- Tarquinia: Tarchon
- Siracusa: B&B Globetrotter Siracusa
- Viareggio: Viareggio appartamento vacanze Casetta in Versilia
- Mazara Del Vallo: Antico Cortile Sant'Agostino
- Napoli: PM3
- Firenze: Celle dei Frati al Castello di Montalbano
- Palermo: Baglio Busalacchi
- Venezia: Villa Luigina Venice
- Verona: B&B Alla Fontana del Ferro
- Virgilio: Corte Virgiliana dimora storica
Legge B&B Trentino Alto Adige
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica
![]() |
Scarica la normativa in formato PDF |
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
FINALITA’ DELLA
DISCIPLINA
1. La presente
legge disciplina
la tipologia
e la classifica
degli esercizi
alberghieri nonché la
tipologia e le
caratteristiche
degli esercizi
extra-alberghieri
e reca disposizioni
volte a favorire
la realizzazione
di un marchio
di qualità e
di marchi di
prodotto con
riferimento all'offerta
degli esercizi
alberghieri ed
extra-alberghieri,
al fine di promuovere
la qualificazione
del turismo trentino
e di garantire
al consumatore
l'effettivo rispetto
del livello dei
servizi offerti.
TITOLO II
RICETTIVITA’ ALBERGHIERA
Capo I
Disciplina della
ricettività alberghiera
ARTICOLO 2
DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA’ ALBERGHIERS
1. Gli esercizi
alberghieri sono
esercizi ricettivi
a gestione unitaria
dotati di almeno
sette unità abitative
e organizzati
per prestare
al pubblico,
verso corrispettivo
di un prezzo,
servizio di alloggio
nelle unità abitative
e servizio di
prima colazione,
nonché eventuali
servizi di somministrazione
di alimenti e
bevande e altri
servizi accessori.
2.
Si intendono
per unità abitative,
sempre che siano
dotate dei requisiti
previsti dal
regolamento di
esecuzione:
a) le camere;
b) le suite;
c) gli appartamenti
con o senza servizio
autonomo di cucina.
3.
La prestazione
del servizio
di alloggio e
di quello di
prima colazione
nonché,
se previsti,
dei servizi di
somministrazione
di alimenti e
bevande e degli
altri servizi
accessori deve
essere fornita
all'interno dell'unico
immobile costituente
l'esercizio alberghiero,
salvo quanto
disposto per
le dipendenze
dall'articolo
4 e per i villaggi
alberghieri dall'articolo
5, comma 5.
ARTICOLO 3
GESTIONE UNITARIA
1. Si considerano
unitarie, fermo
restando il rispetto
di quanto previsto
dall'articolo
2, comma 3, le
gestioni che
in alternativa:
a) facciano
capo a un unico
soggetto per
la fornitura
dei servizi di
alloggio e di
prima colazione,
degli eventuali
servizi di somministrazione
di alimenti e
bevande e di
ogni altro servizio
accessorio;
b) prevedano
in capo a soggetti
diversi dal fornitore
del servizio
di alloggio la
fornitura dei
servizi di prima
colazione, di
somministrazione
di alimenti e
bevande o di
altri eventuali
servizi accessori
rilevanti ai
fini della classificazione;
in tal caso la
gestione del
settore separato è affidata
mediante apposita
convenzione.
2.
I soggetti
gestori ai
sensi
del comma 1,
lettera b), dei
servizi di prima
colazione, di
somministrazione
di alimenti e
bevande e degli
altri servizi
accessori sono
tenuti a munirsi
delle autorizzazioni
previste dalle
normative vigenti
in materia per
le specifiche
attività svolte.
3.
Alle convenzioni
per la gestione
di cui al comma
1, lettera b),
si applicano
le disposizioni
di cui all'articolo
12 della legge
provinciale 14
luglio 2000,
n. 9 (Disciplina
dell'esercizio
dell'attività di
somministrazione
di alimenti e
bevande e dell'attività alberghiera,
nonché modifica
all'articolo
74 della legge
provinciale 29
aprile 1983,
n. 12 in materia
di personale)
e le relative
norme di esecuzione.
Ulteriori contenuti
obbligatori delle
convenzioni per
la gestione di
cui al comma
1, lettera b),
possono essere
stabiliti dal
regolamento di
esecuzione della
presente legge.
ARTICOLO 4
DIPENDENZE DELL’ESERCIZIO
ALBERGHIERO
1. Negli esercizi
alberghieri costituiti
da più immobili,
ovvero da più strutture
di un unico immobile
aventi ingressi
separati e autonomi,
sono dipendenze
gli immobili
o le strutture
diversi dalla
sede, detta "casa
madre",
nella quale sono
ubicati il servizio
di ricevimento
e almeno sette
unità abitative.
2.
L'esercizio
alberghiero può disporre
di una o più dipendenze,
che devono essere
dotate di servizio
di ricevimento
o in alternativa
di idoneo sistema
di sorveglianza.
3. I servizi
possono essere
offerti ai clienti
sia nella casa
madre che nelle
dipendenze.
4.
Alla casa madre
e a ciascuna
dipendenza è attribuita
una propria classifica.
Alle dipendenze
non può essere
attribuito un
livello di classifica
superiore a quello
attribuito alla
casa madre. Qualora
in relazione
ai requisiti
posseduti debba
essere attribuito
alla dipendenza
un livello di
classifica inferiore
a quello posseduto
dalla casa madre,
l'eventuale differenza
tra la casa madre
e la dipendenza
non può essere
superiore ad
una stella.
5.
Il regolamento
di esecuzione
stabilisce il
percorso massimo
tra la casa madre
e le dipendenze
e le modalità per
la sua misurazione
nonché il
numero minimo
delle unità abitative
di cui le dipendenze
devono essere
dotate.
Capo II
Tipologie
ARTICOLO 5
TIPOLOGIE DEGLI
ESERCIZI ALBERGHIERI
1. Gli esercizi
alberghieri si
distinguono in:
a) alberghi;
b) alberghi garnì;
c) residenze
turistico alberghiere;
d) villaggi alberghieri.
2.
Sono alberghi
gli esercizi
alberghieri che
forniscono servizio
di somministrazione
di alimenti e
bevande nonché alloggio
e prima colazione
agli ospiti in
unità abitative
prive di servizio
autonomo di cucina
o fornite di
detto servizio
per una quota
massima del 30
per cento dei
posti letto.
3.
Sono alberghi
garnì gli
esercizi individuati
al comma 2 qualora
non venga fornito
agli alloggiati
il servizio di
somministrazione
di alimenti ad
eccezione della
prima colazione.
4.
Sono residenze
turistico alberghiere
gli esercizi
alberghieri che
forniscono alloggio
agli ospiti esclusivamente
in unità abitative
dotate di servizio
autonomo di cucina
ovvero in unità abitative
dotate di servizio
autonomo di cucina
per una quota
minima del 70
per cento dei
posti letto.
Nel caso in cui
tutte le unità abitative
siano dotate
di servizio autonomo
di cucina gli
esercizi alberghieri
non sono tenuti
a fornire il
servizio di prima
colazione, né di
somministrazione
di alimenti e
bevande; negli
altri casi devono
essere assicurati
tali servizi.
5.
Sono villaggi
alberghieri gli
alberghi e le
residenze turistico
alberghiere,
situati in un'unica
area delimitata
secondo i criteri
definiti dal
regolamento di
esecuzione, che
forniscono servizi
centralizzati
agli ospiti di
unità abitative
dislocate in
più stabili.
6.
In ogni caso
il gestore del
servizio di alloggio
deve avere la
disponibilità dei
locali in cui è svolto
il servizio.
In caso di vendita,
di locazione
o di ogni altra
forma di cessione,
ivi compresa
quella in multiproprietà,
delle unità abitative
che faccia venir
meno nelle medesime
la prestazione
del servizio
di alloggio,
la classifica
alberghiera è revocata.
Per gli esercizi
alberghieri previsti
dal comma 1,
lettere c) e
d), resta fermo
quanto previsto
dall'articolo
13 bis (1).
7.
Il regolamento
di esecuzione
individua le
dizioni riservate
a ciascuna tipologia
e stabilisce
le modalità per
la traduzione
e l'utilizzo
in lingua estera
della dizione
italiana riservata
a ciascuna tipologia.
ARTICOLO 6
PERTINENZE DEGLI
ESERCIZI ALBERGHIERI
1. Sono considerate
pertinenze degli
esercizi alberghieri
le aree, non
direttamente
collegate all'area
principale, destinate
all'erogazione
di servizi accessori
nell'immediata
prossimità dell'esercizio
alberghiero.
Capo III
Classifica
ARTICOLO 7
CLASSIFICA ALBERGHIERA
1. La classifica
consiste nel
riconoscimento
della denominazione,
della specifica
tipologia e dei
requisiti posseduti
da ciascun esercizio
alberghiero.
2. In relazione
ai requisiti
posseduti, gli
esercizi alberghieri
sono classificati
in cinque livelli,
contrassegnati
in ordine decrescente
da 5, 4, 3, 2
e 1 stella.
3.
Fermo restando
il possesso dei
requisiti minimi
prescritti dall'articolo
8, gli esercizi
alberghieri privi
dei requisiti
previsti per
la classifica
a una stella
sono classificati
e possono operare
con la dizione,
agli stessi riservata,
di "locanda".
I predetti esercizi
per finalità diverse
da quelle di
cui alla presente
legge sono equiparati
agli esercizi
a una stella.
Gli esercizi
alberghieri esistenti
alla data di
entrata in vigore
della presente
legge, la cui
denominazione
contenga il termine "locanda",
possono continuare
a usare tale
termine.
4.
Gli esercizi
classificati
con quattro stelle
possono assumere
la dizione aggiuntiva "superior" quando
sono in possesso
degli standard
tipici degli
esercizi di classe
internazionale
come indicati
nel regolamento
di esecuzione.
La dizione aggiuntiva "superior" viene
identificata
con il segno
distintivo "S" posto
dopo il numero
di stelle attribuito
all'esercizio
alberghiero.
5.
L'attribuzione
di un livello
di classifica
o della dizione
di locanda è obbligatoria,
precede ed è presupposto
per il rilascio
e per il mantenimento
della licenza
di pubblico esercizio
e ha validità a
tempo indeterminato.
6.
Ciascun esercizio
alberghiero deve
utilizzare nella
ditta, nell'insegna,
nella promozione
e nella commercializzazione
la tipologia
e il livello
o la dizione
di locanda assegnati
in sede di classifica,
più gli
eventuali marchi.
E' comunque fatta
salva la possibilità di
non utilizzare
in tali sedi
alcuna tipologia.
7.
Il segno distintivo
di
ciascun esercizio
alberghiero,
contenente la
tipologia e il
numero delle
stelle o la dizione
di locanda, deve
essere in ogni
caso esposto
all'esterno e
all'interno dell'esercizio
rispettivamente
in prossimità dell'ingresso
principale e
nella zona di
ricevimento.
Il modello e
le caratteristiche
dei segni distintivi
sono stabiliti
con determinazione
del dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo.
8. Per la classifica
degli esercizi
di somministrazione
di alimenti e
bevande aperti
al pubblico annessi
ad esercizi alberghieri
si applica la
normativa specifica
prevista per
tale tipo di
esercizi.
ARTICOLO 8
REQUISITI MINIMI
1. Gli esercizi
alberghieri,
a pena di diniego
o di revoca della
classifica, devono
assicurare in
ogni caso i seguenti
requisiti minimi:
a) pulizia giornaliera
delle unità abitative;
b) cambio settimanale
della biancheria;
c) servizio di
chiamata ventiquattro
ore su ventiquattro;
d) lavandino
con acqua corrente
calda e fredda
in tutte le unità abitative;
e) almeno un
bagno completo
a uso comune
nell'esercizio
e in ciascuna
dipendenza, in
luogo funzionale
alle unità abitative,
salvo che ciascuna
delle unità abitative
disponga del
bagno completo;
f) almeno un
apparecchio telefonico
a uso comune;
g) sale comuni
per una superficie
complessiva di
almeno un metro
quadrato per
posto letto;
h) servizi igienici
distinti per
sesso per i locali
destinati alla
somministrazione
di alimenti e
bevande.
2. Il regolamento
di esecuzione
specifica i requisiti
minimi di cui
al comma 1 e
individua gli
ulteriori requisiti
necessari.
ARTICOLO 9
PARAMETRI PER
LA CLASSIFICA
1. Il regolamento
di esecuzione
individua i parametri
strutturali e
funzionali per
la classifica
e prevede ulteriori
parametri in
relazione al
numero delle
stelle. In relazione
all'assetto urbanistico
del territorio
provinciale il
regolamento di
esecuzione può altresì prevedere
i casi in cui è possibile
derogare ai predetti
parametri.
2.
Il conseguimento
e il mantenimento
della classifica
relativa agli
esercizi alberghieri
sono subordinati
in ogni caso
alla circostanza
che il numero
di addetti sia
idoneo in relazione
alla potenzialità ricettiva
dell'esercizio
e al suo livello
di classifica,
tenuto conto
in particolare
dei servizi offerti
agli ospiti alloggiati
e dei servizi
offerti ai non
alloggiati. Il
regolamento di
esecuzione determina
le soglie minime
e i criteri di
applicazione
del presente
comma.
ARTICOLO 10
PROCEDIMENTO
PER LA CLASSIFICA
1. Il gestore
dell'esercizio
alberghiero presenta
al servizio provinciale
competente in
materia di turismo,
anche per il
tramite del comune
sul cui territorio è situato
l'esercizio alberghiero,
una dichiarazione
concernente l'autoclassifica
dell'esercizio
debitamente compilata
e contenente
l'indicazione
della denominazione
dell'esercizio,
degli elementi
necessari per
la classifica,
del livello di
classifica, della
tipologia da
assegnare all'esercizio.
Tale dichiarazione
va presentata
per i nuovi esercizi
e per segnalare
tutte le variazioni
intervenute negli
elementi di classifica
anche se non
comportino mutamenti
nel livello di
classifica o
nella tipologia.
2. La dichiarazione
di autoclassifica
deve essere presentata
da un unico soggetto
anche nel caso
delle gestioni
unitarie di cui
all'articolo
3, comma 1, lettera
b).
3. La dichiarazione
di autoclassifica
diviene efficace
trascorsi trenta
giorni dalla
data di presentazione
ovvero prima
di detto termine
a seguito di
apposita comunicazione
in senso favorevole
da parte del
servizio provinciale
competente in
materia di turismo,
salvo che il
dirigente del
medesimo servizio,
sentiti gli interessati,
entro il predetto
termine, avendo
riscontrato incoerenza
fra i requisiti
denunciati e
quelli risultanti
dalla documentazione
allegata o in
atti od anche
fra requisiti
denunciati e
livello e tipologia
autoattribuiti,
non provveda
direttamente
a classificare
l'esercizio,
rideterminando
il livello o
ridefinendo la
tipologia autoattribuita
ovvero non emani
provvedimento
di diniego della
classifica in
caso di mancanza
dei requisiti
minimi prescritti.
4.
Avverso il
provvedimento
negativo o di
rideterminazione
della classifica è ammesso
ricorso alla
Giunta provinciale
che si pronuncia
entro trenta
giorni dalla
presentazione
del ricorso.
5.
La Giunta provinciale
individua
con propria deliberazione
gli elementi
della dichiarazione
di autoclassifica,
le modalità di
presentazione
della medesima
nonché la
documentazione
da allegare alla
dichiarazione,
specificando
quella indispensabile
ai fini dell'efficacia
della stessa.
6.
La classifica
quale risulta
dalla dichiarazione
di autoclassifica
o dal provvedimento
di classifica è modificata
o revocata d'ufficio
dal dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo, secondo
quanto previsto
dal comma 3,
qualora venga
accertata in
qualunque momento
l'intervenuta
variazione di
elementi di classifica
o l'insussistenza
di requisiti
dichiarati che
comportino mutamenti
nel livello di
classifica o
nella tipologia
attribuita o
che comportino
la non classificabilità dell'esercizio.
7. Le dichiarazioni
di autoclassifica
ovvero i provvedimenti
di classifica
o di revoca o
modifica della
classifica sono
trasmessi dal
dirigente del
servizio provinciale
competente in
materia di turismo
al comune in
cui ha sede l'esercizio
entro trenta
giorni rispettivamente
dalla loro assunzione
di efficacia
o dalla loro
adozione, unitamente
alla relativa
documentazione.
ARTICOLO 11
DIMINUIZIONI
TEMPORANEE
DELL’OFFERTA
RICETTIVA
1. In deroga
a quanto previsto
dall'articolo
10, il gestore
dell'esercizio
alberghiero non è tenuto
a presentare
la dichiarazione
di modifica dell'autoclassifica
qualora l'offerta
ricettiva sia
inferiore per
quantità o
qualità a
quella normalmente
disponibile per
circostanze eccezionali
o per ragioni
legate a temporanee
difficoltà di
organizzazione
gestionale ovvero
all'esecuzione
di opere di ristrutturazione.
2.
Nei casi di
cui al comma
1, la continuazione
dell'attività senza
necessità di
modifiche alla
classifica è subordinata
al previo assenso
del dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo, ferme
restando le norme
in materia di
pubblici esercizi.
3.
Il regolamento
di esecuzione
individua i casi
in cui l'attività ricettiva
può essere
continuata senza
modifiche alla
classificazione,
i termini e le
modalità per
la richiesta
e per il rilascio
del provvedimento
di assenso di
cui al comma
2.
ARTICOLO 12
DENOMINAZIONI
1. Le denominazioni
degli esercizi
alberghieri non
devono generare
confusione con
quelle di altri
esercizi alberghieri
presenti nel
territorio di
uno stesso ambito
turistico come
definito dalla
legge provinciale
in materia di
organizzazione
della promozione
turistica della
provincia autonoma
di Trento, ovvero,
per gli esercizi
ubicati fuori
dai predetti
ambiti turistici,
con le denominazioni
di altri esercizi
alberghieri presenti
nel territorio
di uno stesso
comune.
2.
Le denominazioni
dei locali ove
si svolge il
servizio di somministrazione
di alimenti e
bevande o gli
altri servizi
accessori annessi
all'esercizio
alberghiero determinanti
ai fini della
classificazione,
qualora diverse
dalla denominazione
dell'esercizio
nel suo complesso,
non devono generare
confusione con
quelle di altre
imprese che esercitano
il medesimo tipo
di attività nel
territorio dello
stesso comune.
3. Sono fatte
salve le denominazioni
esistenti alla
data di entrata
in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 13
VISTO DI CORRISPONDENZA
1. Al fine di
garantire il
possesso dei
requisiti necessari
la realizzazione
degli interventi
edilizi riferiti
a strutture con
destinazione
alberghiera soggetti
a concessione
ai sensi dell'articolo
82 della legge
provinciale 5
settembre 1991,
n. 22 (Ordinamento
urbanistico e
tutela del territorio),
come sostituito
dall'articolo
65 della legge
provinciale 11
settembre 1998,
n. 10, nonché le
opere soggette
ad autorizzazione,
ovvero a presentazione
di denuncia di
inizio attività di
cui all'articolo
83, comma 1,
lettere d), h),
l) e m), della
legge provinciale
n. 22 del 1991,
come sostituito
dall'articolo
65 della legge
provinciale 11
settembre 1998,
n. 10, è subordinata
alla presentazione,
ai sensi dell'articolo
88, comma 4,
lettera f), della
medesima legge
provinciale,
come modificato
dall'articolo
5 della legge
provinciale 8
maggio 2000,
n. 4, al comune
in cui ha sede
l'esercizio alberghiero
del visto di
corrispondenza
del progetto
alla tipologia
e ai requisiti
minimi previsti
dalla presente
legge e dal relativo
regolamento di
esecuzione.
2.
Il visto di
corrispondenza
di cui al comma
1 è rilasciato
all'interessato
dal dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo secondo
la procedura
prevista dal
regolamento di
esecuzione.
3.
Nel caso di
richieste
di autorizzazione
edilizia ovvero
presentazione
di denunce di
inizio attività per
opere interne
di cui all'articolo
83, comma 1,
lettera p), della
legge provinciale
n. 22 del 1991,
riferite a strutture
con destinazione
alberghiera,
in luogo del
visto di corrispondenza
l'interessato
presenta al comune
una dichiarazione
del progettista
che attesti la
conformità delle
opere da realizzare
alla presente
legge e al relativo
regolamento di
esecuzione. In
ogni caso copia
dell'autorizzazione
o della denuncia
e degli allegati
sono immediatamente
trasmessi dal
comune al servizio
provinciale competente
in materia di
turismo.
ARTICOLO 13
DISPOSIZIONI
IN MATERIA
DI REALIZZAZIONE
DI VILLAGGI
ALBERGHIERI
E DI RESIDENZE
TURISTICO ALBERGHIERE
1. Nel caso
di realizzazione
di villaggi alberghieri
e di residenze
turistico alberghiere
previste dalle
lettere c) e
d) del comma
1 dell'articolo
5, la proprietà di
tali strutture
non può essere
frazionata per
tutto il periodo
di permanenza
del vincolo urbanistico
di destinazione
alberghiera dell'area
interessata.
Il vincolo di
non frazionabilità è annotato
nel libro fondiario
a cura del comune
e a spese del
concessionario
(2).
TITOLO III
MARCHIO DI QUALITA’ E
MARCHI DI PRODOTTO
ARTICOLO 14
GENERALITA’
1. Il marchio
di qualità costituisce
lo strumento
per la valutazione
della qualità dell'offerta,
con riferimento
agli aspetti
gestionali relativi
alla conduzione,
all'ospitalità e
alla professionalità degli
imprenditori
e dei collaboratori,
nonché agli
altri elementi
di valorizzazione
dell'offerta
non previsti
nei criteri di
classifica.
2. I marchi
di prodotto turistico
sono finalizzati
alla specializzazione
dell'offerta
verso prodotti
specifici e riferiti
a esigenze ben
caratterizzate
della domanda.
Capo I
Marchio di qualità
ARTICOLO 15
CARATTERISTICHE
DEL MARCHIO
DI QUALITA’
1. Il marchio
di qualità dell'offerta
alberghiera ed
extra-alberghiera
della provincia
di Trento è rivolto
a garantire,
sulla base della
cultura dell'ospitalità trentina,
il livello qualitativo
dell'offerta
e il suo sviluppo,
orientando anche
la scelta del
consumatore.
ARTICOLO 16
CREAZIONE, MODIFICAZIONE
E APPROVAZIONE
DEL MARCHIO
DI QUALITA’
1.
La Provincia
promuove le condizioni
necessarie alla
definizione,
alla affermazione
e alla corretta
gestione del
marchio di qualità.
2.
La Giunta provinciale
riconosce
un solo marchio,
a condizione
che esso sia
costituito congiuntamente
dalle associazioni
degli operatori
alberghieri ed
extra-alberghieri
più rappresentative
a livello provinciale
mediante l'istituzione
di un unico soggetto
gestore del marchio.
In caso di reiterate
violazioni della
presente legge
da parte del
soggetto gestore
del marchio la
Provincia, previa
diffida, revoca
il proprio riconoscimento.
3. Il soggetto
gestore del marchio
procede alla
definizione del
marchio e del
relativo disciplinare
e ne chiede il
riconoscimento
al dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo.
4.
Il regolamento
di esecuzione
disciplina le
procedure di
definizione e
modifica del
marchio e le
modalità per
la sua gestione
nonché il
procedimento
per il riconoscimento
e per la revoca
del riconoscimento
del marchio di
qualità,
sentite le associazioni
degli operatori
alberghieri ed
extra-alberghieri
più rappresentative
a livello provinciale.
ARTICOLO 17
SOSTEGNO PROVINCIALE
1. La Provincia è autorizzata
a concedere al
soggetto gestore
del marchio di
qualità contributi
in conto capitale
fino al 50 per
cento delle spese
sostenute per
la definizione
e la diffusione
del marchio di
qualità e
per le relative
modifiche.
2.
Le agevolazioni
di cui al comma
1 sono concesse
dalla Provincia,
sulla base di
criteri approvati
con deliberazione
della Giunta
provinciale,
subordinatamente
alla stipula
di apposita convenzione
e previa valutazione
della congruità tecnico-amministrativa
delle spese sostenute.
Con la medesima
deliberazione
sono altresì stabilite
le modalità di
erogazione delle
agevolazioni
di cui al presente
articolo e di
rendicontazione
delle spese sostenute.
3.
La Provincia è autorizzata
a mettere a disposizione
dell'ente gestore
locali e attrezzature
in relazione
alle attività connesse
alla gestione
del marchio di
qualità.
Capo II
Marchi di prodotto
turistico
ARTICOLO 18
RICONOSCIMENTO
DEI MARCHI
DI PRODOTTO
TURISTICO
1. La Giunta
provinciale riconosce
i marchi di prodotto
che presentano
valenza strategica
o per i quali
si prevede una
significativa
diffusione. In
particolare possono
essere riconosciuti
dalla Giunta
provinciale:
a) marchi provinciali
o sub-provinciali
che associano
esercizi alberghieri
o extra-alberghieri
operanti nel
territorio provinciale
in numero non
inferiore a quello
stabilito dal
regolamento di
esecuzione;
b) marchi interregionali
o internazionali
che associano
operatori alberghieri
o extra-alberghieri
situati nel territorio
provinciale a
operatori di
aree turistiche
limitrofe o aventi
caratteristiche
analoghe, e che
comprendono complessivamente
un numero di
esercizi alberghieri
o extra-alberghieri
situati in territorio
provinciale non
inferiore a quello
stabilito dal
regolamento di
esecuzione.
2.
I soggetti
appartenenti
all'organizzazione
turistica provinciale
come disciplinata
dalla legislazione
provinciale in
materia concorrono
all'attività di
informazione
e promozione
dei marchi di
prodotto riconosciuti
ai sensi del
presente articolo.
3. Il regolamento
di esecuzione
prevede la disciplina
e il procedimento
per il riconoscimento
e per la revoca
del riconoscimento
dei marchi di
prodotto turistico.
TITOLO IV
PREZZI E PUBBBLICITA’
ARTICOLO 19
PREZZI DEI SERVIZI
DEGLI ESERCIZI
ALBERGHIERI
1. Ai sensi della
legge 25 agosto
1991, n. 284
(Liberalizzazione
dei prezzi del
settore turistico
e interventi
di sostegno alle
imprese turistiche)
i prezzi delle
prestazioni fornite
dagli esercizi
alberghieri di
cui alla presente
legge sono determinati
liberamente da
ciascun gestore.
2. I gestori
degli esercizi
alberghieri sono
obbligati a comunicare
ai soggetti individuati
dal regolamento
di esecuzione
i prezzi massimi
che intendono
praticare. I
gestori che omettono
la comunicazione
dei prezzi sono
tenuti ad applicare
i prezzi risultanti
dall'ultima comunicazione
fatta pervenire.
3.
Nella comunicazione
sono indicati
i prezzi massimi
da applicare
per il periodo
di apertura compreso
fra il 1° dicembre
e il 30 novembre
dell'anno successivo.
4.
Con il regolamento
di esecuzione
sono individuate
le disposizioni
nonché la
disciplina transitoria
per l'applicazione
del presente
articolo. La
modulistica relativa
alla comunicazione
dei prezzi è approvata
con determinazione
del dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo.
ARTICOLO 20
TABELLA E LISTA
DEI PREZZI
1. I gestori
degli esercizi
alberghieri devono
esporre in modo
ben visibile
e leggibile nella
zona di ricevimento
degli ospiti
una tabella riportante
l'indicazione
dei prezzi massimi
di cui all'articolo
19. Non possono
essere applicati
prezzi superiori
a quelli massimi
indicati.
2.
Nei locali
dove vengono
svolti i servizi
di somministrazione
di alimenti e
bevande si applica
per quanto concerne
la pubblicità dei
prezzi la normativa
specifica prevista
per tale tipo
di esercizi,
comprese le norme
sulle sanzioni.
3. I prezzi
degli altri servizi
accessori devono
essere resi noti
agli ospiti mediante
la loro esposizione,
in luogo visibile,
all'interno dell'esercizio
alberghiero.
ARTICOLO 21
CARTELLINO DEI
PREZZI
1. All'interno
di ciascuna unità abitativa
va esposto, in
luogo visibile,
un cartellino
riportante i
prezzi e il numero
dei letti autorizzati,
secondo le modalità indicate
nel regolamento
di esecuzione.
ARTICOLO 22
RECLAMI
1. I clienti
di un esercizio
alberghiero ai
quali sono stati
applicati prezzi
superiori a quelli
massimi indicati
nella tabella
di cui all'articolo
20, comma 1,
possono presentare
al servizio provinciale
competente in
materia di turismo,
entro i trenta
giorni successivi
a quello in cui
si è verificato
il fatto, un
reclamo contenente
la denominazione
e l'indirizzo
dell'esercizio
alberghiero e
la descrizione
dei fatti contestati.
2.
Il servizio
competente in
materia di turismo
richiede le controdeduzioni
del gestore sul
reclamo che può farle
pervenire in
forma scritta
entro trenta
giorni dalla
relativa richiesta.
3.
Nel caso in
cui il reclamo
risulti fondato,
il dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo comunica
con lettera raccomandata
con avviso di
ricevimento al
reclamante e
al gestore dell'esercizio
il prezzo massimo
che poteva essere
richiesto dall'albergatore
per i servizi
forniti e dà corso
al procedimento
per l'applicazione
della sanzione
amministrativa
di cui all'articolo
26, comma 1.
4.
Il gestore è tenuto
a rimborsare
al cliente l'importo
pagato in più entro
quindici giorni
dalla comunicazione
prevista al comma
3 e a comunicare
nello stesso
termine gli estremi
dell'avvenuto
pagamento al
servizio provinciale
competente in
materia di turismo.
ARTICOLO 23
ELENCHI DEGLI
ESERCIZI ALBERGHIERI
E ALTRE PUBBLICAZIONI
1. I soggetti
che ricevono
la comunicazione
dei prezzi di
cui all'articolo
19 provvedono
alla compilazione
e pubblicazione,
con cadenza almeno
annuale, dell'elenco
degli esercizi
alberghieri.
2.
La Provincia
e i soggetti
di cui al comma
1, nonché gli
organismi gestori
dei marchi di
qualità e
di prodotto controllano
e garantiscono,
per i dati di
rispettiva competenza,
la veridicità,
l'esattezza e
l'aggiornamento
delle informazioni
contenute negli
annuari di cui
al presente articolo.
3. Con il regolamento
di esecuzione
sono stabiliti
i contenuti informativi
minimi delle
pubblicazioni
di cui al comma
1.
4. Chiunque
provveda a pubblicare
prezzi massimi
e dati concernenti
la classifica
degli esercizi
alberghieri operanti
nella provincia
di Trento deve
attenersi a quelli
comunicati ai
sensi dell'articolo
19.
TITOLO IV
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 24
SANZIONI PER
LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI
CONCERNENTI
LA CLASSIFICA
ALBERGHIERA
1. Chiunque
utilizzi abusivamente
il titolo di
esercizio alberghiero
o le dizioni
riservate dalla
presente legge
o dal regolamento
di esecuzione
senza aver ottenuto
la classifica è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 250,00 euro
a 2.000,00 euro.
2.
Il gestore
di un esercizio
alberghiero che
utilizzi abusivamente
un livello di
classifica o
una dizione diversi
da quelli attribuiti è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 200,00 euro
a 1.500,00 euro.
3.
Il gestore
dell'esercizio
alberghiero che
nella dichiarazione
di autoclassifica
di cui all'articolo
10 dichiari requisiti
insussistenti
ai fini del conseguimento
di un livello
di classifica
o di una tipologia
diversi da quelli
spettanti è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 200,00 euro
a 1.500,00 euro.
4.
Il gestore
dell'esercizio
alberghiero che
non comunichi
la perdita o
la variazione
peggiorativa
dei requisiti
dichiarati intervenuta
successivamente
alla presentazione
della dichiarazione
di autoclassifica,
ovvero che non
comunichi le
variazioni alla
convenzione per
la gestione unitaria
di cui all'articolo
3, qualora tale
perdita o variazione
comporti una
modifica del
livello di classifica
o una modifica
tipologica, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 200,00 euro
a 1.500,00 euro.
Alla medesima
sanzione è soggetto
il gestore di
esercizio alberghiero
che ometta di
fornire agli
alloggiati, senza
giustificato
motivo, i servizi
indicati nella
dichiarazione
di autoclassifica.
5.
Soggiace alla
sanzione
prevista dal
comma 4 il gestore
dell'esercizio
alberghiero che
offra servizio
di alloggio in
misura maggiore
a quanto autorizzato,
fatte salve le
possibilità di
letto aggiunto
previste dal
regolamento di
esecuzione.
6.
Il gestore
dell'esercizio
alberghiero che
ometta la comunicazione
di variazioni
peggiorative
dei requisiti
previsti per
la classifica
ovvero di variazioni
della convenzione
per la gestione
unitaria di cui
all'articolo
3, qualora tali
variazioni non
siano determinanti
ai fini del mantenimento
della classifica
o della tipologia, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 50,00 euro
a 500,00 euro.
7.
Il gestore
di un esercizio
alberghiero che
non espone il
segno distintivo
dell'esercizio
alberghiero secondo
quanto previsto
dall'articolo
7, comma 7, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 70,00 euro
a 750,00 euro.
8. Fermo restando
quanto previsto
dal comma 6,
per la violazione
delle disposizioni
di cui all'articolo
3 si applica
la norma di cui
all'articolo
26, comma 6,
della legge provinciale
14 luglio 2000,
n. 9. Per la
violazione delle
ulteriori norme
previste dal
titolo II della
presente legge,
non punita ai
sensi di questo
articolo, si
applica la sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 50,00 euro
a 500,00 euro.
ARTICOLO 25
SANZIONI PER
LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI
CONCERNENTI
I MARCHI
1. Chiunque
utilizzi abusivamente
il marchio di
qualità di
cui alla presente
legge è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 100,00 euro
a 1.000,00 euro.
Resta ferma la
facoltà del
soggetto gestore
del marchio di
tutelare i propri
diritti in tutti
i modi e le sedi
ritenuti opportuni.
2.
Il soggetto
gestore del marchio
di qualità che
non rispetta
le disposizioni
concernenti i
marchi contenute
nella presente
legge e nel regolamento
di esecuzione è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 200,00 euro
a 1.500,00 euro.
3.
La revoca del
riconoscimento
di cui all'articolo
16, comma 2,
comporta per
il soggetto gestore
del marchio di
qualità l'applicazione
della sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 100,00 euro
a 1.000,00 euro
nonché la
restituzione
dei contributi
concessi a sostegno
del marchio con
riferimento ai
due ultimi esercizi
finanziari.
4. Per la violazione
delle ulteriori
norme previste
dal titolo III
della presente
legge, non punita
ai sensi di questo
articolo, si
applica la sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 50,00 euro
a 500,00 euro.
ARTICOLO 26
SANZIONI INERENTI
I PREZZI
1. Il gestore
di un esercizio
alberghiero che
applica prezzi
superiori al
massimo rispetto
a quelli risultanti
nella tabella
dei prezzi di
cui all'articolo
20, comma 1,
ovvero non espone
la medesima tabella, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 70,00 euro
a 750,00 euro
per ciascuna
violazione. Alla
medesima sanzione è soggetto
il gestore che
espone una tabella
incompleta o
una tabella riportante
prezzi differenti
da quelli comunicati
ai sensi dell'articolo
19.
2.
Il gestore
di un esercizio
alberghiero che
non rispetta
l'obbligo di
cui all'articolo
20, comma 3, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 70,00 euro
a 750,00 euro
per ciascuna
violazione.
3.
Il gestore
che non rispetta
gli obblighi
di cui all'articolo
22, comma 4, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 100,00 euro
a 1.000,00 euro.
4.
Chiunque provveda
a pubblicare
prezzi massimi
e dati concernenti
la classifica
degli esercizi
alberghieri operanti
nella provincia
di Trento senza
osservare quanto
disposto all'articolo
23, comma 4, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 100,00 euro
a 1.000,00 euro
per ciascuna
violazione.
5. Per la violazione
delle ulteriori
norme previste
dal titolo IV
della presente
legge, non punita
ai sensi di questo
articolo, si
applica la sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 50,00 euro
a 500,00 euro.
ARTICOLO 27
RECIDIVA E RIVALUTAZIONE
1. Le sanzioni
pecuniarie previste
dal presente
titolo e dal
regolamento di
esecuzione sono
raddoppiate in
caso di recidiva.
La recidiva si
verifica qualora
sia stata commessa
la stessa violazione
per due volte
nel corso del
medesimo quinquennio.
2.
Per le violazioni
previste dall'articolo
24, l'autorità competente
all'irrogazione
della sanzione
pecuniaria può inoltre
applicare, nei
casi di particolare
gravità o
di recidiva di
cui al comma
1, la sanzione
amministrativa
accessoria della
sospensione del
provvedimento
di classifica
fino ad un massimo
di tre mesi;
in caso di ulteriore
violazione della
stessa disposizione
nel corso del
medesimo quinquennio,
il provvedimento
di classifica
può essere
revocato e non
si può attribuire
una nuova classifica
se non sia trascorso
almeno un anno
dal giorno della
revoca.
3. Gli importi
delle sanzioni
pecuniarie di
cui al presente
titolo possono
essere aggiornati
ogni triennio
con determinazione
del dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo, sulla
base dell'andamento
della dinamica
del livello generale
dei prezzi al
consumo delle
famiglie rilevato
dall'ISTAT.
ARTICOLO 28
VIGILANZA
1. L'accertamento
della sussistenza
dei requisiti
per la classificazione
nonché la
vigilanza sul
rispetto delle
altre disposizioni
contenute nella
presente legge
e nel regolamento
di esecuzione
sono svolti dai
dipendenti dei
comuni e dai
dipendenti della
Provincia assegnati
al servizio provinciale
competente in
materia di turismo,
autorizzati rispettivamente
dal comune o
dalla Provincia.
La vigilanza
sul rispetto
delle disposizioni
concernenti i
marchi è svolta
dai dipendenti
della Provincia
assegnati al
servizio competente
in materia di
turismo, autorizzati
dalla Provincia.
2. Ai fini dell'esercizio
delle loro attribuzioni
le persone indicate
al comma 1, munite
di apposita tessera
di riconoscimento,
hanno accesso
ai locali adibiti
a esercizio alberghiero.
ARTICOLO 29
DISCIPLINA APPLICABILE
ALLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
1. Per l'applicazione
delle sanzioni
amministrative
previste dal
presente titolo
si osservano
le disposizioni
della legge 24
novembre 1981,
n. 689 (Modifiche
al sistema penale),
come da ultimo
modificata dalla
legge 23 dicembre
2000, n. 388.
2. L'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione
o dell'ordinanza
di archiviazione
di cui all'articolo
18 della legge
n. 689 del 1981,
come modificato
dall'articolo
10 della legge
3 agosto 1999,
n. 265, spetta
al dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo.
3. Le somme
riscosse sono
introitate nel
bilancio della
Provincia.
TITOLO VI
RICETTIVITA’ EXTRA-ALBERGHIERA
Capo I
Tipologie
ARTICOLO 30
TIPOLOGIE DEGLI
ESERCIZI EXTRA-ALBERGHIERI
1. Gli esercizi
extra-alberghieri
si distinguono
in:
a) esercizi di
affittacamere;
b) esercizi rurali;
c) bed and breakfast;
d) case e appartamenti
per vacanze;
e) ostelli per
la gioventù;
f) case per ferie.
2. Fatto salvo
quanto previsto
dal titolo III
e dall'articolo
25, la presente
legge non si
applica alle
strutture ricettive
all'aria aperta
e ai rifugi alpini
ed escursionistici
che rimangono
disciplinati
dalla specifica
normativa provinciale
che li riguarda.
Capo II
Definizioni e
caratteristiche
ARTICOLO 31
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
1. Sono esercizi
di affittacamere
gli esercizi
ricettivi dotati
di non più di
venticinque camere
destinate agli
ospiti, anche
disposte in più appartamenti
di uno stesso
edificio o di
edifici diversi,
comunque direttamente
collegati fra
loro, nei quali
si fornisce servizio
di alloggio,
nonché eventuali
servizi di somministrazione
di alimenti e
bevande, ad esclusione
di quelle superalcoliche,
ed altri servizi
accessori.
2.
L'eventuale
somministrazione
di alimenti e
bevande è limitata
alle persone
alloggiate.
3.
L'attività di
affittacamere
può altresì essere
esercitata in
modo complementare
rispetto agli
esercizi per
la somministrazione
al pubblico di
pasti tradizionali,
purché sia
svolta dallo
stesso titolare
e nello stesso
complesso immobiliare.
In tal caso non
si applica la
disposizione
di cui al comma
2.
ARTICOLO 32
ESERCIZI RURALI
1. Sono esercizi
rurali gli esercizi
ricettivi ubicati
in edifici tradizionali
esistenti ed
inseriti in ambiente
rurale, dotati
di camere destinate
agli ospiti,
anche disposte
in più appartamenti
dello stesso
edificio forniti
di angolo cottura
o servizio autonomo
di cucina, nei
quali si fornisce
servizio di alloggio
ed eventuale
servizio di somministrazione
di alimenti e
bevande.
2.
Coloro che
offrono ospitalità turistica
in esercizi rurali
si impegnano
ad effettuare,
per un periodo
non inferiore
a dieci anni,
interventi di
manutenzione
ambientale delle
pertinenze dell'edificio
o del territorio
comunale di appartenenza
nei limiti e
secondo le modalità stabilite
da un'apposita
convenzione che
il richiedente
stipula con il
comune competente
per territorio.
In caso di violazione
degli obblighi
assunti, la convenzione
prevede l'esecuzione
degli interventi
di manutenzione
da parte del
comune a spese
del richiedente.
3. Il regolamento
di esecuzione
individua le
aree del territorio
provinciale in
cui possono essere
ubicati gli esercizi
rurali, definisce
le tipologie
e le caratteristiche
degli edifici
tradizionali
di cui al comma
1 e stabilisce
i criteri per
la disciplina
degli interventi
di manutenzione
ambientale di
cui al comma
2.
ARTICOLO 33
BED AND BREAKFAST
1. Si definisce "bed
and breakfast" l'ospitalità turistica
offerta con carattere
saltuario da
coloro che, avvalendosi
della sola organizzazione
familiare, utilizzano
parte dell'edificio
in cui risiedono,
fino ad un massimo
di tre camere,
fornendo servizio
di alloggio e
di prima colazione.
2.
Il servizio
di prima colazione è assicurato
fornendo cibi
e bevande che
non richiedono
manipolazione.
ARTICOLO 34
CASE E APPARTAMENTI
PER VACANZE
1. Sono case
e appartamenti
per vacanze gli
immobili gestiti
esclusivamente
in forma imprenditoriale,
arredati e dotati
di angolo cottura
o servizio autonomo
di cucina, dati
in locazione
ai turisti senza
offerta di servizi
centralizzati,
nel corso di
una o più stagioni.
2.
Si considera
in ogni caso
gestione in forma
imprenditoriale
ai fini della
presente legge
quella effettuata
da chi concede
in locazione
ai turisti quattro
o più case
o appartamenti
per vacanze anche
in stabili diversi
posti nello stesso
comune o in comuni
diversi.
ARTICOLO 35
OSTELLI PER LA
GIOVENTU’
1. Gli ostelli
per la gioventù sono
esercizi ricettivi
attrezzati per
ospitare, per
periodi limitati,
i giovani turisti
e i loro accompagnatori.
ARTICOLO 36
CASE PER FERIE
1. Le case per
ferie sono esercizi
ricettivi attrezzati
per ospitare
temporaneamente
persone o gruppi
e gestiti, in
via diretta o
indiretta, senza
fine di lucro.
2.
Nelle case
per ferie possono
essere ospitate
esclusivamente
le categorie
di persone indicate
nella denuncia
di inizio attività di
cui all'articolo
38 e che risultano
dipendenti di
amministrazioni
o aziende pubbliche
o private ovvero
soci di enti,
associazioni
o altre organizzazioni
operanti per
il conseguimento
di finalità sociali,
culturali, assistenziali,
religiose o sportive.
3.
La disciplina
delle case per
ferie, ad eccezione
di quanto previsto
al comma 2, si
applica anche
ai complessi
ricettivi che,
gestiti per le
predette finalità,
assumono in relazione
alla particolare
funzione svolta
la denominazione
di foresterie,
pensionati studenteschi,
casa della giovane,
case religiose
di ospitalità,
centri di vacanze
per anziani o
minori e simili.
ARTICOLO 37
UTILIZZO DI IMMOBILI
DIVERSI
1. Al fine
di garantire
il
miglior utilizzo
del patrimonio
edilizio esistente,
promuovere nuove
forme di ricettività e
valorizzare le
specifiche caratteristiche
dell'edilizia
locale, la Giunta
provinciale definisce
i criteri sulla
base dei quali
i comuni possono
consentire agli
esercizi extra-alberghieri
di cui al presente
titolo di svolgere
la propria attività in
più immobili
ubicati nello
stesso comune
e posti nelle
immediate vicinanze.
Capo III
Norme comuni
ARTICOLO 38
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
1. L'apertura,
il trasferimento
e l'ampliamento
degli esercizi
extra-alberghieri
di cui all'articolo
30, comma 1,
lettere a), c),
d), e) ed f),
sono consentiti
previa presentazione
al comune competente
per territorio
di una denuncia
di inizio attività ai
sensi dell'articolo
23 della legge
provinciale 30
novembre 1992,
n. 23 (Principi
per la democratizzazione,
la semplificazione
e la partecipazione
all'azione amministrativa
provinciale e
norme in materia
di procedimento
amministrativo),
come sostituito
dall'articolo
14 della legge
provinciale 8
settembre 1997,
n. 13.
2. L'apertura,
il trasferimento
e l'ampliamento
degli esercizi
extra-alberghieri
di cui all'articolo
30, comma 1,
lettera b), sono
soggetti ad autorizzazione
rilasciata dal
comune competente
per territorio
previa stipulazione
della convenzione
di cui all'articolo
32, comma 2.
3.
Il rilascio
dell'autorizzazione
di cui al comma
2 è subordinato
al parere favorevole
della conferenza
di servizi composta
da un rappresentante
dei servizi provinciali
competenti in
materia di turismo,
agricoltura,
polizia amministrativa,
urbanistica e
sanità e
da uno del comune
competente per
territorio.
4.
La conferenza
di servizi è convocata
a cura del comune
competente per
territorio entro
sessanta giorni
dalla data di
presentazione
della domanda
e ad essa si
applicano le
disposizioni
di cui alla legge
provinciale 30
novembre 1992,
n. 23, come da
ultimo modificata
dall'articolo
1 della legge
provinciale 19
febbraio 2002,
n. 1.
5.
L'esercizio
delle attività di
cui ai commi
1 e 2 è comunque
subordinato alla
conformità dei
locali ai requisiti
minimi di cui
all'articolo
40 nonché al
possesso dei
requisiti soggettivi
di cui agli articoli
11 e 92 del regio
decreto 18 giugno
1931, n. 773
(Approvazione
del testo unico
delle leggi di
pubblica sicurezza).
6.
Il gestore
dell'esercizio
extra-alberghiero
deve comunicare
tempestivamente
al comune la
cessazione dell'attività e
la chiusura temporanea
dell'esercizio
nonché ogni
variazione dei
requisiti intervenuta
successivamente
alla presentazione
della denuncia
o al rilascio
dell'autorizzazione;
le disposizioni
del presente
comma si applicano
anche al subentrante
nel caso di trasferimento
dell'azienda
in proprietà o
in gestione.
7.
La Giunta provinciale
determina,
con propria deliberazione,
la documentazione
da allegare alla
denuncia e alla
domanda, il loro
contenuto e le
modalità per
la loro presentazione
e per ogni successiva
comunicazione.
ARTICOLO 39
RILEVAZIONI STATISTICHE
1. I gestori
degli esercizi
extra-alberghieri
sono tenuti a
comunicare agli
enti preposti
alla rilevazione
statistica, secondo
le modalità stabilite
nel regolamento
di esecuzione,
i dati riguardanti
le presenze turistiche
negli esercizi
extra-alberghieri
disciplinati
dal presente
titolo.
ARTICOLO 40
REQUISITI MINIMI
1. I locali destinati
all'ospitalità turistica
negli esercizi
extra-alberghieri
disciplinati
dal presente
titolo devono
possedere i requisiti
previsti dal
regolamento di
esecuzione ed
essere conformi
alle norme urbanistiche,
sanitarie, di
prevenzione incendi
e di sicurezza.
2.
Il regolamento
di esecuzione
specifica le
caratteristiche
degli esercizi
extra-alberghieri
di cui al capo
II, individua
i servizi minimi
che devono essere
garantiti a coloro
che vi soggiornano
e le ulteriori
dizioni specifiche
e riservate a
ciascuna tipologia
e stabilisce
le modalità per
la traduzione
e l'utilizzo
in lingua estera
della dizione
italiana riservata
a ciascuna tipologia.
Capo IV
Prezzi e pubblicità
ARTICOLO 41
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI
I PREZZI
1. Le disposizioni
di cui agli articoli
19, 20, 21 e
22 della presente
legge si applicano
anche agli esercizi
extra-alberghieri
disciplinati
dal presente
titolo.
ARTICOLO 42
ELENCO DEGLI
ESERCIZI EXTRA-ALBERGHIERI
1. Gli esercizi
extra-alberghieri
sono inseriti
in specifico
elenco che i
comuni aggiornano
e trasmettono
periodicamente
all'organismo
competente alla
gestione del
sistema informativo
turistico, fornendo
tutti i dati
e le informazioni
descrittivi l'ospitalità negli
esercizi extra-alberghieri,
secondo le modalità stabilite
dal regolamento
di esecuzione.
Capo V
Sanzioni e vigilanza
ARTICOLO 43
SANZIONI
1. Chiunque offra
ospitalità turistica
in uno degli
esercizi extra-alberghieri
di cui al presente
titolo senza
la presentazione
della denuncia
di inizio attività prevista
dall'articolo
38, comma 1,
o senza l'autorizzazione
prevista dall'articolo
38, comma 2, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 500,00 euro
a 3.000,00 euro.
2.
Il gestore
di un esercizio
extra-alberghiero
che non comunichi
la variazione
dei requisiti
intervenuta successivamente
alla presentazione
della denuncia
di inizio attività o
al rilascio dell'autorizzazione
ovvero la chiusura
temporanea dell'esercizio
o la cessazione
della sua attività, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 100,00 euro
a 1.000,00 euro;
alla stessa sanzione è soggetto
il subentrante
che non comunichi
il trasferimento
dell'azienda
in proprietà o
in gestione.
3.
Chiunque utilizzi
abusivamente
le dizioni riservate
alle tipologie
previste dal
presente titolo
per gli esercizi
extra-alberghieri, è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 200,00 euro
a 1.500,00 euro.
4.
Il gestore
di un esercizio
extra-alberghiero
che offre servizio
di alloggio in
locali diversi
da quelli autorizzati,
ovvero in misura
maggiore a quanto
consentito è soggetto
alla sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 200,00 euro
e 1.500,00 euro.
5.
Il gestore
di un esercizio
extra-alberghiero
che non rispetta
le disposizioni
di cui agli articoli
19, 20, 21 e
22, è soggetto
alle sanzioni
amministrative
previste all'articolo
26 della presente
legge.
6. Per la violazione
delle ulteriori
norme previste
dal presente
titolo, non punita
ai sensi di questo
articolo, si
applica la sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma
da 50,00 euro
a 500,00 euro.
7. Le sanzioni
pecuniarie previste
dal presente
articolo e dal
regolamento di
esecuzione sono
raddoppiate in
caso di recidiva.
La recidiva si
verifica qualora
sia stata commessa
la stessa violazione
per due volte
nel corso del
medesimo quinquennio.
8.
Per le violazioni
previste dai
commi 2, 3 e
4, l'autorità competente
all'irrogazione
della sanzione
pecuniaria può inoltre
applicare, nei
casi di particolare
gravità o
di recidiva di
cui al comma
7, la sanzione
amministrativa
accessoria della
sospensione dell'attività fino
ad un massimo
di tre mesi;
in caso di ulteriore
violazione della
stessa disposizione
nel corso del
medesimo quinquennio,
l'autorizzazione
può essere
revocata e non è consentita
la presentazione
di una nuova
denuncia di inizio
attività o
il rilascio di
una nuova autorizzazione
se non sia trascorso
almeno un anno
dal giorno della
revoca.
9. Gli importi
delle sanzioni
pecuniarie di
cui al presente
articolo possono
essere aggiornati
ogni triennio
con determinazione
del dirigente
del servizio
provinciale competente
in materia di
turismo, sulla
base dell'andamento
della dinamica
del livello generale
dei prezzi al
consumo delle
famiglie rilevato
dall'ISTAT.
ARTICOLO 44
VIGILANZA
1. Per le funzioni
di vigilanza
e di controllo
sull'osservanza
delle norme di
cui al presente
titolo si osservano
le disposizioni
di cui all'articolo
28.
ARTICOLO 45
DISCIPLINA APPLICABILE
ALLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
1. Per l'applicazione
delle sanzioni
amministrative
di cui al presente
titolo si osservano
le disposizioni
della legge 24
novembre 1981,
n. 689 (Modifiche
al sistema penale),
come da ultimo
modificata dalla
legge 23 dicembre
2000, n. 388.
2. L'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione
o dell'ordinanza
di archiviazione
di cui all'articolo
18 della legge
n. 689 del 1981,
come modificato
dall'articolo
10 della legge
3 agosto 1999,
n. 265, spetta
al comune competente
per territorio.
3. Le somme
riscosse sono
introitate nel
bilancio del
comune.
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI
VARIE
ARTICOLO 46
OMISSIS (3)
ARTICOLO 47
DIMINUIZIONE
DEL NUMERO
DI STELLE DEGLI
ESERCIZI ALBERGHIERI
1. La diminuzione,
in applicazione
della presente
legge e del relativo
regolamento di
esecuzione, del
livello di classifica
di un esercizio
ricettivo alberghiero
che abbia beneficiato
di agevolazioni
provinciali non
comporta il mancato
rispetto dell'obbligo
di mantenere
il livello di
classificazione
nel caso in cui
l'esercizio medesimo
conservi i parametri
strutturali e
funzionali richiesti
dalle norme provinciali
in materia di
classificazione
alberghiera vigenti
al momento della
concessione delle
agevolazioni
stesse.
ARTICOLO 48
DEROGHE URBANISTICHE
1. Le deroghe
previste a favore
dell'edilizia
alberghiera dalle
vigenti norme
urbanistiche
per le residenze
turistico alberghiere
e per gli esercizi
alberghieri esistenti
aventi una ricettività in
appartamenti
forniti di autonoma
cucina superiore
al 30 per cento
del totale dei
posti letto si
applicano solamente
per interventi
riguardanti le
parti ad uso
comune.
2. Gli esercizi
alberghieri che
hanno goduto
di deroghe urbanistiche
comunque denominate
possono trasformarsi
in residenze
turistico alberghiere
solo se sono
trascorsi quindici
anni dall'ottenimento
dell'ultima deroga
urbanistica,
sempre che venga
mantenuto invariato
il rapporto fra
il numero dei
posti letto e
le superfici
dei locali ad
uso comune.
TITOLO
VIII
DISPOSIZIONI
FINALI, TRANSITORIE
E FINANZIARIE
ARTICOLO 49
REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE
1. Il regolamento
di esecuzione
della presente
legge è approvato
dalla Giunta
provinciale entro
centottanta giorni
dalla data di
pubblicazione
della medesima,
sentite le associazioni
degli operatori
alberghieri ed
extra-alberghieri
più rappresentative
a livello provinciale
operanti sul
territorio provinciale
e previo parere
della competente
commissione permanente
del Consiglio
provinciale (4).
2.
Per le infrazioni
alle sue norme
il regolamento
di esecuzione
può prevedere
sanzioni amministrative
pecuniarie da
100,00 euro a
1.000,00 euro.
In assenza di
specifiche disposizioni,
si applica la
sanzione amministrativa
pecuniaria da
50,00 euro a
500,00 euro.
ARTICOLO 50
DISCIPLINA TRANSITORIA
1. Le disposizioni
della presente
legge si applicano
a partire dalla
data di entrata
in vigore del
regolamento di
esecuzione di
cui all'articolo
49. Fino alla
medesima data
continuano ad
applicarsi le
disposizioni
abrogate dall'articolo
51, nonché il
testo previgente
delle disposizioni
modificate dall'articolo
46.
2.
I gestori degli
esercizi
alberghieri classificati
ai sensi della
legge provinciale
16 novembre 1981,
n. 23 (Disciplina
degli esercizi
alberghieri,
degli esercizi
di affittacamere
e dell'ospitalità turistica
familiare), come
da ultimo modificata
dalla legge provinciale
22 marzo 2001,
n. 3, presentano
la dichiarazione
di autoclassifica
di cui all'articolo
10, comma 1,
entro diciotto
mesi dalla data
di applicazione
della presente
legge, tenendo
conto delle deroghe
ai criteri di
classifica stabilite
ai commi 3, 4,
5, 6 e 7. In
presenza di giustificati
motivi il dirigente
del servizio
provinciale competente
può consentire
al gestore dell'esercizio
alberghiero di
presentare la
dichiarazione
di autoclassifica
anche oltre la
predetta scadenza,
purché entro
il 31 dicembre
2005. In tutti
i casi predetti,
il termine per
l'efficacia della
dichiarazione
di autoclassifica,
nonché per
la relativa attività del
dirigente del
servizio provinciale
competente in
materia di turismo
di cui all'articolo
10, comma 3, è fissato
in centottanta
giorni. Nel frattempo
resta efficace
per i predetti
esercizi la classifica
posseduta. La
mancata presentazione
ai sensi del
presente comma
della dichiarazione
di autoclassifica
da parte del
gestore dell'esercizio
alberghiero comporta,
sentito l'interessato,
la classificazione
d'ufficio dell'esercizio
medesimo a locanda,
purché sia
dotato dei requisiti
minimi di cui
all'articolo
8 (5).
3. Gli esercizi
di cui al comma
2 sono classificati
con la denominazione
di locanda anche
se non dispongono
dei requisiti
minimi di cui
all'articolo
8, comma 1, lettere
d), e), g) e
h). Tali esercizi
devono comunque
dotarsi del requisito
di cui all'articolo
8, comma 1, lettera
e), entro cinque
anni dalla data
di applicazione
della presente
legge a pena
di revoca della
classifica.
4.
Gli esercizi
di cui al comma
2 conservano
il livello di
classifica posseduto
anche se non
dispongono dei
parametri strutturali
di cui all'articolo
9. Tali esercizi
sono riclassificati
d'ufficio qualora
entro cinque
anni dalla data
di applicazione
della presente
legge non si
siano dotati
dei parametri
strutturali richiesti
per il livello
posseduto. I
medesimi esercizi
sono tenuti all'immediato
rispetto dei
parametri strutturali
di cui all'articolo
9 in caso di
ristrutturazione
totale ovvero
di demolizione
e ricostruzione,
come definiti
dalla legislazione
provinciale in
materia di urbanistica,
nonché in
caso di ristrutturazione
parziale o di
ogni altra variazione
della ricettività,
limitatamente
alle unità abitative
interessate.
5.
Gli esercizi
di cui al comma
2 classificati
albergo garnì ai
sensi della legge
provinciale n.
23 del 1981 che
non forniscono
il servizio di
prima colazione
sono classificati
indipendentemente
dalla prestazione
di tale servizio.
Tali esercizi
devono comunque
dotarsi del servizio
di prima colazione
entro cinque
anni dalla data
di applicazione
della presente
legge a pena
di revoca della
classifica, salvo
specifica autorizzazione
del comune in
cui ha sede l'esercizio
alberghiero a
proseguire l'attività senza
tale servizio
in presenza di
motivate ragioni
strutturali,
urbanistiche
o economiche
che giustifichino
l'impossibilità di
erogare il servizio.
6.
Gli esercizi
di cui al comma
2 classificati
albergo o albergo
garnì ai
sensi della legge
provinciale n.
23 del 1981,
dotati di unità abitative
con servizio
autonomo di cucina
per una quota
superiore al
30 per cento
ed inferiore
al 70 per cento
dei posti letto,
mantengono il
livello di classifica
e la tipologia
in deroga a quanto
previsto all'articolo
5.
7.
Gli esercizi
di cui al comma
2 classificati
albergo o albergo
garnì ai
sensi della legge
provinciale n.
23 del 1981,
dotati di unità abitative
con servizio
autonomo di cucina
per una quota
compresa tra
il 70 e il 100
per cento dei
posti letto,
sono classificati
residenza turistico
alberghiera.
8.
I visti di
corrispondenza
rilasciati ai
sensi della legge
provinciale n.
23 del 1981 mantengono
validità fino
alla scadenza
della concessione
o dell'autorizzazione
edilizia, se
queste ultime
siano state rilasciate
prima della data
di applicazione
della presente
legge o vengano
rilasciate entro
un anno dalla
data di applicazione
della presente
legge.
9. Il regolamento
di esecuzione
prevede apposite
norme transitorie
per la classifica
degli esercizi
alberghieri in
possesso del
visto di corrispondenza
rilasciato ai
sensi della legge
provinciale n.
23 del 1981,
che non abbiano
ottenuto la classificazione
anteriormente
alla data di
applicazione
della presente
legge.
10. Le deroghe
previste dai
commi 3, 4, 5,
6 e 7 cessano
di avere applicazione
nei confronti
degli esercizi
alberghieri di
cui al comma
2 per i quali
vengano meno
i requisiti minimi
di cui all'articolo
8 e i parametri
strutturali di
cui all'articolo
9 rilevanti ai
fini del livello
di classifica
posseduto alla
data di applicazione
della presente
legge.
11.
Gli esercizi
extra-alberghieri
di cui all'articolo
30, comma 1,
lettere a), c),
d), e) e f),
già in
esercizio alla
data di applicazione
della presente
legge, devono
adeguarsi entro
cinque anni da
tale data ai
requisiti prescritti
dalla presente
legge e dal regolamento
di esecuzione.
Durante tale
periodo è consentita
la prosecuzione
dell'attività a
condizione che
sussistano i
requisiti previsti
dalla legislazione
provinciale vigente
anteriormente
alla data di
applicazione
della presente
legge.
12.
Gli esercizi
di affittacamere
classificati
come tali ai
sensi della legge
provinciale n.
23 del 1981 e
dotati di più di
sei camere alla
data di applicazione
della presente
legge, possono
essere classificati
con la denominazione
di locanda purché dispongano
dei requisiti
minimi di cui
all'articolo
8.
13. Per gli
esercizi di affittacamere
esistenti alla
data di entrata
in vigore della
presente legge
si deroga al
requisito relativo
al numero massimo
delle camere
destinate agli
ospiti.
14. Per tutte
le violazioni
in materia di
esercizi alberghieri
ed extra-alberghieri
accertate fino
alla data di
applicazione
della presente
legge rimangono
applicabili le
sanzioni e le
procedure previste
dalla legislazione
provinciale vigente
anteriormente
alla data di
applicazione
della presente
legge.
ARTICOLO 51
OMISSIS (6)
ARTICOLO 52
OMISSIS (7)
NOTE
(1)
Comma così modificato
dall'art. 18
della l.p. 11
marzo 2005, n.
3.
(2) Articolo
aggiunto dall'art.
18 della l.p.
11 marzo 2005,
n. 3.
(3) Articolo
modificativo
degli articoli
3 e 30 della
legge provinciale
14 luglio 2000,
n. 9.
(4) Per il regolamento
d'esecuzione
vedi il d.p.p.
25 settembre
2003, n. 28-149/Leg.
(5)
Comma così modificato
dall'art. 30
della l.p. 10
febbraio 2005,
n. 1.
(6) Articolo
abrogativo delle
leggi provinciali
16 novembre 1981,
n. 23, 27 dicembre
1982, n. 31,
10 dicembre 1984,
n. 12 e - limitatamente
alla Provincia
di Trento - della
l.r. 5 maggio
1958, n. 10,
abrogativo dell'art.
10 della l.p.
15 marzo 1983,
n. 6, dell'art.
81 della l.p.
22 dicembre 1983,
n. 46, dell'art.
25 della l.p.
3 febbraio 1997,
n. 2, dell'art.
20 della l.p.
22 marzo 2001,
n. 3 e modificativo
dell'art. 19
della l.p. 19
gennaio 1988,
n. 4, dell'art.
36 della l.p.
15 marzo 1993,
n. 8, dell'art.
49 della l.p.
19 febbraio 2002,
n. 1.
(7) Disposizioni
finanziarie.
Elenco leggi
Clicca sulla regione di interesse
- Legge turismo nazionale
- Legge B&B Abruzzo
- Legge B&B Basilicata
- Legge B&B Calabria
- Legge B&B Campania
- Legge B&B Emilia Romagna
- Legge B&B Friuli V. G.
- Legge B&B Lazio
- Legge B&B Liguria
- Legge B&B Lombardia
- Legge B&B Marche
- Legge B&B Molise
- Legge B&B Piemonte
- Legge B&B Puglia
- Legge B&B Sardegna
- Legge B&B Sicilia
- Legge B&B Toscana
- Legge B&B Trentino Alto Ad.
- Legge B&B Umbria
- Legge B&B Valle d'Aosta
- Legge B&B Veneto


Facebook
Diventa fanTwitter
Messaggi brevi dai B&BLinkedIn
Profilo aziendaleYou Tube
Video dai B&BBlog
Unisciti alle discussioni