La
presente legge ha ricevuto
delle modifiche grazie alla
legge regionale n. 2 del
26/3/2002 , che ha abrogato
le tariffe minime e massime
imposte illegittimamente
dalla Regione Sicilia nei
confronti dei B&B siciliani
(comma 7).
Riportiamo
solo l'articolo
di
interesse per
i B&B.
Aggiornamento
della normativa
L.r. 32/2000
con LEGGE REGIONALE
N. 4 DEL 16-04-2003
REGIONE SICILIA:
Disposizioni
programmatiche
e finanziarie
per l'anno 2003:
sono cambiate
alcune regole.
In particolare:
-
Il limite massimo
di tre
camere previsto
dalla precedente
normativa (L.R.
32/2000) è portato
a 5 camere e
20 posti letto!
-
L'attività di
B&B può essere
esercitata anche
in locali non
di proprietà,
ma tuttavia si
mantiene il requisito
del comma 4 per
cui si mantiene " l'obbligo
di adibire ad
abitazione personale
l'immobile medesimo",
cioè rimane
in vigore l'obbligo
della dimora
abituale o residenza
della famiglia
ospitante.
ARTICOLO 88
AIUTI AI BED
AND BREAKFAST
L'Assessore regionale
per il turismo,
le comunicazioni
ed i trasporti
eroga contributi
nell'ambito del
massimale previsto
per gli aiuti "de
minimis" ai
soggetti che,
avvalendosi della
propria organizzazione
familiare, utilizzano
parte della loro
abitazione, fino
ad un massimo
di tre camere,
fornendo alloggio
e prima colazione.
Aggiornamento,
art. 1 bis
L'attività ricettiva
di cui al comma
1, in qualsiasi
forma giuridica
esercitata, deve
assicurare i
servizi minimi
stabiliti dall'Assessorato
regionale del
turismo, delle
comunicazioni
e dei trasporti.
I locali delle
unità di
cui al comma
1 devono possedere
i requisiti igienico-sanitari
previsti per
l'uso abitativo
dalle leggi e
regolamenti.
L'esercizio dell'attività di
cui al comma
1 non costituisce
cambio di destinazione
d'uso dell'immobile
e comporta per
i proprietari
delle unità abitative
l'obbligo di
adibire ad abitazione
personale l'immobile
medesimo.
Il servizio di
cui al comma
1 viene classificato
ad una stella,
se esiste nell'unità abitativa
una sola stanza
per gli ospiti
ed il bagno in
comune con i
proprietari;
a due stelle,
se le camere
per gli ospiti
sono due o tre
e dispongono
di un bagno comune
riservato agli
ospiti; a tre
stelle se ogni
camera per ospiti
ha il proprio
bagno privato.
L'esercizio di
attività di
alloggio e prima
colazione non
necessita di
iscrizione al
registro esercenti
il commercio
ma di comunicazione
di inizio attività al
comune e alla
provincia competenti,
nonché di
comunicazione
alla provincia,
nei termini usuali,
di tutte le informazioni
necessarie ai
fini delle rilevazioni
statistiche ed
ai fini dell'inserimento
dell'esercizio
negli elenchi
che questa annualmente
pubblica in merito
alle disponibilità di
alloggi turistici.
La provincia
provvede ad effettuare
apposito sopralluogo
al fine della
conferma della
idoneità all'esercizio
dell'attività ed
alla classificazione
della stessa
nel numero di
stelle confacente,
(stabilendo altresì le
tariffe minime
e massime applicabili
all'esercizio
di attività di
alloggio e prima
colazione, distinte
per categorie)
(parte del comma
abrogata dalla
l.r. 2/2002.
Alle attività di
cui al presente
articolo si applicano
le disposizioni
di pubblica sicurezza
previste per
le locazioni
immobiliari anche
temporanee.
Alle attività di
cui al presente
articolo si applica
il regime fiscale
previsto per
le attività saltuarie
previa iscrizione
all'ufficio IVA.
Il contributo
di cui al comma
1 è concesso
una tantum e
a fondo perduto
per l'esercizio
di attività di
alloggio e prima
colazione nelle
seguenti misure:
a) esercizio
ad una stella:
fino ad un massimo
di lire 4.000.000
a posto letto;
b) esercizio
a due stelle:
fino ad un massimo
di lire 5.000.000
a posto letto;
c) esercizio
a tre stelle:
fino ad un massimo
di lire 6.000.000
a posto letto.
I requisiti per
l'attribuzione
della classifica
in riferimento
alle dimensioni
delle camere
sono quelli
fissati dal
decreto del
Presidente
della Repubblica
30 dicembre
1970, n. 1437.
12. Le dotazioni
minimali delle
camere e dei
bagni sono
fissate con
decreto assessoriale
in riferimento
agli esercizi
alberghieri
rispettivamente
a tre, due
ed una stella.
13. Per usufruire
dei benefici
di cui al presente
articolo i
destinatari
degli interventi
devono impegnarsi
a svolgere
l'attività per
almeno un quinquennio
dalla data
di erogazione,
a documentare
almeno 50 presenze
annue e a sottoscrivere
apposita fideiussione
bancaria o
assicurativa
a garanzia
dell'effettivo
esercizio.
Nuovo comma aggiunto
L' ASSESSORE
DEL TURISMO,
COMUNICAZIONI
E TRASPORTI
Requisiti
per la classifica
in stelle dell'
attività ricettiva
di "Bed
and Breakfast",
disciplinata
dall' art, 88
della L.R: n.
32, del 23 dicembre
2000.
VISTO
l'art 88. "Aiuti
al Bed and Breakfast" della
L.R. 23 dicembre
2000, n. 32 recante "Disposizioni
per l'attuazione
del POR 2000-2006
e di riordino
dei regimi di
aiuto alle imprese";
VISTA la L.R.
6.3.86, n. 9 "Istituzione
della Provincia
Regionale";
VISTA la L.R.
6.4.1996, n.
27, recante norme
in materia di
turismo, con
la quale è stata
definita l'attività ricettiva,
sono state individuate
le tipologie
ricettive ed è stata
attribuita alle
Aziende Autonome
Provinciali per
l'Incremento
Turistico l'attivitaà inerente
la classificazione
delle strutture
stesse, nell'ambito
dei poteri di
coordinamento
dell'Assessorato
Regionale Turismo.
Comunicazioni
e Trasporti;
Considerato che
la L.R. n. 32/200
individua il "BED
AND BREAKFAST" quale
attività ricettiva,
con attribuzione
della classifica
con riferimento
a quanto è previsto
dalla cennata
normativa, dal
D-P-R. n. 1437/1970
e dagli standards
determinati dall'
Assessorato Regionale
Turismo, Comunicazioni
e Trasporti;
RITENUTO conseguentemente
di determinare
i requisiti per
l'attribuzione
della classifica
in stelle del
BED AND BREAKFAST;
CONSIDERATO che
le azinde Autonome
Provinciali per
l'Incremento
turistico istituite
presso le Provincie
Regionali sono
gli Organi ai
quali in virtù del
combinato disposto
dell' art. 2
del D.P.R. 10.9.1986
e della L.R.
6.4.1996, n.
27, è demandata
l'attivita' inerente
la classificazione
delle strutture
ricettive, nonché quella
inerente l'accertamento
delle violazioni
agli obblighi
di legge;
CONSIDERATO che,
in virtù del
combinato disposto
dell' art. 14
dello Statuto
della Regione
Siciliana, della
L.R. 9/86 e della
L.R: n. 27/96,
occorre effettuare
anche una costante
attività di
vigilanza sulle
strutture ricettive
dell' Isola,
in quanto il
mantenimento
degli standards
di qualità del
sistema di accoglienza è essenziale
per la capacità competitiva
dell' offerta
turistica della
Regione Siciliana:
DECRETA
Art.1 - Sono
approvati nel
testo che si
allega e che
fa parte integrante
del presente
decreto i requisiti
determinati per
l'attribuzione
della classifica
in stelle del
Bed and Breakfast.
Vengono, altresì,
stabilite le
modalità di
classifica e
le modalità per
la definizione
in stelle applicabili
alle attività di
cui sopra.
Art.
2 - Le Aziende
Autonome
Provinciali per
l'Invremento
Turistico delle
Province Regionali
adottano entro
30 giorni dalla
rihiesta il provvedimento
di classifica
delle attività di "BED
AND BREAKFAST" del
Territorio di
competena secondo
la normativa
di cui alla L.R.
n. 32/2000 e
dei requisiti
indicati nel
testo i cui all'
art. 1 del presente
decreto.
Decorso infruttuosamente
il suddetto termine
vi provvede l'Assessorato
Regionale Turismo
Comunicazioni
e Trasporti.
Ogni provvedimento
di classifica
va notificato
al soggetto richiedente,
al Comune ed
all' Assessorato
Regionale Turismo,
Comunicazioni
e Trasporti.
Art. 3 - Le
Aziende Autonome
Provinciali per
l'Iserimento
Turistico entro
il 30 giugno
ed il 31 dicembre
di ogni anno
devono inviare
all' Assessorato
Regionale Turismo,
Comunicazioni
e Trasporti il
piano delle ispezioni
da effettuare
nel semestre
successivo presso
le strutture
ricettive del
territorio di
competenza.
L' Assessorato
Provinciale Turismo,
Comunicazioni
e Trasporti potrà disporre
che un propio
funzionario partecipi
alle operazioni
di vigilanza.
Decorsi infruttuosamente
i termini suddetti,
provede in via
sostitutiva l'Assessorato
Regionale Turismo,
Comunicazioni
e Trasporti.
Il
presente decreto
sarà pubblicato
sulla Gazzetta
ufficiale della
Regione Siciliana
per la pubblicazione.
Palermo
lì 08.02.2000
<<ALLEGATO>>
NORMATIVA DI
CLASSIFICA
Per
bed and breakfast
si
intende un'attività ricettiva
esercitata da
soggetti che
avvalendosi della
propria organizzazione
familiare, utilizzano
parte della loro
abitazione fino
ad un massimo
di tre camere,
con non più di
4 posti letto
per camera, non
sovrapponibili,
fornendo alloggio
e prima colazione,
con gestione
non imprenditoriale.
L'attività di
bed and breakfast
non necessita
della iscrizione
alla Camera di
Commercio, da
parte del titolare
dell'attività.
Alla suddetta
attività si
applica il regime
fiscale previsto
per le attività saltuarie
previa iscrizione
all' ufficio
I.V.A.
Alla attività suddetta
si applicato
le disposizioni
di pubblica sicurezza
previste per
le locazioni
immobiliari anche
temporanee.
L'inizio dell'attività va
comunicata al
Comune e alla
Provincia competente
per territorio
e per essa all'Azienda
Provinciale per
l'Incremento
turistico, ai
Fini della classificazione
dell'esercizio
ricettivo.
Gli esercizi
di "bed
and breakfast" sono
classificati
ad una stella,
se esiste nell'
unità abitativa
una sola stanza
per gli ospiti
e il bagno comune
con i proprietari;
a due stelle,
se le camere
per gli ospiti
sono 2 o 3 e
dispongono di
un bagno comune
riservato agli
ospiti; a tre
stelle se ogni
camera per gli
ospiti ha il
proprio bagno
privato.
Alla richiesta
di classifica
occorre allegare
copia del certificato
di abitabilità con
allegata planimetria
dell'immobile
e una relazione
tecnica, a firma
di un tecnico
abilitato, che
attesti che l'immobile
si trovi nelle
stesse condizioni
di cui al certificato
di abitabilità o
che indichi le
eventuali modifiche
intervenute,
specificando,
nel caso di specie,
l'eventuale necessità dell'acquisizione
di provvedimenti
autorizzativi.
Dalla stessa
relazione dovrà risultare
la conformità dell'immobile
a quanto previsto
dal D.P.R. 30.12.1970,
n.1437, per quanto
attiene la dichiarazione
delle camere
e l'adeguamento
degli impianti
alle norme di
sicurezza di
cui alla legge
46/90.
Alla richiesta
di classificazione
va allegata apposita
dichiarazione
rilasciata dal
proprietario
nelle forme di
legge, circa
l'obbligo dì adibite
l'immobile ad
abitazione personale.
Il provvedimento
dì classificazione
degli esercizi
di "bed
and breakfast" viene
adottato, previo
sopralluogo,
dal Consiglio
di Amministrazione
dell'Azienda
Autonoma Provinciale
per l'Incremento
Turistico, entro
il termine di
trenta giorni
dalla presentazione
della richiesta
di classificazione.
Decorso il suddetto
termine provvede
in via sostitutiva
l'Assessorato
Regionale Turismo.
Comunicazioni
e Trasporti ai
sensi della L.R.
A.27/96.
Ai sensi del
punto 6 dell'art.88
della L.R. n.32/2000,
il titolare dell'attività deve
comunicare all'Azienda
Autonoma Provinciale
per l'Incremento
Turistico competente
per territorio
entro il giorno
10 del mese successivo
a quello dì attività,
la situazione
degli arrivi
e delle presenze
con Indicazione
delle nazionalità di
provenienza,
ed ogni altra
informazione
ai fini delle
rilevazioni statistiche
e dell'inserimento
dell'esercizio
negli elenchi
annuali pubblicati
sulle strutture
ricettive.
La comunicazione
delle presenze
viene effettuata
giornalmente
dalle autorità locali
di P. S.
TARIFFE
Le
Aziende Autonome
Provinciali Per
l'incremento
Turistico competenti
per territorio.
annualmente stabiliscono
con delibera
del proprio Consiglio
di Amministrazione,
le tariffe minime
e massime da
applicare all'esercizio
di attività di
alloggio e prima
colazione, distinte
per categoria.
Le tariffe sono
pubblicate sugli
annuali provinciali
e regionali delle
strutture turistico
ricettive.
3 stelle ***
REQUISITI MINIMI
Bagni privati
e completi (vasca
e doccia, lavabo,
WC e bidet) per
ogni camera;
Televisione in
tutte le camere;
Impianto di climatizzazione
in tutte le camere
(si prescinde
da tale requisito
per esercizi
ubicati in località montane
che siano forniti
di impianto di
riscaldamento);
I servizi di
Biancheria, devono
essere adeguati
al tipo dell'arredamento
degli ambienti.
PRESTAZIONE DI
SERVIZI OBBLIGATORI
Servizio di
prima colazione
con cibi non
manipolati;
Cambio di biancheria:
lenzuola e federe
a giorni alterni
e in ogni caso
ad ogni cambio
di cliente: asciugamani
tutti i giorni;
Pulizia nelle
camere e nei
servizi igienici
ogni giorno.
DOTAZIONI
Bagni completi
in ogni camera:
Accessori: saponetta,
bagnoschiuma,
cuffia, un telo
da bagno, un
asciugamano e
una salvietta
per persona,
riserva di carta
igienica, sacchetti
igienici, cestino
rifiuti;
Sistemazione
camere:
letto, tavolino
o ripiano, armadio,
comodino o ripiano
e specchio:
lampade o appliques
da comodino;
punto dì illuminazione
per leggere e
scrivere;
secondo comodino
a ripiano nelle
camere doppie,
sgabello o ripiano
apposito per
bagagli;
cestino rifiuti;
una sedia per
letto.
2 stelle **
REQUISITI MINIMI
Bagno completo
(lavabo, bidet,
wc, doccia) ad
usi esclusivo
degli ospiti;
Televisione ad
usi comune (obbligatoria
solo per gli
esercizi che
non hanno tutte
le camere dotate
di televisione
Impianto di climatizzazione,
in tutte le camere
con ventilazione
a pale.
PRESTAZIONE DI
SERVIZI OBBLIGATORI
Servizio di
prima colazione
con cibi non
manipolati;
Cambio di biancheria:
lenzuola e federe
a giorni alterni
e in ogni caso
ad ogni cambio
di cliente: asciugamani
tutti i giorni;
Pulizia nelle
camere e nei
servizi igienici
ogni giorno.
DOTAZIONI
Bagni completi
in ogni camera:
Accessori: saponetta,
bagnoschiuma,
cuffia, un telo
da bagno, un
asciugamano e
una salvietta
per persona,
riserva di carta
igienica, sacchetti
igienici, cestino
rifiuti;
Sistemazione
camere:
letto, tavolino,
armadio, comodino
o ripiano e specchio:
lampade o appliques
da comodino;
punto dì illuminazione
per leggere e
scrivere;
secondo comodino
a ripiano nelle
camere doppie,
sgabello o ripiano
apposito per
bagagli;
cestino rifiuti;
una sedia per
letto
1 stella *
REQUISITI MINIMI
Televisione
a uso comune
(obbligatoria
solo per gli
esercizi che
non hanno utte
le camere dotate
di televisione);
Impianto di riscaldamento
e/o attrezzature
di riscaldamento
alternativo (obbligatorio
se l'attività viene
svolta anche
nel periodo invernale)
e ventilatori
nel periodo estivo
PRESTAZIONE DI
SERVIZI OBBLIGATORI
Cambio di biancheria:
lenzuola e federe
ad ogni cambio
di cliente e
una volta la
settimana; asciugamani
ad ogni cambio
di cliente e
a giorni alterni;
Pulizia nelle
camere 1 volta
al giorno.
DOTAZIONI
Accessori: saponetta,
un telo da bagno,
un asciugamano
e una salvietta
per persona,
riserva di carta
igienica, sacchetti
igienici, cestino
rifiuti;
Sistemazione
camere:
letto, tavolino
o ripiano, armadi,
comodino o ripiano
e specchio;
lampade e appliques
da comodino;
cestino rifiuti;
una sedia per
letto;
uno specchio
con presa di
corrente, un
telo da bagno
e un asciugamano
per persona.