme della presente
legge entro il
termine massimo
fissato al comma
1.
3.
Per le strutture
di cui al comma
2, e limitatamente
al periodo transitorio,
all’atto
del rilascio
dell'autorizzazione
in deroga, il
Sindaco classifica
in via provvisoria
la struttura
ricettiva sulla
base dei criteri
contenuti nella
presente legge.
ARTICOLO 28
ALLEGATI
1. Fanno parte
integrante della
presente legge
i seguenti allegati:
A - Requisiti
e caratteristiche
tecniche delle
case per ferie,
degli ostelli
per la gioventù,
degli esercizi
di affittacamere,
delle case ed
appartamenti
per vacanze,
degli alloggi
turistico-rurali
e dei residence.
B - Requisiti
ai fini della
classificazione
degli esercizi
di affittacamere
e di case ed
appartamenti
per le vacanze.
C - Requisiti
per la classificazione
dei residence.
D - Segni distintivi
corrispondenti
alla tipologia
e alla classificazione
delle strutture
ricettive extralberghiere
di cui all’articolo
1.
E - Procedure
per il rilascio
dell'autorizzazione
all'esercizio
delle strutture
ricettive di
cui all'articolo
1.
ALLEGATO A/1
REQUISITI E CARATTERISTICHE
TECNICHE
DELLE CASE PER
FERIE
1. Le case per
ferie, oltre
a possedere i
requisiti previsti
dai regolamenti
igienico-edilizi
comunali, devono
anche avere:
a) superficie
minima delle
camere, al netto
di ogni locale
accessorio, di
mq 9 per le camere
ad un letto e
mq 14 per le
camere a due
letti con un
incremento di
superficie di
mq 4 per ogni
letto in più e
con un massimo
di quattro posti
letto per camera;
altezza dei locali
analoga a quella
prescritta per
le case di civile
abitazione dai
regolamenti igienico-edilizi
di ogni singolo
Comune;
b) almeno un
wc e un lavabo
ogni sei posti
letto, un bagno
o doccia e un
bidè ogni
dieci posti letto
non serviti da
dotazioni private;
c) arredamento
minimo delle
camere da letto
costituito da:
letto, sedia
o sgabello, comodino
e scomparto armadio
per persona,
nonché da
tavolino, specchio
e cestino rifiuti
per camera;
d) locali comuni
di soggiorno
distinti dalla
sala da pranzo,
di ampiezza complessiva
non inferiore
a mq 0,50 per
ogni posto letto
autorizzato;
e) idonei dispositivi
elettrici e mezzi
antincendio secondo
le disposizioni
vigenti;
f) cassetta di
pronto soccorso;
g) servizio di
telefono ad uso
comune.
2.
Nelle case
per ferie esistenti
alla data di
entrata in vigore
della presente
legge e non dotate
della superficie
di cui alla lettera
a), è sufficiente
che sia garantita
nelle camere,
la cui superficie
minima non dovrà mai
essere inferiore
agli 8 mq, una
cubatura minima
di mc 12 per
persona.
ALLEGATO A/2
REQUISITI E CARATTERISTICHE
TECNICHE
DEGLI OSTELLI
PER LA GIOVENTÙ
1.
Gli ostelli
per la gioventù oltre
a possedere i
requisiti previsti
dai regolamenti
igienico-edilizi
comunali, devono
anche avere:
a) superficie
minima delle
camere, al netto
di ogni locale
accessorio, di
mq 9 per le camere
ad un letto e
mq 14 per le
camere a due
letti, con un
incremento di
superficie di
mq 4 per ogni
letto in più e
con un massimo
di sei posti
letto per camera;
b) almeno un
wc e una doccia
ogni dieci posti
letto e un lavabo
ogni sei posti
letto non serviti
da dotazioni
private;
c) arredamento
minimo delle
camere da letto
costituito da:
letto, sedia
o sgabello, scomparto
armadio per persona,
nonché da
un tavolino e
un cestino rifiuti
per camera;
d) locali di
soggiorno, distinti
dalla sala da
pranzo, di ampiezza
complessiva non
inferiore a mq
0,50 per ogni
posto letto autorizzato;
e) idonei dispositivi
elettrici e mezzi
antincendio secondo
le norme vigenti;
f) cassetta di
pronto soccorso;
g) servizio di
telefono ad uso
comune.
2.
Negli ostelli
per la gioventù esistenti
o in costruzione
alla data di
entrata in vigore
della presente
legge, non dotati
della superficie
di cui alla lettera
a), è sufficiente
che sia garantita
nelle camere,
la cui superficie
minima non dovrà mai
essere inferiore
ai 9 mq, una
cubatura minima
di mc 14 per
persona.
3.
E' consentito
sovrapporre ad
ogni posto letto
un altro letto,
senza con ciò dover
incrementare
le dimensioni
delle camere,
purché sia
garantita la
cubatura minima
di mc 14 a persona.
Per il rispetto
di tutti gli
altri rapporti
si computano
i posti letto
autorizzati.
4. Le camere
da letto ed i
locali igienici
devono essere
predisposti separatamente
per uomini e
donne.
5.
I complessi
di cui al presente
articolo possono
essere dotati
di particolare
attrezzature,
che consentono
il soggiorno
di gruppi autogestiti
secondo autonome
modalità organizzative,
come la disponibilità di
cucina o di punti
autonomi di cottura,
sotto la responsabilità del
gestore.
ALLEGATO A/3
REQUISITI E CARATTERISTICHE
DEGLI AFFITTACAMERE
1. I locali
destinati all'esercizio
di affittacamere,
oltre a possedere
i requisiti previsti
per le case di
civile abitazione
dai regolamenti
igienico-edilizi
comunali, devono
anche essere
dotati di:
a) almeno un
locale bagno,
composto di wc,
bidè,
lavabo, vasca
da bagno o doccia
e specchio con
presa di corrente,
ogni otto persone,
o frazione, ivi
comprese le persone
appartenenti
al nucleo familiare
e conviventi;
b) arredamento
minimo delle
camere da letto
costituito da
letto, sedia
e comodino per
persona nonché da
tavolo, armadio,
specchio e cestino
rifiuti per camera;
c) accesso alle
camere da letto
direttamente
da locali di
disimpegno di
uso comune.
ALLEGATO A/4
REQUISITI E CARATTERISTICHE
TECNICHE DELLE
CASE ED APPARTAMENTI
PER VACANZE
1.
Le strutture
in cui si esercita
l'attività ricettiva
individuate nel
precedente articolo
5 devono possedere
i requisiti igienico-sanitari
ed edilizi previsti
dalle normative
vigenti per i
locali di civile
abitazione.
2.
L'esercizio
di C.A.V. secondo
le modalità della
presente legge
non comporta
modifica di destinazione
d'uso ai fini
urbanistici delle
strutture immobiliari
impiegate.
ALLEGATO A/5
REQUISITI E CARATTERISTICHE
TECNICHE DEGLI
ALLOGGI TURISTICO-RURALI
1.
Le attività di
turismo rurale
possono essere
svolte alle condizioni
di cui al comma
2 dell'articolo
8, con le seguenti
tipologie di
esercizi:
a) esercizi alberghieri,
di cui alla legge
regionale 14
maggio 1984,
n. 22, e successive
modifiche e integrazioni;
b) esercizi di
ristorazione
per la somministrazione
di pasti e bevande,
di cui alla lettera
a), comma 1,
dell'articolo
5 della Legge
25 agosto 1991,
n. 287, e successive
modifiche e integrazioni;
c) esercizi per
la gestione di
servizi di organizzazione
e supporto alle
attività didattiche
all'aria aperta
e per il tempo
libero.
2.
La sistemazione
dei fabbricati
rurali già esistenti
e destinati al
turismo rurale
può avvenire,
laddove necessario,
attraverso interventi
di restauro,
adeguamento o
ristrutturazione
edilizia. Gli
interventi di
ristrutturazione
edilizia devono
essere effettuati
nel rispetto
delle caratteristiche
degli edifici,
conservandone
l'aspetto complessivo
e i singoli elementi
architettonici,
sulla base delle
indicazioni esecutive
del Piano urbanistico
comunale di cui
alla legge regionale
22 dicembre 1989,
n. 45, e successive
modificazioni
ed integrazioni.
3. La realizzazione
dei punti di
ristoro di cui
al comma 2 dell'articolo
8 della presente
legge deve avvenire
in armonia con
il contesto paesistico-territoriale
e nel rispetto
delle tipologie
edificatorie
rurali tipiche
del luogo.
ALLEGATO A/6
REQUISITI E CARATTERISTICHE
TECNICHE DEI
RESIDENCE
1.
Ferma restando
l'applicazione
delle leggi vigenti
in materia, la
gestione di residence
può comprendere
la somministrazione
di cibi e bevande.
2.
Le unità abitative
di cui si compongono
i residence devono
possedere i requisiti
igienico-sanitari
ed edilizi previsti
dalle norme di
legge e regolamentari
per i locali
di civile abitazione.
L'utilizzo di
residence secondo
le modalità previste
nella presente
legge non comporta
modifiche di
destinazione
d'uso dei medesimi
a fini urbanistici.
3.
In deroga alle
norme vigenti
nei residence
la ricettività può essere
incrementata
purché sia
garantito un
minimo di mq
6 di superficie
per ogni posto
letto aggiunto
al netto di ogni
vano accessorio.
ALLEGATO B
Tabella per la
classificazione
degli alloggi
utilizzati
per l'esercizio
di affittacamere
e delle case
e appartamenti
per vacanze
(i parametri
cui si fa riferimento
sono quelli
fissati dalla
Legge 27 luglio
1978, n. 392
sull'equo canone):
1 - CONSERVAZIONE
normale coeff.
1,00
mediocre coeff.
0,60
2 - UBICAZIONE
centro storico
o centrale,
coeff. 1,30
semiperiferia,
coeff. 1,20
zone di pregio
particolare site
nella zona edificata
periferica o
nella zona turistica
o agricola:
turistica coeff.
1,30
periferica, coeff.
1,00
agricola, coeff.
0,85
3 - LIVELLO
piano attico,
coeff. 1,20
piani intermedi
coeff. 1,00
piano terreno,
coeff. 0,90
piano seminterrato,
coeff. 0,80
4 - TIPOLOGIA
DEL FABBRICATO
A/1 coeff. 2,00
A/2 coeff. 1,25
A/3 coeff. 1,05
A/4 coeff. 0,80
A/5 coeff. 0,50
A/6 coeff. 0,70
A/7 coeff. 1,40
Dal prodotto
dei coefficienti
di cui sopra
risultano i
seguenti coefficienti
minimi per
le singole
categorie:
Cat.
1°
superiore o uguale
a
1,82
Cat.
2°
superiore o uguale
a
1,00
Cat.
3°
superiore o uguale
a
0,384
ALLEGATO C
TABELLA DEI REQUISITI
PER I RESIDENCE
A) REQUISITI
MINIMI OBBLIGATORI
1 Componenti
della struttura
1.1 Locale per
il ricevimento
dei clienti.
1.2 Ascensore
per i clienti
(per immobili
a più di
un piano fuori
terra).
Gli immobili
realizzati antecedentemente
all’entrata
in vigore della
presente legge
sono dispensati
dall’obbligo
dell’ascensore
nel caso di oggettivi
impedimenti strutturali
e qualora la
realizzazione
comporti la riduzione
del numero di
unità abitative
al di sotto del
limite minimo
di impresa.
1.3 Riscaldamento
in tutto l’esercizio
nei mesi invernali.
L’obbligo
del riscaldamento
non vige per
i residence ad
apertura stagionale
estiva.
1.4 Apparecchio
telefonico comune
a disposizione
della clientela,
in assenza di
impianto in ogni
unità abitativa
1.5 Accessibilità per
handicappati,
nel rispetto
della Legge 9
gennaio 1989,
n. 13.
1.6 Posti auto,
in parcheggio
scoperto, pari
al numero delle
unità abitative.
Gli immobili
realizzati antecedentemente
all’entrata
in vigore della
presente legge
sono dispensati
da tale obbligo
nel caso di oggettivi
impedimenti.
2 Componenti
di ogni unità abitativa
2.1 Locale-bagno
2.1.1 Attrezzature:
lavabo, bidè,
vasca da bagno
o doccia, wc,
specchio con
presa di corrente,
acqua calda e
fredda.
2.1.2 Dotazioni:
sgabello, cestino
rifiuti, scopinetto,
stendibiancheria
e necessario
per la pulizia
dell’unità abitativa.
Lo stendibiancheria
può essere
sostituito da
apposito locale
comune per gli
ospiti.
2.1.3 Corredi:
saponetta all’arrivo
del cliente,
carta igienica
con riserva,
sacchetti igienici
e, per ogni posto
letto utilizzato,
asciugamani,
salvietta per
bidè,
asciugatoio da
bagno.
Spazi destinati
alle funzioni
di:
2.2 Cucina o
angolo cottura.
2.2.1 Attrezzature:
lavello e scolapiatti,
fornelli con
aspirazione forzata
mobilio, frigorifero
e portarifiuti.
2.2.2 Dotazioni:
stoviglie per
la preparazione
e la consumazione
dei pasti in
rapporto ai posti-letto
permanenti.
2.3 Pranzo
Dotazioni: tavolo
o piano d’appoggio,
seggiole e panche
in numero pari
ai posti-letto
permanenti.
2.4 Soggiorno
Dotazioni: divano
o divano-letto
o poltrona.
2.5 Pernottamento.
2.5.1 Dotazioni:
letto fisso,
comodino o tavolino
di servizio,
lampade o applique,
armadio dotato
di almeno quattro
appendiabiti
per ogni posto-letto
utilizzato e
di adeguata cassettiera
o ripiani.
Solo in caso
di unità monolocali è consentita
la dotazione
di letto a scomparsa
o divano-letto.
2.5.2 Corredi:
lenzuola e federa
per ogni posto-letto
utilizzato
3 Servizi
3.1 Segreteria
(ricevimento,
informazioni,
centralino, portierato)
16/24 ore, per
sette giorni
la settimana.
Deve comunque
essere sempre
garantita la
reperibilità del
gestore o addetto
anche fuori dal
normale orario
di segreteria-ricevimento.
3.2 Pulizia delle
unità abitative
(escluso il riassetto
della cucina)
una volta alla
settimana.
3.3 Cambio biancheria
da letto e da
bagno una volta
alla settimana.
3.4 Lingue estere
correntemente
parlate dal gestore:
almeno una.
B) REQUISITI
FUNGIBILI
4 Dotazioni della
struttura
4.1 Aria condizionata
in tutto l’esercizio
3
4.2 Ristorante
5
4.3 Bar 3
4.4 Sale convegni
(almeno 50 posti)
2
4.4.1 Per ogni
cinquanta posti
in più aggiungere
punti 1
4.5 Altre sale
per uso comune:
lettura,TV, ecc.
(ognuna) 1
4.6 Sala giochi
o spazi esterni
attrezzati per
bambini 2
4.7 Impianti
sportivo-ricreativi
5
4.7.1 Piscina
coperta 5
4.7.2 Piscina
scoperta 3
4.7.3 Campo da
tennis (ognuno)
2
4.7.4 Altri impianti:
minigolf, bocce,
ecc.(ognuno)
1
4.8 Posti auto
all’interno
del complesso,
in numero superiore
al 50 % delle
unità abitative
5
4.8.1 in garage
o box 3
4.8.2 in parcheggio
coperto 1
5 Dotazioni delle
unità abitative
5.1 Aria condizionata
regolabile dal
cliente 2
5.2 Almeno il
50 % delle unità con
cucina in locale
separato e distinto
da ogni altro
locale 3
5.3 Televisione
5.3.1 a colori
3
5.3.2 in bianco
e nero 2
5.4 Radio e/o
filodiffusione
1
5.5 Telefono
abilitato alla
chiamata esterna
diretta 3
5.5.1 Telefono
nella camera
con chiamata
per centralino
1
5.6 Elettrodomestici
ed accessori
5.6.1 Lavastoviglie,
lavatrice (ognuno)
2
5.6.2 Ferro da
stiro, altri
elettrodomestici
(ognuno) 1
6 Servizi
6.1 Segreteria
e sorveglianza
per ogni quattro
ore oltre al
minimo aggiungere
punti 2
6.2 Servizio
custodia valori
2
6.3 Pulizia delle
unità abitative:
per ogni intervento
oltre al minimo
aggiungere punti
3
6.4 Biancheria:
per ogni cambio
oltre al minimo
6.4.1 da letto,
aggiungere punti
3
6.4.2 da bagno,
aggiungere punti
2
6.5 Lingue estere:
per ogni lingua
correntemente
parlata dal gestore
o direttore o
dal personale
di segreteria,
oltre al minimo,
aggiungere punti
1
6.6 Organizzazione
di servizi ricreativi
per la clientela
(animazione,
corsi sportivi
ecc.) aggiungere
punti 5
Classificazione
dei Residence
Cat.
3°:
requisiti minimi
obbligatori
Cat.
2°:
requisiti minimi
più 25
punti di requisiti
fungibili
Cat.
1°:
requisiti minimi
più 40
punti di requisiti
fungibili
ALLEGATO E
PROCEDURE PER
IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO
DELLE STRUTTURE
RICETTIVE DI
CUI ALL'ART.
1
E/1
CASE PER FERIE
1.
L'esercizio
dell'attività ricettiva
nelle case per
ferie è soggetto
ad autorizzazione
comunale.
2. L'autorizzazione
deve indicare:
a) il titolare
e il gestore,
se diverso dal
titolare;
b) i soggetti
che possono utilizzare
le strutture;
c) il tipo di
gestione e di
servizi forniti,
tali in ogni
caso da garantire
le finalità alle
quali è destinata
la struttura;
d) il numero
delle camere
e dei posti letto;
e) l'eventuale
durata minima
e massima dei
soggiorni;
f) il regolamento
interno per l'uso
della struttura;
g) il periodo
o i periodi di
apertura.
3.
L'autorizzazione
può comprendere
la somministrazione
dei cibi e delle
bevande limitatamente
alle persone
alloggiate ed
a quelle che
possono utilizzare
il complesso
in relazione
alle finalità dello
stesso.
E/2
OSTELLI PER LA
GIOVENTU’
1.
L'esercizio
dell'attività ricettiva
negli ostelli
per la gioventù è soggetto
ad autorizzazione
comunale, riportante
il numero delle
camere, dei posti
letto ed il periodo
di apertura.
2. L'autorizzazione
deve indicare:
a) il titolare
e il gestore,
se diverso dal
titolare;
b) i soggetti
che possono utilizzare
le strutture;
c) il tipo di
gestione e di
servizi forniti,
tali in ogni
caso da garantire
le finalità alle
quali è destinata
la struttura;
d) il numero
delle camere
e dei posti letto;
e) l'eventuale
durata minima
e massima dei
soggiorni;
f) il regolamento
interno, per
l'uso della struttura;
g) il periodo
o i periodi di
apertura;
h) le modalità ed
i limiti di utilizzazione
per scopi ricettivi
diversi nei periodi
in cui gli ostelli
non sono occupati
dall'utenza giovanile.
3.
L'autorizzazione
può comprendere
la somministrazione
di cibi e bevande
limitatamente
alle persone
alloggiate ed
a quelle che
possono utilizzare
il complesso
in relazione
alle finalità dello
stesso.
E/3
AFFITTACAMERE
1.
Chi intende
esercitare l'attività di
affittacamere è soggetto
ad autorizzazione,
rilasciata dal
Comune, riportante
il numero dei
posti letto ed
il periodo di
apertura.
2. L'autorizzazione
deve inoltre
indicare:
a) generalità del
titolare;
b) ubicazione
dei vani destinati
all'attività ricettiva
e numero dei
posti letto,
distinti per
vano;
c) servizi igienici
a disposizione
degli ospiti;
d) servizi complementari
offerti;
e) periodi di
esercizio dell'attività.
E/4
CASE E APPARTAMENTI
PER VACANZE (C.A.V.)
1.
Il Sindaco
concede l'autorizzazione
all'esercizio
dell'attività di
C.A.V. dietro
presentazione,
da parte dell'imprenditore,
di dichiarazione
sostitutiva di
atto notorio
indicante l'ubicazione,
le caratteristiche
e i posti-letto
di ciascuna delle
case o appartamenti
di cui ha la
disponibilità,
nel rispetto
di quanto previsto
dalla presente
legge, nonché di
planimetria catastale
delle unità destinate
all'alloggio.
2.
L'imprenditore è altresì obbligato
a comunicare,
all'atto della
presentazione
della domanda
di autorizzazione,
le prestazioni
di servizi che
intende erogare.
3.
Ogni variazione
nel numero delle
case o appartamenti
utilizzati dall'imprenditore
nell'esercizio
della attività autorizzata
deve essere comunicata
e autorizzata
secondo le modalità individuate
al comma 2.
4. Il segno
distintivo corrispondente
alla classificazione
assegnata, nella
forma riportata
nell'allegato
D alla presente
legge, deve essere
ben visibile
sia all'esterno
che all'interno
della struttura
ricettiva.
E/5
RESIDENCE
1.
L'apertura
e la gestione
di residence è subordinata
al rilascio dell'autorizzazione
da parte del
Sindaco del Comune
in cui è situata
la struttura
ricettiva nel
rispetto delle
norme contenute
nella Legge 7
agosto 1990 n.
241.
2.
Nel provvedimento
autorizzatorio
sono individuate
le strutture
ricettive nell'ambito
delle quali l'attività è consentita.
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