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- Taranto: Casabella B&B
- Oristano: Bed and Breakfast Andrea e Valentina
- Trieste: Canovella B&B
Legge B&B Umbria
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8
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ARTICOLO
1
MODIFICAZIONI DELL’ARTICOLO
5 DELLA LEGGE REGIONALE 14
MARZO 1994, N.8
Il comma uno, dell'articolo
cinque della legge regionale
14 marzo 1994, n. 8, è così modificato:
dopo le parole "per
una permanenza" sono
soppresse le parole "minima
di sette giorni e".
ARTICOLO 2
SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO
12 DELLA LEGGE REGIONALE
14 MARZO 1994, N.8
L'articolo
12 della legge
regionale
14 marzo 1994,
N. 8 è sostituito
dal seguente:
<<
Art. 12. (Ostelli
per la gioventù)
Sono
ostelli per
la gioventù gli
esercizi ricettivi
attrezzati per
il soggiorno
e pernottamento
di studenti e
giovani di norma
di età non
superiore ai
30 anni, e, comunque,
di persone fisiche
aderenti ad associazioni
giovanili legalmente
riconosciute
e degli accompagnatori
dei gruppi, gestiti
in genere da
enti pubblici,
associazioni,
enti religiosi
operanti statutariamente
senza scopo di
lucro per il
conseguimento
di finalità sociali,
culturali, religiose
o sportive".
ARTICOLO 3
MODIFICAZIONI
DELL'ARTICOLO
16 DELLA LEGGE REGIONALE
14 MARZO 1994, N.8
Al
comma 1 dell'articolo
16 della legge
regionale 14
marzo 1994, n.
8 sono soppresse
le parole: "per
un periodo non
inferiore a 7
giorni".
Il comma 3 dell'articolo
16 della legge
regionale 14
marzo 1994, n.
8 è abrogato.
Il comma 4 dell'articolo
16 della legge
regionale 14
marzo 1994, n.
8 è abrogato.
Art. 4.
(Integrazioni
dell'articolo
16 della legge
regionale 14
marzo 1994, n.
8)
Dopo
l'articolo
16 della legge
regionale 14
marzo 1994, n.
8 è aggiunto
il seguente articolo:
<<
Art. 16/bis (Servizio
di alloggio e
prima colazione "Bed
and Breakfast")
Costituisce
servizio di alloggio
e prima colazione "Bed
And Breakfast" l'attività a
conduzione familiare
esercitata in
modo saltuario
e senza carattere
di imprenditorialità all'interno
dell'abitazione.
Il servizio di
prima colazione
deve essere assicurato
utilizzando prodotti
tipici della
zona confezionati,
senza manipolazione.
L'attività può essere
svolta in non
più di
n. 3 camere per
un massimo di
n. 8 posti letto,
compresi n. 2
posti letto per
bambini al di
sotto dei 12
anni. Ogni camera
non può avere
più di
n. 3 posti letto
complessivi.
Qualora l'attività si
svolga in più di
una stanza dovranno
essere garantiti
non meno di due
servizi igienici
per unità abitativa.
Tutte le camere
devono possedere
almeno una finestra.
L'esercizio di
attività di "Bed
and Breakfast" non
costituisce cambio
di destinazione
d'uso dell'immobile
e comporta per
i proprietari
o i possessori
delle unità abitative
l'obbligo di
dimora nelle
medesime.
Il soggiorno
degli ospiti
non può superare
i 30 giorni consecutivi.
L'attività può essere
svolta previa
denuncia di inizio
di attività mediante
autocertificazione
che attesti i
requisiti posseduti
compresi quelli
igienico-sanitari
previsti per
legge.
Il Comune di
residenza effettua
il controllo
attestante l'esistenza
dei requisiti,
ivi compresi
quelli indicati
all'allegato "A" della
presente legge.
Nell'autocertificazione
deve essere specificato
un periodo di
inattività pari
a 60 giorni anche
non consecutivi,
ridotti a 30
giorni in Comuni
sprovvisti di
strutture ricettive.
Le Province istituiscono
un Albo ufficiale
che censisca
le famiglie che
svolgono l'attività saltuaria
di "Bed
and Breakfast" dal
quale desumere
informazioni
al solo scopo
statistico.
E' fatto obbligo
a chi esercita
l'attività di "Bed
and Breakfast" di
comunicare al
Comune competente
in tempo reale
il movimento
degli ospiti
ai fini della
rilevazione statistica
e alla Regione
i prezzi minimi
e massimi applicati
con specifica
delle stagionalità,
nonché il
periodo di apertura
e chiusura dell'attività.
L'esercizio dell'attività non
necessita di
iscrizione al
Registro imprese
turistiche.
L'Albo ufficiale
dei "Bed
and Breakfast" è pubblicato
annualmente nel
Bollettino Ufficiale
della Regione.
Possono essere
ammesse a contributi
iniziative esercitate
in forma associata
perla creazione
di un marchio
che garantisca
il possesso dei
parametri di
qualità che
identifichi il
prodotto "Bed
and Breakfast
Umbria" in
modo omogeneo
e visibile.
Il marchio è approvato
dalla Giunta
regionale con
propria deliberazione
deve essere affisso,
a spese degli
interessati,
all'esterno delle
sedi di esercizio
delle attività".
La presente legge
regionale sarà pubblicata
nel Bollettino
Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo
a chiunque spetti
di osservarla
e di farla osservare
come legge della
Regione dell'Umbria.
Data
a Perugia,
addì 15
gennaio 2001
ALLEGATO <<A>>
Integrativo dell'
allegato <<C>> alla
legge regionale
1 marzo 1994,
n.8.
C3
(Requisiti
minimi obbligatori
per l'esercizio
dell'attivita'
di "Bed
and Breakfast")
Buono stato
di conservazione
e manutenzione
dell' immobile;
Arredamento funzionale,
di buona fattura
e in armonia
con lo stile
dell' abitazione
e del luogo;
Letto per persona;
Comodino per
letto con lampada;
Tavolo;
Sedia per letto;
Armadio;
Specchio con
presa corrente;
Cestino rifiuti;
Bagno completo
con acqua calda
e fredda, dotato
di lavabo; water,
vasca da bagno
o doccia, specchio
con presa corrente,
armadio, chiamata
di allarme in
tutti i servizi
igienici;
Riscaldamento;
Fornitura costante
di energia elettrica.
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