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Legge B&B Veneto
Norma regionale per gli operatori di bed and breakfast
TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
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SEZIONE II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
ARTICOLO 25
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
1. Sono strutture ricettive
extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive
in esercizi di ristorazione;
c) le attività ricettive
a conduzione familiare -
bed & breakfast;
d) le unità abitative
ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive
- residence;
f) le attività ricettive
in residenze rurali;
g) le case per ferie;
h) gli ostelli per la gioventù;
i) le foresterie per turisti;
l) le case religiose di ospitalità;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini.
2.
Sono esercizi di affittacamere
le strutture che assicurano
i servizi minimi ed in possesso
dei requisiti previsti dall’allegato
F parte prima, composte da
non più di sei camere,
ciascuna con accesso indipendente
dagli altri locali, destinate
ai clienti ubicate in non
più di due appartamenti
ammobiliati di uno stesso
stabile, nei quali sono forniti
alloggio ed eventualmente
servizi complementari, compresa
l’eventuale somministrazione
dei pasti e delle bevande
alle persone alloggiate.
3.
Sono attività ricettive
in esercizi di ristorazione
le strutture che forniscono
i servizi minimi ed in possesso
dei requisiti previsti dall’allegato
F, parte prima composte da
non più di sei camere,
ciascuna con accesso indipendente
dagli altri locali, gestite
in modo complementare all'esercizio
di ristorazione dallo stesso
titolare e nello stesso complesso
immobiliare. Gli esercizi
di ristorazione di cui al
presente comma possono utilizzare
in aggiunta alla propria
denominazione la dizione
locanda.
4.
Sono attività ricettive
a conduzione familiare -
bed & breakfast le strutture
ricettive gestite da privati
che, avvalendosi della loro
organizzazione familiare,
utilizzano parte della propria
abitazione, fino a un massimo
di tre camere, fornendo alloggio
e prima colazione ed i servizi
minimi previsti dall’allegato
F, parte seconda.
5.
Sono unità abitative
ammobiliate a uso turistico
le case o gli appartamenti,
arredati e dotati di servizi
igienici e di cucina autonomi,
dati in locazione ai turisti,
nel corso di una o più stagioni,
con contratti aventi validità non
inferiore a sette giorni
e non superiore a sei mesi
consecutivi e che forniscono
i servizi minimi previsti
dall’allegato F, parte
terza senza la prestazione
di alcun servizio di tipo
alberghiero. Le unità abitative
ammobiliate a uso turistico
possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale,
da coloro che hanno la disponibilità fino
ad un massimo di quattro
unità abitative, senza
organizzazione in forma di
impresa. La gestione in forma
non imprenditoriale viene
attestata mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di
notorietà ai sensi
del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445 "Testo unico
delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa" da
parte di coloro che hanno
la disponibilità delle
unità abitative di
cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta,
da parte di agenzie immobiliari
ed immobiliari turistiche
che intervengono quali mandatarie
o sub-locatrici, nelle locazioni
di unità abitative
ammobiliate ad uso turistico
sia in forma imprenditoriale
che in forma non imprenditoriale,
alle quali si rivolgono i
titolari delle unità medesime
che non intendono gestire
tali strutture in forma diretta.
6.
Sono strutture ricettive-residence
i complessi unitari costituiti
da uno o più immobili
comprendenti appartamenti
che forniscono i servizi
minimi di cui all’allegato
F, parte quarta arredati
e dotati di servizi igienici
e di cucina autonomi, gestiti
in forma imprenditoriale,
dati in locazione ai turisti,
con contratti aventi validità non
inferiore a tre giorni e
non superiore ai sei mesi.
7.
Sono attività ricettive
in residenze rurali e possono
assumere la denominazione
di country house le strutture
localizzate in ville padronali
o fabbricati rurali con una
pertinenza di terreno di
almeno 5.000 metri quadrati
da utilizzare per l'animazione
sportivo-ricreativa che forniscono
i servizi minimi ed in possesso
dei requisiti previsti dall’allegato
F, parte quinta composte
da camere con eventuale angolo
cottura, che dispongono di
servizio di ristorazione
aperto al pubblico e con
il limite massimo di trenta
coperti ed eventualmente
di attrezzature sportive
e ricreative.
8.
Sono case per ferie le
strutture
ricettive che forniscono
i servizi minimi ed in possesso
dei requisiti previsti all’allegato
G, attrezzate per il soggiorno
di persone o gruppi e gestite
al di fuori dei normali canali
commerciali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi,
operanti senza fine di lucro,
per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali,
religiose o sportive nonché da
enti o aziende per il soggiorno
dei loro dipendenti o loro
familiari. Nelle case per
ferie possono altresì essere
ospitati dipendenti e relativi
familiari, di altre aziende
o assistiti dagli enti di
cui al presente comma con
i quali sia stata stipulata
apposita convenzione.
9.
Per le strutture ricettive
di cui al comma 8, in aggiunta
alla dizione case per ferie è consentita
la denominazione di centri
di vacanze per ragazzi qualora
si tratti di attività ricettive
caratterizzate dal tipo di
clientela, costituita di
norma da giovani al di sotto
dei quattordici anni, aperte
nei periodi di vacanze estive
e/o invernali, finalizzate
oltre che al soggiorno, allo
sviluppo sociale ed educativo.
Nei centri di vacanze per
ragazzi è assicurata
la presenza continuativa
di personale specializzato
nei settori pedagogico e
medico ed è comunque
garantita, anche tramite
specifica convenzione, l’assistenza
sanitaria per le necessità di
pronto intervento.
10.
Sono ostelli per la gioventù le strutture
ricettive, che forniscono
i servizi minimi ed in possesso
dei requisiti previsti all’allegato
G attrezzate per il soggiorno
e il pernottamento, per periodi
limitati, dei giovani e dei
loro accompagnatori, gestite,
in forma diretta o indiretta,
da enti o associazioni riconosciute.
11.
Sono foresterie per turisti
le strutture ricettive
normalmente adibite a collegi,
convitti, istituti religiosi,
pensionati e, in genere,
tutte le altre strutture
pubbliche o private, gestite
senza finalità di
lucro che, anche in deroga
alle disposizioni di cui
alla presente legge, previa
comunicazione al comune e
per periodi non superiori
a sessanta giorni all'anno,
offrono ospitalità a
persone singole e a gruppi
organizzati da enti e associazioni
che operano nel campo del
turismo sociale e giovanile,
per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali,
religiose e sportive.
12.
Sono case religiose di
ospitalità le strutture
ricettive che forniscono
i servizi minimi ed in possesso
dei requisiti previsti all’allegato
G caratterizzate dalle finalità religiose
dell'ente gestore che offre,
a pagamento, ospitalità a
chiunque lo richieda nel
rispetto del carattere religioso
dell'ospitalità stessa
e con accettazione delle
conseguenti regole di comportamento
e limitazioni di servizio.
13.
Sono centri soggiorno studi
le strutture ricettive,
gestite da enti pubblici,
associazioni, organizzazioni
sindacali, soggetti privati
operanti nel settore della
formazione dedicati ad ospitalità finalizzata
all'educazione e formazione
in strutture dotate di adeguata
attrezzatura per l'attività didattica
e convegnistica specializzata,
con camere per il soggiorno
degli ospiti dotate dei requisiti
previsti per le strutture
alberghiere classificate
a due stelle.
14. Sono residenze d'epoca
le strutture ricettive extralberghiere
classificate, ubicate in
complessi immobiliari di
particolare pregio storico
e architettonico, dotate
di mobili e arredi d'epoca
o di particolare livello
artistico, idonee ad una
accoglienza altamente qualificata.
15.
Sono rifugi escursionistici
le strutture ricettive in
possesso dei requisiti previsti
all’allegato G, aperte
al pubblico idonee ad offrire
ospitalità e ristoro
ad escursionisti in zone
montane ubicate in luoghi
favorevoli ad ascensioni,
servite da strade o da altri
mezzi di trasporto ordinari,
anche in prossimità di
centri abitati ed anche collegate
direttamente alla viabilità pubblica.
16.
Sono rifugi alpini le strutture
ricettive in possesso
dei requisiti previsti all’allegato
G ubicate in montagna, a
quota non inferiore a 1.300
metri o, eccezionalmente
a quota non inferiore a 1.000
metri, quando ricorrono particolari
condizioni ambientali, in
relazione alla posizione
topografica, alle difficoltà di
accesso e alla importanza
turistico-alpinistica della
località, in proprietà o
in gestione di privati o
di enti o associazioni senza
scopo di lucro operanti nel
settore dell'alpinismo e
dell'escursionismo. I rifugi
alpini sono predisposti per
il ricovero, il ristoro e
per il soccorso alpino e
devono essere custoditi e
aperti al pubblico per periodi
limitati nelle stagioni turistiche.
Durante i periodi di chiusura
i rifugi alpini devono disporre
di un locale per il ricovero
di fortuna, convenientemente
dotato, sempre aperto e accessibile
dall’esterno anche
in caso di abbondanti nevicate
e durante il periodo di apertura
stagionale il servizio di
ricovero deve essere comunque
garantito per l'intero arco
della giornata.
17. Le strutture ricettive
di cui al presente articolo
devono essere conformi alle
prescrizioni edilizie ed
igienico-sanitarie.
ARTICOLO 25
REQUISITI DELLA CLASSIFICAZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE
EXTRALBERGHIERE SOGGETTE
A CLASSIFICAZIONE
1. Gli esercizi di affittacamere,
le attività ricettive
in esercizi di ristorazione,
le unità abitative
ammobiliate a uso turistico,
le strutture ricettive -
residence, sono classificati
in terza, seconda e prima
categoria in base ai requisiti
di cui all'allegato R.
2. Le attività ricettive
in residenze rurali e, le
case per ferie, gli ostelli
per la gioventù, le
case religiose di ospitalità,
i centri soggiorno studi,
i rifugi escursionistici
e i rifugi alpini sono classificati
in una unica categoria sulla
base dei requisiti minimi
di cui rispettivamente all'allegato
F, parte quinta ed all'allegato
G e, per i centri soggiorno
studi, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 25,
comma 13.
ARTICOLO 27
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN MATERIA DI STRUTTURE
RICETTIVE NON SOGGETTE
A CLASSIFICAZIONE
1. L'attività ricettiva
a conduzione familiare bed & breakfast
e le foresterie per turisti
possono essere intraprese
su denuncia di inizio attività,
ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990,
n. 241 "Nuove norme
in materia di procedimento
amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.".
2. La denuncia deve essere
inviata al comune e alla
provincia competenti per
territorio, su modulo predisposto
e fornito dalla provincia,
su modello regionale.
3. Chi intende locare direttamente
le unità abitative
ammobiliate ad uso turistico
nella forma non imprenditoriale,
di cui all’articolo
25, comma 5, lettera b),
lo comunica su apposito modulo
predisposto e fornito dalla
provincia su modello regionale
al comune in cui l'unità abitativa è ubicata,
che ne trasmette copia entro
trenta giorni alla provincia
stessa.
4. La provincia competente
per territorio, alla quale
sono inviate le denunce di
inizio attività di
cui ai commi 2 e 3, provvede
entro sessanta giorni ad
effettuare apposito sopralluogo
ai fini della rilevazione
statistica della consistenza
ricettiva e ne da comunicazione
alla Regione.
5. Chi esercita le attività ricettive
a conduzione familiare bed & breakfast,
le foresterie per turisti
e chi intende locare direttamente
le unità abitative
ammobiliate ad uso turistico
nella forma non imprenditoriale,
comunica alla provincia competente,
su apposito modulo predisposto
e fornito dalla stessa provincia
su modello regionale, entro
il 1° ottobre di ogni
anno, i prezzi minimi e massimi
e rispettivamente il periodo
di apertura dell'attività e
il periodo di messa in locazione,
con validità dal 1° gennaio
dell'anno successivo. Per
le zone montane i prezzi
comunicati entro il 1° ottobre
hanno validità dal
1° dicembre successivo.
Copia della comunicazione
deve essere esposta all'interno
della struttura ricettiva.
6. Le agenzie immobiliari
e gli altri operatori ai
quali si rivolgono i titolari
delle unità abitative
ad uso turistico, che non
intendano gestire tali strutture
in forma diretta comunicano
annualmente, entro la data
del 1° ottobre, con eventuali
integrazioni entro il 31
dicembre, al comune e alla
provincia competenti per
territorio l'elenco delle
strutture con le seguenti
indicazioni:
a) l'indirizzo della struttura
e l'eventuale denominazione;
b) la eventuale classificazione
attribuita alla stessa;
c) il numero dei posti letto
e bagni a disposizione degli
ospiti;
d) il periodo di messa in
locazione;
e) i prezzi praticati, anche
suddivisi per tipologia.
7. Sulla base della comunicazione
di cui ai commi 5 e 6, la
provincia redige annualmente
l'elenco delle attività ricettive
a conduzione familiare bed & breakfast,
delle unità abitative
ammobiliate a uso turistico
non classificate e delle
foresterie per turisti, comprensivo
dei prezzi praticati, dandone
comunicazione alla Regione,
ai fini dell'attività di
informazione turistica.
Allegato
F - Servizi/requisiti minimi
degli esercizi di
affittacamere ed attività ricettive
in esercizi di ristorazione,
delle attività ricettive
a conduzione familiare -
bed & breakfast, delle
unità abitative ammobiliate
ad uso turistico, delle strutture
ricettive - residence, delle
residenze rurali.
Parte
I - ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
ED ATTIVITA’ RICETTIVE
IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE
a) Servizi minimi:
1) pulizia quotidiana dei
locali;
2) fornitura e cambio della
biancheria, ivi compresa
quella per il bagno, ad ogni
cambio di cliente e comunque
almeno due volte alla settimana;
3) fornitura di energia elettrica,
acqua calda e fredda e, ove
necessario, il riscaldamento.
b) Requisiti minimi ai fini
della classificazione:
1) un lavabo con acqua calda
e fredda per ogni camera,
qualora non sia fornita di
bagno privato;
1. un locale bagno completo,
qualora tutte le camere non
siano fornite di bagno privato,
con un minimo di uno per
appartamento.
Parte
II - ATTIVITÀ RICETTIVE
A CONDUZIONE FAMILIARE -
BED & BREAKFAST.
Servizi minimi:
a) un servizio di bagno anche
coincidente con quello dell’abitazione;
b) pulizia quotidiana dei
locali;
c) fornitura e cambio della
biancheria, compresa quella
da bagno, ad ogni cambio
di cliente e comunque due
volte alla settimana;
d) fornitura di energia elettrica,
acqua calda e fredda e, ove
necessario, il riscaldamento;
e) cibi e bevande confezionate
per la prima colazione, senza
alcun tipo di manipolazione.
Parte III - UNITÀ ABITATIVE
AMMOBILIATE AD USO TURISTICO
Servizi minimi:
a) fornitura di energia elettrica,
acqua calda e fredda, gas
e il riscaldamento, ove
necessario;
b) servizio di accoglienza
e recapito per gli ospiti;
c) assistenza di manutenzione
delle unità abitative
e di riparazione e sostituzione
di arredi, corredi e dotazioni
deteriorati.
Le unità abitative
ammobiliate ad uso turistico
possono fornire:
a) la pulizia delle unità abitative
ad ogni cambio di cliente
e durante la sua permanenza;
b) la fornitura di biancheria
pulita, ivi compresa quella
del bagno, ad ogni cambio
del cliente ed a richiesta.
In tali casi detti servizi
devono essere inclusi nei
prezzi comunicati.
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