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Legge B&B Valle d'Aosta
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
Modificazioni della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
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ARTICOLO
1
(MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO
1)
Dopo la lettera e) del comma
1 dell’articolo 1 della
legge regionale 29 maggio
1996, n. 11 (Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere), è inserita
la seguente: «ebis)
strutture ricettive a conduzione
familiare (bed & breakfast – chambre
et petit déjeuner);».
ARTICOLO 2
(INSERIMENTO DEL CAPO VI
BIS
Dopo il capo VI della l.r.
11/1996, è inserito
il seguente: «CAPO
VIBIS STRUTTURE RICETTIVE
A CONDUZIONE FAMILIARE (BED & BREAKFAST – CHAMBRE
ET PETIT DÉJEUNER)
ARTICOLO 16 BIS
DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE
1. Sono strutture ricettive
a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre
et petit déjeuner)
quelle condotte da privati
che, utilizzando parte della
loro abitazione, fino ad
un massimo di tre camere
ed una capacità ricettiva
complessiva non superiore
a sei posti letto, forniscono
un servizio di alloggio e
di prima colazione, in modo
saltuario o per periodi stagionali
ricorrenti.
2.
L’attività di
bed & breakfast – chambre
et petit déjeu-ner è svolta
avvalendosi della normale
organizzazione familiare
e fornendo, esclusivamente
a chi è alloggiato,
cibi e bevande confezionati
per la prima colazione senza
alcuna manipolazione.
3.
L’esercizio dell’attività di
bed & breakfast – chambre
et petit déjeuner
non costituisce cambio di
destinazione d’uso
dell’immobile a fini
urbanistici e comporta, per
i proprietari o possessori
dei locali, l’obbligo
di dimora nel medesimo per
i periodi in cui l’attività viene
esercitata o di residenza
nel comune in cui viene svolta
l’attività,
oppure in locali ubicati
a non più di cinquanta
metri di distanza dall’abitazione
in cui si dimora.
4.
Gli esercenti l’attività di
bed & breakfast – chambre
et petit déjeuner
garantiscono, compresi nel
prezzo, i seguenti servizi
minimi di ospitalità:
a) pulizia quotidiana dei
locali; b) fornitura e sostituzione
della biancheria, compresa
quella da bagno, ad ogni
cambio di cliente e comunque
almeno due volte alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica,
acqua calda e fredda, riscaldamento.
ARTICOLO 16 TER
REQUISITI TECNICI
1. I locali destinati all’esercizio
dell’attività di
bed & breakfast – chambre
et petit déjeuner
devono possedere i requisiti
edilizi ed igienico-sanitari
previsti dai regolamenti
comunali per l’uso
abitativo. 2. Qualora l’attività di
bed & breakfast – chambre
et petit déjeuner
sia svolta in più di
due stanze, l’abitazione
deve essere dotata di almeno
due locali destinati ai servizi
igienici e l’accesso
alle camere da letto destinate
agli ospiti deve avvenire
comodamente e senza dover
attraversare le camere da
letto o i servizi destinati
alla famiglia o ad altro
ospite.
ARTICOLO 16 QUATER
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER
LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
1. L’esercizio dell’attività di
bed & breakfast – chambre
et petit déjeuner è subordinato
alla presentazione di una
denuncia di inizio di attività,
presentata dall’interessato
al Comune del luogo ove è sita
l’abitazione, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo
27, comma 1, della legge
regionale 2 luglio 1999,
n. 18 (Nuove disposizioni
in materia di procedimento
amministrativo, di diritto
di accesso ai documenti amministrativi
e di dichiarazioni sostitutive.
Abrogazione della legge regionale
6 settembre 1991, n. 59).
2.
Nella denuncia di cui al
comma
1 sono indicati:
3. a) le generalità e
l’indirizzo di chi
intende svolgere l’attività;
b) il possesso dei requisiti
edilizi ed igienico-sanitari
di cui all’articolo
16ter, comma 1, nonché il
numero delle camere, dei
posti letto e dei servizi
igienici messi a disposizione
degli ospiti; c) la descrizione,
corredata di eventuale documentazione
fotografica, dell’arredo
e degli eventuali servizi
complementari offerti; d)
il periodo di esercizio dell’attività;
e) l’insussistenza
delle condizioni previste
dall’articolo 11 del
regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza).
3.
Entro sessanta giorni dalla
denuncia
di cui al
comma l, il Comune effettua
apposito sopralluogo diretto
a verificare l’idoneità dell’abitazione
all’esercizio dell’attività di
bed & breakfast – chambre
et petit déjeuner;
gli esiti del sopralluogo
sono comunicati all’Assessorato
regionale competente in materia
di turismo e all’Azienda
di promozione turistica competente
per territorio.
4.
Ogni variazione alle indicazioni
contenute nella
denuncia di cui al comma
1 è comunicata entro
dieci giorni dal suo verificarsi
al Comune, che provvede con
le modalità di cui
al comma 3.
5.
Gli esercenti l’attività di
bed & breakfast – chambre
et petit déjeuner
non sono tenuti all’iscrizione
nella sezione speciale del
registro degli esercenti
il commercio prevista dall’articolo
5, comma secondo, della l.
217/1983. Art. 16quinquies
(Norma di rinvio) 1.
All’attività di
bed & breakfast si applicano
le norme comuni di cui alcapo
VIII, limitatamente agli
articoli 23, commi 2 e 3,
24, 26, 27 e 29. 2. Chiunque
svolga l’attività di
bed & breakfast – chambre
et petit déjeuner
senza aver presentato la
denuncia di inizio di attività di
cui all’articolo 16quater,
comma 1, o non provveda ad
effettuare nel termine di
cui all’articolo 16quater,
comma 4, le successive comunicazioni
di variazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa
di cui all’articolo
28, comma 1. Si applicano
altresì le sanzioni
amministrative di cui all’articolo
28, commi 2, 3, 4, 5 e 6.».
Art. 3 (Inserimento dell’articolo
25bis) 1.
1.
L’Assessorato regionale
competente in materia di
turismo, le Aziende di promozione
turistica e le pro-loco competenti
per territorio possono predisporre
e rilasciare, a chiunque
ne faccia richiesta e a titolo
gratuito, opuscoli, cataloghi
informativi o altro materiale
promozionale relativi alle
strutture ricettive di cui
all’articolo 1, nonché agli
appartamenti ammobiliati
per uso turistico di cui
all’articolo 25.».
Art. 4 (Modificazione dell’articolo
28) 1. Al comma 5 dell’articolo
28 della l.r. 11/1996, sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o disporre
il divieto di prosecuzione
dell’attività».
ARTICOLO 5
DICHIARAZIONE D’URGENZA
1. La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi dell’articolo
31, comma terzo, dello Statuto
speciale per la Valle d’Aosta
ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della
Regione. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come
legge della Regione autonoma
Valle d’Aosta. Aosta,
4 agosto 2000. Il Presidente
VIÉRIN LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 84 – di
iniziativa della Giunta regionale
(atto n. 1650 del 27.05.2000); – presentato
al Consiglio regionale in
data 02.06.2000; – assegnato
alla 4a Commissione consiliare
permanente in data 05.06.2000; – esaminato
dalla 4a Commissione consiliare
permanente, con parere in
data 14.06.2000 e relazione
del Consigliere CUC; – approvato
dal Consiglio regionale nella
seduta del 13.07.2000, con
deliberazione n. 1461/XI; – trasmesso
al Presidente della Commissione
di Coordinamento per la Valle
d’Aosta in data 19.07.2000; – vistato
dal Presidente della Commissione
di Coordinamento per la Valle
d’Aosta in data 31.07.2000. «Art.
25 bis (Information destinée
aux touristes) 1.
Le
seguenti note, redatte
a cura del
Servizio del Bollettino
ufficiale, ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, lettera «g» della
legge regionale 29 maggio
1992, n. 19, hanno il solo
scopo di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge
richiamate. Restano invariati
il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui
trascritti.
NOTE
ALLA LEGGE REGIONALE 4
AGOSTO 2000 N. 23 Nota
all’articolo 1:
(1)
Il comma 1 dell’articolo
1 della legge regionale 29
maggio 1996, n. 11 prevede
quanto segue: «La presente
legge, in attuazione dei
principi stabiliti dalla
legge 17 maggio 1983, n.
217 (Legge quadro per il
turismo e interventi per
il potenziamento e la qualificazione
dell’offerta turistica),
disciplina le strutture ricettive
non regolamentate dalle leggi
regionali 22 luglio 1980,
n. 34 (Disciplina delle attività di
ricezione turistica all’aperto)
e 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina
della classificazione delle
aziende alberghiere), e in
particolare: a) case per
ferie; b) ostelli per la
gioventù; c) rifugi
alpini e bivacchi fissi;
d) posti tappa escursionistici
(dortoirs); e) esercizi di
affittacamere; f) case e
appartamenti per vacanze.».
Note
all’articolo
2: (2) L’articolo 27,
comma 1, della legge regionale
2 luglio 1999, n. 18 prevede
quanto segue:«In tutti
i casi in cui l’esercizio
di un’attività privata
sia subordinato, ai sensi
di disposizioni di legge
regionale, ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nullaosta,
permesso o altro atto di
consenso comunque denominato
il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall’accertamento dei
presupposti e dei requisiti
di legge, senza l’esperimento
di prove a ciò destinate
che comportino valutazione
tecniche discrezionali, e
non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo
per il rilascio degli atti
stessi, l’atto di consenso
si intende sostituito da
una denuncia di inizio attività da
parte dell’interessato
all’amministrazione
competente, attestante l’esistenza
dei presupposti e dei requisiti
di legge, eventualmente accompagnata
dall’autocertificazione
dell’esperimento di
prove a ciò destinate,
ove previste. In tali casi,
spetta all’amministrazione
competente, entro sessanta
giorni dalla denuncia, verificare
d’ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti e disporre,
se del caso, con provvedimento
motivato da notificare all’interessato
entro il medesimo termine,
il divieto di prosecuzione
dell’attività e
la rimozione dei suoi effetti,
salvo che, ove ciò sia
possibile, l’interessato
provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed
i suoi effetti entro un congruo
termine prefissatogli dall’amministrazione
stessa.».
(3)
L’articolo 11
del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 prevede quanto
segue: «(art. 10 T.U.
1926). – Salve le condizioni
particolari stabilite dalla
legge nei singoli casi, le
autorizzazioni di polizia
debbono essere negate: 1° – a
chi ha riportato una condanna
a pena restrittiva della
libertà personale
superiore a tre anni per
delitto non colposo e non
ha ottenuto la riabilitazione;
2° – a chi è sottoposto
all’ammonizione o a
misura di sicurezza personale
o è stato dichiarato
delinquente abituale, professionale
o per tendenza. Le autorizzazioni
di polizia possono essere
negate a chi ha riportato
condanna per delitti contro
la personalità dello
Stato o contro l’ordine
pubblico, ovvero per delitti
contro le persone commessi
con violenza, o per furto,
rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina
o di estorsione, o per violenza
o resistenza all’autorità,
e a chi non può provare
la sua buona condotta. Le
autorizzazioni devono essere
revocate quando nella persona
autorizzata vengono a mancare,
in tutto o in parte, le condizioni
alle quali sono subordinate,
e possono essere revocate
quando sopraggiungono o vengono
a risultare circostanze che
avrebbero imposto o consentito
il diniego della autorizzazione. ».
(4)
L’articolo 5,
comma secondo, della legge
17 maggio 1983, n. 217 prevede
quanto segue: «I titolari
o gestori di tali imprese
sono tenuti ad iscriversi
in una sezione speciale del
registro istituito ai sensi
della legge 11 giugno 1971,
n. 426.».
(5)
L’articolo 23,
comma 2, della legge regionale
29 maggio 1996, n. 11 prevede
quanto segue: «Il Comune è tenuto
altresì a trasmettere
allo stesso assessorato riepiloghi
annuali delle strutture ricettive
in attività.».
L’articolo 23, comma
3, della legge regionale
29 maggio 1996, n. 11 prevede
quanto segue: «È fatto
obbligo al titolare o gestore
dell’attività ricettiva
di denunciare, mediante trasmissione
di apposito modello Istat,
l’arrivo e la presenza
di ciascun cliente, oltre
che all’autorità di
pubblica sicurezza, anche
all’azienda di promozione
turistica competente per
territorio, laddove esistente.».
L’articolo 24 della
legge regionale 29 maggio
1996, n. 11 prevede quanto
segue: «(Denuncia e
pubblicità dei prezzi).
1.
Alle strutture ricettive
di
cui alla presente legge
si applica il regime previsto
dal decreto del Ministro
del turismo e dello spettacolo
del 16 ottobre 1991 (Determinazione
delle modalità di
trasmissione e di pubblicazione
dei prezzi dei servizi delle
strutture ricettive, nonché delle
attività turistiche
ad uso pubblico gestite in
regime di concessione), emanato
ai sensi della legge 25 agosto
1991, n. 284 (Liberalizzazione
dei prezzi del settore turistico
e interventi di sostegno
alle imprese turistiche)
e pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 28 ottobre 1991,
n. 253.
2.
La mancata o incompleta
comunicazione
dei prezzi
entro le date previste comporta
l’obbligo dell’applicazione
degli ultimi prezzi regolarmente
comunicati.
3.
Le tabelle e i cartellini
con l’indicazione dei
prezzi praticati devono essere
esposti in modo ben visibile
nei locali di ricevimento
degli ospiti o di prestazione
dei servizi e, limitatamente
alle strutture di cui agli
art. 14 e 17, in ciascuna
camera o unità abitativa.».
L’articolo 26 della
legge regionale 29 maggio
1996, n. 11 prevede quanto
segue: «(Funzioni di
vigilanza e di controllo)
1. Ferme restando le attribuzioni
degli organi statali per
gli aspetti di rispettiva
competenza, le funzioni di
vigilanza e di controllo
sull’osservanza delle
disposizioni della presente
legge sono esercitate dal
Comune.
2. È fatta salva
la facoltà dell’Assessorato
regionale del turismo, sport
e beni culturali di disporre
controlli ispettivi a mezzo
di proprio personale.».
L’articolo 27 della
legge regionale 29 maggio
1996, n. 11 prevede quanto
segue: «(Osservanza
di norme statali e regionali)
1. Per quanto non previsto
dalla presente legge è fatta
salva 3580 Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Valle
d’Aosta Bulletin Officiel
de la Région autonome
Vallée d’Aoste
N. 36 16 - 8 - 2000 Legge
regionale 4 agosto 2000,
n. 24. Disposizioni urgenti
in materia di servizi antincendi.
Modificazioni alle leggi
regionali 19 marzo 1999,
n. 7 (Ordinamento dei servizi
antincendi della Regione
Valle d’Aosta. Modificazioni
alla legge regionale 23 ottobre
1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione
dell’Amministrazione
regionale della Valle d’Aosta
e revisione della disciplina
del personale)) e 27 maggio
1988, n. 37 (Norme per il
volontariato dei servizi
antincendi – protezione
civile – Corpo valdostano
dei Vigili del fuoco volontari).
IL
CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
l’osservanza
delle norme statali e regionali
che regolano l’esercizio
delle attività ricettiva,
in quanto applicabili alle
attività disciplinate
dalla presente legge, e in
particolare delle norme riguardanti
la pubblica sicurezza in
materia di registrazione
e notifica delle persone
alloggiate, la rilevanza
statistica, l’iscrizione
alla sezione speciale del
registro degli esercenti
il commercio, prevista dall’art.
5 della l. 217/1983, la prevenzione
incendi ed infortuni, la
tutela igienico-sanitaria,
l’uso e tutela del
suolo, la salvaguardia dell’ambiente.».
L’articolo 29 della
legge regionale 29 maggio
1996, n. 11 prevede quanto
segue: «(Accertamento
delle violazioni e irrogazione
delle sanzioni)
1.
Ferme restando le attribuzioni
degli organi statali per
gli aspetti di rispettiva
competenza, all’accertamento
delle violazioni per le quali
sono previste le sanzioni
amministrative di cui all’art.
28, provvede il Comune territorialmente
interessato.
2.
All’irrogazione
delle sanzioni provvede il
Sindaco.
3.
In caso di inadempienza,
all’irrogazione delle
relative sanzioni amministrative,
provvede, previo invito al
Sindaco, l’Assessore
regionale al turismo, sport
e beni culturali.
4. I proventi delle sanzioni
amministrative sono introitati
dai Comuni qualora le stesse
siano irrogate dal Sindaco
e, negli altri casi, dalla
Regione.
5.
Si applicano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).».
(6)
L’articolo 28,
comma 1, della legge regionale
29 maggio 1996, n. 11 prevede
quanto segue: «Chiunque
eserciti una delle attività ricettive
disciplinate dalla presente
legge senza l’autorizzazione
prevista dall’art.
20 è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
lire 1.000.000 a lire 3.000.000.».
(7)
L’articolo 28,
comma 2, della legge regionale
29 maggio 1996, n. 11 prevede
quanto segue: «La mancata
o incompleta comunicazione
dei prezzi entro i termini
stabiliti o l’omessa
esposizione di tabelle e
cartellini prezzi, ove previsti,
comporta la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
da lire 150.000 a lire 300.000».
L’articolo 28, comma
3, della legge regionale
29 maggio 1996, n. 11 prevede
quanto segue: «Fatto
salvo quanto disposto dalla
normativa statale in materia
di prezzi, l’applicazione
di prezzi difformi da quelli
denunciati comporta la sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da lire 500.000
a lire 1.000.000».
L’articolo 28, comma
4, della legge regionale
29 maggio 1996, n. 11 prevede
quanto segue: «L’utilizzo
di locali destinati ad alloggio
dei clienti con un numero
di posti letto superiore
a quello autorizzato ai sensi
della presente legge comporta
la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
da lire 500.000 a lire 1.000.000.».
L’articolo 28, comma
5, della legge regionale
29 maggio 1996, n. 11 prevede
quanto segue: «Nel
corso di un anno, in caso
di recidiva delle violazioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e
4, la sanzione è raddoppiata
e nei casi più gravi
si può procedere alla
revoca dell’autorizzazione.».
L’articolo 28, comma
6, della legge regionale
29 maggio 1996, n. 11 prevede
quanto segue: «Sono
fatte salve le sanzioni previste
da leggi statali e regionali
per la violazione nell’esercizio
di attività ricettive
di norme riguardanti la pubblica
sicurezza, la rilevazione
statistica, l’iscrizione
alla sezione speciale del
registro degli esercenti
il commercio, la tutela igienico-sanitaria,
la prevenzione incendi ed
infortuni, l’uso e
la tutela del suolo, la salvaguardia
dell’ambiente.».
Nota all’articolo 3:
(8)
L’articolo 25
della legge regionale 29
maggio 1996, n. 11 prevede
quanto segue: «(Appartamenti
ammobiliati per uso turistico)
1. Non sono soggetti alla
disciplina dell’esercizio
dell’attività di
affittacamere e delle case
e appartamenti per vacanze
coloro che danno in locazione
a forestieri case e appartamenti,
di cui abbiano a qualsiasi
titolo la disponibilità,
senza la fornitura dei servizi
complementari di cui all’art.
14 e sempre che non ricorrano
le condizioni di cui all’art.
17.».
Nota
all’articolo
4: (9) Vedasi nota 7. 3581
N. 36 16 - 8 - 2000 Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta Bulletin
Officiel de la Région
autonome Vallée d’Aoste
promulga la seguente legge:
Art. 1 (Modifica all’articolo
25 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 7)
1.
Il comma 4 dell’articolo
25 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento
dei servizi antincendi della
Regione Valle d’Aosta.
Modificazioni alla legge
regionale 23 ottobre 1995,
n. 45 (Riforma dell’organizzazione
dell’Amministrazione
regionale della Valle d’Aosta
e revisione della disciplina
del personale)) è sostituito
dal seguente: «4. In
caso di assenza o di impedimento
del dirigente di cui al comma
1, lettera b), le relative
funzioni possono essere affidate
ad un ispettore antincendi
direttore o ad un ispettore
antincendi designato dal
dirigente stesso.»
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