TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
FINALITA’ DELLA
DISCIPLINA
1. La presente
legge disciplina
la tipologia
e la classifica
degli esercizi
alberghieri nonché la
tipologia e le
caratteristiche
degli esercizi
extra-alberghieri
e reca disposizioni
volte a favorire
la realizzazione
di un marchio
di qualità e
di marchi di
prodotto con
riferimento all'offerta
degli esercizi
alberghieri ed
extra-alberghieri,
al fine di promuovere
la qualificazione
del turismo trentino
e di garantire
al consumatore
l'effettivo rispetto
del livello dei
servizi offerti.
TITOLO II
RICETTIVITA’ ALBERGHIERA
Capo I
Disciplina della
ricettività alberghiera
ARTICOLO 2
DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA’ ALBERGHIERS
1. Gli esercizi
alberghieri sono
esercizi ricettivi
a gestione unitaria
dotati di almeno
sette unità abitative
e organizzati
per prestare
al pubblico,
verso corrispettivo
di un prezzo,
servizio di alloggio
nelle unità abitative
e servizio di
prima colazione,
nonché eventuali
servizi di somministrazione
di alimenti e
bevande e altri
servizi accessori.
2.
Si intendono
per unità abitative,
sempre che siano
dotate dei requisiti
previsti dal
regolamento di
esecuzione:
a) le camere;
b) le suite;
c) gli appartamenti
con o senza servizio
autonomo di cucina.
3.
La prestazione
del servizio
di alloggio e
di quello di
prima colazione
nonché,
se previsti,
dei servizi di
somministrazione
di alimenti e
bevande e degli
altri servizi
accessori deve
essere fornita
all'interno dell'unico
immobile costituente
l'esercizio alberghiero,
salvo quanto
disposto per
le dipendenze
dall'articolo
4 e per i villaggi
alberghieri dall'articolo
5, comma 5.
ARTICOLO 3
GESTIONE UNITARIA
1. Si considerano
unitarie, fermo
restando il rispetto
di quanto previsto
dall'articolo
2, comma 3, le
gestioni che
in alternativa:
a) facciano
capo a un unico
soggetto per
la fornitura
dei servizi di
alloggio e di
prima colazione,
degli eventuali
servizi di somministrazione
di alimenti e
bevande e di
ogni altro servizio
accessorio;
b) prevedano
in capo a soggetti
diversi dal fornitore
del servizio
di alloggio la
fornitura dei
servizi di prima
colazione, di
somministrazione
di alimenti e
bevande o di
altri eventuali
servizi accessori
rilevanti ai
fini della classificazione;
in tal caso la
gestione del
settore separato è affidata
mediante apposita
convenzione.
2.
I soggetti
gestori ai
sensi
del comma 1,
lettera b), dei
servizi di prima
colazione, di
somministrazione
di alimenti e
bevande e degli
altri servizi
accessori sono
tenuti a munirsi
delle autorizzazioni
previste dalle
normative vigenti
in materia per
le specifiche
attività svolte.
3.
Alle convenzioni
per la gestione
di cui al comma
1, lettera b),
si applicano
le disposizioni
di cui all'articolo
12 della legge
provinciale 14
luglio 2000,
n. 9 (Disciplina
dell'esercizio
dell'attività di
somministrazione
di alimenti e
bevande e dell'attività alberghiera,
nonché modifica
all'articolo
74 della legge
provinciale 29
aprile 1983,
n. 12 in materia
di personale)
e le relative
norme di esecuzione.
Ulteriori contenuti
obbligatori delle
convenzioni per
la gestione di
cui al comma
1, lettera b),
possono essere
stabiliti dal
regolamento di
esecuzione della
presente legge.
ARTICOLO 4
DIPENDENZE DELL’ESERCIZIO
ALBERGHIERO
1. Negli esercizi
alberghieri costituiti
da più immobili,
ovvero da più strutture
di un unico immobile
aventi ingressi
separati e autonomi,
sono dipendenze
gli immobili
o le strutture
diversi dalla
sede, detta "casa
madre",
nella quale sono
ubicati il servizio
di ricevimento
e almeno sette
unità abitative.
2.
L'esercizio
alberghiero può disporre
di una o più dipendenze,
che devono essere
dotate di servizio
di ricevimento
o in alternativa
di idoneo sistema
di sorveglianza.
3. I servizi
possono essere
offerti ai clienti
sia nella casa
madre che nelle
dipendenze.
4.
Alla casa madre
e a ciascuna
dipendenza è attribuita
una propria classifica.
Alle dipendenze
non può essere
attribuito un
livello di classifica
superiore a quello
attribuito alla
casa madre. Qualora
in relazione
ai requisiti
posseduti debba
essere attribuito
alla dipendenza
un livello di
classifica inferiore
a quello posseduto
dalla casa madre,
l'eventuale differenza
tra la casa madre
e la dipendenza
non può essere
superiore ad
una stella.
5.
Il regolamento
di esecuzione
stabilisce il
percorso massimo
tra la casa madre
e le dipendenze
e le modalità per
la sua misurazione
nonché il
numero minimo
delle unità abitative
di cui le dipendenze
devono essere
dotate.
Capo II
Tipologie
ARTICOLO 5
TIPOLOGIE DEGLI
ESERCIZI ALBERGHIERI
1. Gli esercizi
alberghieri si
distinguono in:
a) alberghi;
b) alberghi garnì;
c) residenze
turistico alberghiere;
d) villaggi alberghieri.
2.
Sono alberghi
gli esercizi
alberghieri che
forniscono servizio
di somministrazione
di alimenti e
bevande nonché alloggio
e prima colazione
agli ospiti in
unità abitative
prive di servizio
autonomo di cucina
o fornite di
detto servizio
per una quota
massima del 30
per cento dei
posti letto.
3.
Sono alberghi
garnì gli
esercizi individuati
al comma 2 qualora
non venga fornito
agli alloggiati
il servizio di
somministrazione
di alimenti ad
eccezione della
prima colazione.
4.
Sono residenze
turistico alberghiere
gli esercizi
alberghieri che
forniscono alloggio
agli ospiti esclusivamente
in unità abitative
dotate di servizio
autonomo di cucina
ovvero in unità abitative
dotate di servizio
autonomo di cucina
per una quota
minima del 70
per cento dei
posti letto.
Nel caso in cui
tutte le unità abitative
siano dotate
di servizio autonomo
di cucina gli
esercizi alberghieri
non sono tenuti
a fornire il
servizio di prima
colazione, né di
somministrazione
di alimenti e
bevande; negli
altri casi devono
essere assicurati
tali servizi.
5.
Sono villaggi
alberghieri gli
alberghi e le
residenze turistico
alberghiere,
situati in un'unica
area delimitata
secondo i criteri
definiti dal
regolamento di
esecuzione, che
forniscono servizi
centralizzati
agli ospiti di
unità abitative
dislocate in
più stabili.
6.
In ogni caso
il gestore del
servizio di alloggio
deve avere la
disponibilità dei
locali in cui è svolto
il servizio.
In caso di vendita,
di locazione
o di ogni altra
forma di cessione,
ivi compresa
quella in multiproprietà,
delle unità abitative
che faccia venir
meno nelle medesime
la prestazione
del servizio
di alloggio,
la classifica
alberghiera è revocata.
Per gli esercizi
alberghieri previsti
dal comma 1,
lettere c) e
d), resta fermo
quanto previsto
dall'articolo
13 bis (1).
7.
Il regolamento
di esecuzione
individua le
dizioni riservate
a ciascuna tipologia
e stabilisce
le modalità per
la traduzione
e l'utilizzo
in lingua estera
della dizione
italiana riservata
a ciascuna tipologia.
ARTICOLO 6
PERTINENZE DEGLI
ESERCIZI ALBERGHIERI
1. Sono considerate
pertinenze degli
esercizi alberghieri
le aree, non
direttamente
collegate all'area
principale, destinate
all'erogazione
di servizi accessori
nell'immediata
prossimità dell'esercizio
alberghiero.
Capo III
Classifica
ARTICOLO 7
CLASSIFICA ALBERGHIERA
1. La classifica
consiste nel
riconoscimento
della denominazione,
della specifica
tipologia e dei
requisiti posseduti
da ciascun esercizio
alberghiero.
2. In relazione
ai requisiti
posseduti, gli
esercizi alberghieri
sono classificati
in cinque livelli,
contrassegnati
in ordine decrescente
da 5, 4, 3, 2
e 1 stella.
3.
Fermo restando
il possesso dei
requisiti minimi
prescritti dall'articolo
8, gli esercizi
alberghieri privi
dei requisiti
previsti per
la classifica
a una stella
sono classificati
e possono operare
con la dizione,
agli stessi riservata,
di "locanda".
I predetti esercizi
per finalità diverse
da quelle di
cui alla presente
legge sono equiparati
agli esercizi
a una stella.
Gli esercizi
alberghieri esistenti
alla data di
entrata in vigore
della presente
legge, la cui
denominazione
contenga il termine "locanda",
possono continuare
a usare tale
termine.
4.
Gli esercizi
classificati
con quattro stelle
possono assumere
la dizione aggiuntiva "superior" quando
sono in possesso
degli standard
tipici degli
esercizi di classe
internazionale
come indicati
nel regolamento
di esecuzione.
La dizione aggiuntiva "superior" viene
identificata
con il segno
distintivo "S" posto
dopo il numero
di stelle attribuito
all'esercizio
alberghiero.
5.
L'attribuzione
di un livello
di classifica
o della dizione
di locanda è obbligatoria,
precede ed è presupposto
per il rilascio
e per il mantenimento
della licenza
di pubblico esercizio
e ha validità a
tempo indeterminato.
6.
Ciascun esercizio
alberghiero deve
utilizzare nella
ditta, nell'insegna,
nella promozione
e nella commercializzazione
la tipologia
e il livello
o la dizione
di locanda assegnati
in sede di classifica,
più gli
eventuali marchi.
E' comunque fatta
salva la possibilità di
non utilizzare
in tali sedi
alcuna tipologia.
7.
Il segno distintivo
di
ciascun esercizio
alberghiero,
contenente la
tipologia e il
numero delle
stelle o la dizione
di locanda, deve
essere in ogni
caso esposto
all'esterno e
all'interno dell'esercizio
rispettivamente
in prossimità dell'ingresso
principale e
nella zona di
ricevimento.
Il modello e
le caratteristiche
dei segni distintivi
sono stabiliti
con determinazione
del dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo.
8. Per la classifica
degli esercizi
di somministrazione
di alimenti e
bevande aperti
al pubblico annessi
ad esercizi alberghieri
si applica la
normativa specifica
prevista per
tale tipo di
esercizi.
ARTICOLO 8
REQUISITI MINIMI
1. Gli esercizi
alberghieri,
a pena di diniego
o di revoca della
classifica, devono
assicurare in
ogni caso i seguenti
requisiti minimi:
a) pulizia giornaliera
delle unità abitative;
b) cambio settimanale
della biancheria;
c) servizio di
chiamata ventiquattro
ore su ventiquattro;
d) lavandino
con acqua corrente
calda e fredda
in tutte le unità abitative;
e) almeno un
bagno completo
a uso comune
nell'esercizio
e in ciascuna
dipendenza, in
luogo funzionale
alle unità abitative,
salvo che ciascuna
delle unità abitative
disponga del
bagno completo;
f) almeno un
apparecchio telefonico
a uso comune;
g) sale comuni
per una superficie
complessiva di
almeno un metro
quadrato per
posto letto;
h) servizi igienici
distinti per
sesso per i locali
destinati alla
somministrazione
di alimenti e
bevande.
2. Il regolamento
di esecuzione
specifica i requisiti
minimi di cui
al comma 1 e
individua gli
ulteriori requisiti
necessari.
ARTICOLO 9
PARAMETRI PER
LA CLASSIFICA
1. Il regolamento
di esecuzione
individua i parametri
strutturali e
funzionali per
la classifica
e prevede ulteriori
parametri in
relazione al
numero delle
stelle. In relazione
all'assetto urbanistico
del territorio
provinciale il
regolamento di
esecuzione può altresì prevedere
i casi in cui è possibile
derogare ai predetti
parametri.
2.
Il conseguimento
e il mantenimento
della classifica
relativa agli
esercizi alberghieri
sono subordinati
in ogni caso
alla circostanza
che il numero
di addetti sia
idoneo in relazione
alla potenzialità ricettiva
dell'esercizio
e al suo livello
di classifica,
tenuto conto
in particolare
dei servizi offerti
agli ospiti alloggiati
e dei servizi
offerti ai non
alloggiati. Il
regolamento di
esecuzione determina
le soglie minime
e i criteri di
applicazione
del presente
comma.
ARTICOLO 10
PROCEDIMENTO
PER LA CLASSIFICA
1. Il gestore
dell'esercizio
alberghiero presenta
al servizio provinciale
competente in
materia di turismo,
anche per il
tramite del comune
sul cui territorio è situato
l'esercizio alberghiero,
una dichiarazione
concernente l'autoclassifica
dell'esercizio
debitamente compilata
e contenente
l'indicazione
della denominazione
dell'esercizio,
degli elementi
necessari per
la classifica,
del livello di
classifica, della
tipologia da
assegnare all'esercizio.
Tale dichiarazione
va presentata
per i nuovi esercizi
e per segnalare
tutte le variazioni
intervenute negli
elementi di classifica
anche se non
comportino mutamenti
nel livello di
classifica o
nella tipologia.
2. La dichiarazione
di autoclassifica
deve essere presentata
da un unico soggetto
anche nel caso
delle gestioni
unitarie di cui
all'articolo
3, comma 1, lettera
b).
3. La dichiarazione
di autoclassifica
diviene efficace
trascorsi trenta
giorni dalla
data di presentazione
ovvero prima
di detto termine
a seguito di
apposita comunicazione
in senso favorevole
da parte del
servizio provinciale
competente in
materia di turismo,
salvo che il
dirigente del
medesimo servizio,
sentiti gli interessati,
entro il predetto
termine, avendo
riscontrato incoerenza
fra i requisiti
denunciati e
quelli risultanti
dalla documentazione
allegata o in
atti od anche
fra requisiti
denunciati e
livello e tipologia
autoattribuiti,
non provveda
direttamente
a classificare
l'esercizio,
rideterminando
il livello o
ridefinendo la
tipologia autoattribuita
ovvero non emani
provvedimento
di diniego della
classifica in
caso di mancanza
dei requisiti
minimi prescritti.
4.
Avverso il
provvedimento
negativo o di
rideterminazione
della classifica è ammesso
ricorso alla
Giunta provinciale
che si pronuncia
entro trenta
giorni dalla
presentazione
del ricorso.
5.
La Giunta provinciale
individua
con propria deliberazione
gli elementi
della dichiarazione
di autoclassifica,
le modalità di
presentazione
della medesima
nonché la
documentazione
da allegare alla
dichiarazione,
specificando
quella indispensabile
ai fini dell'efficacia
della stessa.
6.
La classifica
quale risulta
dalla dichiarazione
di autoclassifica
o dal provvedimento
di classifica è modificata
o revocata d'ufficio
dal dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo, secondo
quanto previsto
dal comma 3,
qualora venga
accertata in
qualunque momento
l'intervenuta
variazione di
elementi di classifica
o l'insussistenza
di requisiti
dichiarati che
comportino mutamenti
nel livello di
classifica o
nella tipologia
attribuita o
che comportino
la non classificabilità dell'esercizio.
7. Le dichiarazioni
di autoclassifica
ovvero i provvedimenti
di classifica
o di revoca o
modifica della
classifica sono
trasmessi dal
dirigente del
servizio provinciale
competente in
materia di turismo
al comune in
cui ha sede l'esercizio
entro trenta
giorni rispettivamente
dalla loro assunzione
di efficacia
o dalla loro
adozione, unitamente
alla relativa
documentazione.
ARTICOLO 11
DIMINUIZIONI
TEMPORANEE
DELL’OFFERTA
RICETTIVA
1. In deroga
a quanto previsto
dall'articolo
10, il gestore
dell'esercizio
alberghiero non è tenuto
a presentare
la dichiarazione
di modifica dell'autoclassifica
qualora l'offerta
ricettiva sia
inferiore per
quantità o
qualità a
quella normalmente
disponibile per
circostanze eccezionali
o per ragioni
legate a temporanee
difficoltà di
organizzazione
gestionale ovvero
all'esecuzione
di opere di ristrutturazione.
2.
Nei casi di
cui al comma
1, la continuazione
dell'attività senza
necessità di
modifiche alla
classifica è subordinata
al previo assenso
del dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo, ferme
restando le norme
in materia di
pubblici esercizi.
3.
Il regolamento
di esecuzione
individua i casi
in cui l'attività ricettiva
può essere
continuata senza
modifiche alla
classificazione,
i termini e le
modalità per
la richiesta
e per il rilascio
del provvedimento
di assenso di
cui al comma
2.
ARTICOLO 12
DENOMINAZIONI
1. Le denominazioni
degli esercizi
alberghieri non
devono generare
confusione con
quelle di altri
esercizi alberghieri
presenti nel
territorio di
uno stesso ambito
turistico come
definito dalla
legge provinciale
in materia di
organizzazione
della promozione
turistica della
provincia autonoma
di Trento, ovvero,
per gli esercizi
ubicati fuori
dai predetti
ambiti turistici,
con le denominazioni
di altri esercizi
alberghieri presenti
nel territorio
di uno stesso
comune.
2.
Le denominazioni
dei locali ove
si svolge il
servizio di somministrazione
di alimenti e
bevande o gli
altri servizi
accessori annessi
all'esercizio
alberghiero determinanti
ai fini della
classificazione,
qualora diverse
dalla denominazione
dell'esercizio
nel suo complesso,
non devono generare
confusione con
quelle di altre
imprese che esercitano
il medesimo tipo
di attività nel
territorio dello
stesso comune.
3. Sono fatte
salve le denominazioni
esistenti alla
data di entrata
in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 13
VISTO DI CORRISPONDENZA
1. Al fine di
garantire il
possesso dei
requisiti necessari
la realizzazione
degli interventi
edilizi riferiti
a strutture con
destinazione
alberghiera soggetti
a concessione
ai sensi dell'articolo
82 della legge
provinciale 5
settembre 1991,
n. 22 (Ordinamento
urbanistico e
tutela del territorio),
come sostituito
dall'articolo
65 della legge
provinciale 11
settembre 1998,
n. 10, nonché le
opere soggette
ad autorizzazione,
ovvero a presentazione
di denuncia di
inizio attività di
cui all'articolo
83, comma 1,
lettere d), h),
l) e m), della
legge provinciale
n. 22 del 1991,
come sostituito
dall'articolo
65 della legge
provinciale 11
settembre 1998,
n. 10, è subordinata
alla presentazione,
ai sensi dell'articolo
88, comma 4,
lettera f), della
medesima legge
provinciale,
come modificato
dall'articolo
5 della legge
provinciale 8
maggio 2000,
n. 4, al comune
in cui ha sede
l'esercizio alberghiero
del visto di
corrispondenza
del progetto
alla tipologia
e ai requisiti
minimi previsti
dalla presente
legge e dal relativo
regolamento di
esecuzione.
2.
Il visto di
corrispondenza
di cui al comma
1 è rilasciato
all'interessato
dal dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo secondo
la procedura
prevista dal
regolamento di
esecuzione.
3.
Nel caso di
richieste
di autorizzazione
edilizia ovvero
presentazione
di denunce di
inizio attività per
opere interne
di cui all'articolo
83, comma 1,
lettera p), della
legge provinciale
n. 22 del 1991,
riferite a strutture
con destinazione
alberghiera,
in luogo del
visto di corrispondenza
l'interessato
presenta al comune
una dichiarazione
del progettista
che attesti la
conformità delle
opere da realizzare
alla presente
legge e al relativo
regolamento di
esecuzione. In
ogni caso copia
dell'autorizzazione
o della denuncia
e degli allegati
sono immediatamente
trasmessi dal
comune al servizio
provinciale competente
in materia di
turismo.
ARTICOLO 13
DISPOSIZIONI
IN MATERIA
DI REALIZZAZIONE
DI VILLAGGI
ALBERGHIERI
E DI RESIDENZE
TURISTICO ALBERGHIERE
1. Nel caso
di realizzazione
di villaggi alberghieri
e di residenze
turistico alberghiere
previste dalle
lettere c) e
d) del comma
1 dell'articolo
5, la proprietà di
tali strutture
non può essere
frazionata per
tutto il periodo
di permanenza
del vincolo urbanistico
di destinazione
alberghiera dell'area
interessata.
Il vincolo di
non frazionabilità è annotato
nel libro fondiario
a cura del comune
e a spese del
concessionario
(2).
TITOLO III
MARCHIO DI QUALITA’ E
MARCHI DI PRODOTTO
ARTICOLO 14
GENERALITA’
1. Il marchio
di qualità costituisce
lo strumento
per la valutazione
della qualità dell'offerta,
con riferimento
agli aspetti
gestionali relativi
alla conduzione,
all'ospitalità e
alla professionalità degli
imprenditori
e dei collaboratori,
nonché agli
altri elementi
di valorizzazione
dell'offerta
non previsti
nei criteri di
classifica.
2. I marchi
di prodotto turistico
sono finalizzati
alla specializzazione
dell'offerta
verso prodotti
specifici e riferiti
a esigenze ben
caratterizzate
della domanda.
Capo I
Marchio di qualità
ARTICOLO 15
CARATTERISTICHE
DEL MARCHIO
DI QUALITA’
1. Il marchio
di qualità dell'offerta
alberghiera ed
extra-alberghiera
della provincia
di Trento è rivolto
a garantire,
sulla base della
cultura dell'ospitalità trentina,
il livello qualitativo
dell'offerta
e il suo sviluppo,
orientando anche
la scelta del
consumatore.
ARTICOLO 16
CREAZIONE, MODIFICAZIONE
E APPROVAZIONE
DEL MARCHIO
DI QUALITA’